CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09522/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16092-2014 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del 2021 Direttore pro tempore, elettivamente 362 domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 206/2013 della COMM.TRIB.REG. SICILIA, depositata il 16/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; Fatti di [OSCURATO:PERSONA] vicenda giudiziaria trae origine dalla emissione dell'avviso di accertamento n.RJ 001fc01659 con cui l'agenzia delle entrate, considerato il comportamento antieconomico della contribuente di [OSCURATO:PERSONA], rimodula la pretesa fiscale ai fini irpef, irap ed iva.. Il ricorrente impugnava tale accertamento, assumendo che la attività era poco remunerativa trattandosi di farmacia rurale nell'isola di Linosa , con circa 350 abitanti. La commissione provinciale , riteneva che l'accertamento analitico induttivo era legittimo in quanto basato su incongruenze economiche dell'imprenditore . In sede di appello la Ctr della Sicilia accoglieva l'appello del contribuente, annullando quindi l'accertamento basato sulla ricostruzione del reddito in base agli studi di settore. Propone ricorso in Cassazione, l'Agenzia Delle Entrate , che si affidava ad un solo motivo ,così sintetizzabe: i) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360 n. 5 cpc Si costituiva il contribuente con controricorso , chiedendo il rigetto del gravame. Ragioni della decisione Con il primo motivo del ricorso, l'Agenzia deduceva che la Ctr aveva completamente omesso di esaminare la circostanza dedotta nell'avviso di accertamento (pedissequamente riportata nel ricorso ai fini della autosufficenza ) circa il comportamento antieconomico dell'imprenditore in vari anni ,in violazione della disposizione di cui all'art. 360 n. 5 cpc . Il motivo è fondato. Secondo la tesi del ricorrente, la Ctr avrebbe ignorato o falsamente applicato la disciplina vigente obliterando la circostanza dedotta che la ricostruzione del reddito si basa sull'incremento anomalo del magazzino rispetto alla esiguità del reddito conseguito (vi era stato un acquisto medio di merci per 162504,00 euro e ricavi medi di appena 171022,00 ; nonostante i rilevanti acquisti il reddito dichiarato nera passato da 22351,00 a 702,00 , in particolare la redditività delle vendite era passato dal 12,16 del 2005 al 0,47 nel 2008) . Trattasi di comportamento antieconomico visto che l'imprenditore ostinatamente ha proseguito la sua attività sebbene i redditi siano stati particolarmente esigui. Da tali dati emerge proprio l'inattendibilità della contabilità visto che non si comprende come esso imprenditore abbia potuto far fronte agli acquisti non razionali rispetto al reddito e soprattutto procedere ad incremento anomalo del magazzino . Come si vede l'accertamento non si basava sugli studi di settore , ma derivava da un controllo sostanziale dell'attività di impresa, avendo ritenuto incongruo il comportamento dell'imprenditore in base ad una serie di indici . Occorre quindi precisare che l'accertamento tributario può dirsi fondato su studi di settore solo quando trovi in essi la sua ragione d'essere , il che non si è verificato nel caso in esame , in cui lo studio di settore è stato preso in considerazione solo ai fini di individuare il reddito . Nella specie, dalla lettura dell'avviso di accertamento (integralmente trascritto, nella parte che in questa sede rileva, alle pp. i e 2 ricorso sotto la voce "comportamento antieconomico " e "incremento anomalo" del magazzino) emerge - contrariamente a quanto sostenuto nella decisione impugnata - che la ricostruzione dei ricavi dell'impresa ex art. 39, comma i , D.P.R. n. 600/1973 non è stata giustificata, dall'Ufficio, sulla base degli studi di settore ma da un indice di rotazione del magazzino non coerente , il che lascia presumere che le giacenze di magazzino appaiono fortemente gonfiate nel corso degli anni . Una volta che l'Agenzia abbia ritenuto, sulla base di presunzioni semplici , ma gravi precise e concordanti , circa la inattendibilità sostanziale della contabilità era onere del contribuente provare che non sussistevano maggiori ricavi, prova che non pare sia stata data anche in considerazione che la Ctr si è limitata alla mera asserzione che trattavasi di farmacia rurale, senza minimamente esaminare le predette presunzioni . Invero non si comprende perché una farmacia rurale non possa avere un reddito elevato o comunque superiore a quello dichiarato , alla luce della considerazione che nel caso il reddito è stato calcolato proprio in riferimento agli acquisti fatti e considerando anche che il prezzo dei medicinali non è libero ma amministrato dalla P.A. . In sintesi il giudice di appello , dando prevalenza abnorme al dato formale delle qualifica di farmacia rurale , nel successivo approccio alla vicenda non ha valorizzato le circostanze che erano state evidenziate dall'Ufficio, ai fini dell'operatività delle presunzioni per l'accertamento, sul piano delle probabilità, del fatto ignoto, con il conseguente onere a carico del contribuente della prova contraria. Come si vede la Ctr ha svalutato o meglio pretermesso senza alcuna motivazione i dati indicati dall'Agenzia e contro ogni più elementare dato suggerito dall'esperienza. Pertanto , la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla ctr della Sicilia, in diversa composizione per un nuovo esame , in base ai principi sopra evidenziati . PQM La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Sicilia (in diversa composizione) che provvederà anche alle spese del giudizio di legitti