CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 marzo 1992
Cassazione n. 13437/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/03/1992 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi, reiterati con la memoria prodotta in vista dell'odierna udienza, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e giuridici dai giudici di appello che, riconosciuta la cd. continuazione esterna denegata in primo grado, hanno adeguatamente motivato l'aumento di pena per la continuazione fra reati, richiamando, e non per attenuarne il disvalore ai fini del trattamento punitivo, il breve periodo di tempo intercorso tra la precedente evasione e reato di danneggiamento oggetto della condanna irreovocabile con determinazione della pena di mesi tre di reclusione (per il reato di evasione) e di mesi uno per quello di danneggiamento, reati entrambi aggravati dalla recidiva. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'