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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 20398/2023

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unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1276-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliat o in Roma, P.zza del Popolon. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Sanasi d’Arpe), dal quale èrappresentato e difes o - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma in via G.P.

Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallo – AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2263/30/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29 maggio2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Cartella di pagamento – Litisconsorzio necessario - Esclusione RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso la cartella erarialecon cui la [OSCURATO:SOCIETA]. richiese il pagamento della somma di € 889.436,25 a titolo di Irpef, Iva e Irap per gli anni 1999, 2000,2001 e 2003.

Riferì di aver appreso casualmente, presso il concessionario dal quale si era recato per altre ragioni,della notifica della cartella, avvenuta con avviso di deposito presso la casa comunale, ma per la quale non erano ancora decorsi i termini per l’impugnazione.

L amentò l’illegittimità dell’atto impugnato, viziato da varie irregolarità afferenti la legittimità del procedimento riscossivo, oltre che la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo accolse il ricorso introduttivo con sentenza n. 175/07/2011.

La pronuncia fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia.

Nel giudizio di secondo grado intervenne anche l’Agenzia delle entrate.

Il giudice d’appello accolse l’impugnazione con sentenza n. 2263/30/2015, ora al vaglio della Corte.

La commissione regionale, dopo aver trattato alcune questioni relative alla regolarità del procedimento e di una intimazione di pagamento, estranea alle ragioni della controversia,ha ritenuto che il processo e la sentenza di primo grado fosseroviziati da nullità per mancato rispetto del litisconsorzio necessario con l’Agenzia delle entrate, assente dinanzi al giudice provinciale, né chiamata in giudizio su suo ordine, ma costituitasi per la prima volta in grado d’appello.

Ritenendo dunque che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi prevista dall’art. 59, lett. c (rectelett. b) del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, per mancato rispetto del contraddittorio, ha dichiarato la nullità della sentenza appellata, rimettendo la causa al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Agenziadelle entrate e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale del 17 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa.

La difesa delcontribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla parte della decisione che ha esaminato, ultrapetita, questioni del tutto estranee all’oggetto della controversia, trattando di una intimazione di pagamento del tutto inesistente nella vicenda procedimentale e processuale; con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi dal primo al quinto del ricorso introduttivo, riproposti dal contribuente in sede d’appello; con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 39, del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 23, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla decisione di dichiarare la nullità del giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario.

Deve intanto rilevarsi che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, pur vagliando varie questioni, alcune delle quali del tutto estranee all’oggetto del giudizio -relative ad una intimazione di pagamento ed alla sua prodromica cartella, di cui non vi è traccia del processo-(pagg. 4, 5 e 6, primo periodo, della sentenza), nell’ultima pagina della motivazione, esaminando la costituzione (solo in appello) dell’Agenzia delle entrate, ha deciso la controversia sostenendo che il giudizio dovesse essere promosso anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, quale litisconsorte necessario, conseguentemente dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto del contraddittorio.

La ragionedella decisione va dunque identificata esclusivamente nella declaratoria di nullità del giudizio per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, e tale ragione risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni vagliate e peraltro non pertinenti all’oggetto della controversia.

Ne discende che i primi due motivi del ricorso sono inammissibili perché afferenti a questioni del tutto irrilevanti rispetto alla pronuncia di nullità dell’intero giudizio per difetto di costituzione del contraddittorio, questione preliminare rispetto ad ogni altra eventuale ragione di merito.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] invece esaminarsi il terzo motivo del ricorso del contribuente, con cui il Ribaudo ha denunciato l’errore processuale in cui sarebbe caduta la Commissione regionale, nell’affermare, in tema di impugnazione di cartella di pagamento, la necessità del litisconsorzio anche nei riguardi dell’Agenzia delle entrate.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220).

Si è in sostanza esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell’impugnazione, grava l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, come previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez.

U,25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310 ; 15 giugno 2011, n. 13082).

Ebbene, anche prescindendo dall’onere, addebitabile o meno in via esclusiva all’agente della riscossione, di chiamata in giudizio dell’Agenzia delle entrate, dall’interpretazione della normativa emerge come in ogni caso nonsussista un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, così che la mancata costituzione del primo, perché non chiamato in giudizio, non involge alcuna nullità del processo medesimo ai sensi degli artt. 14 e 59, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992.

Il giudice regionale, nel decidere della sussistenza di un litisconsorzio necessario e nel dichiarare conseguentemente la nullità dell’intero giudizio con rinvio al giudice di primo grado, non si è attenuto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo ed il secondo.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, cui dema

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA Sul ricorso n. 1276-2016, proposto da: [OSCURATO:PERSONA],cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliat o in Roma, P.zza del Popolon. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] (studio legale Sanasi d’Arpe), dal quale èrappresentato e difes o - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata in Roma in via G.P. Palestrina, n. 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Gallo – AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende - [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 2263/30/2015della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata il 29 maggio2015; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 17 gennaio 2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Cartella di pagamento – Litisconsorzio necessario - Esclusione RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso avverso la cartella erarialecon cui la [OSCURATO:SOCIETA]. richiese il pagamento della somma di € 889.436,25 a titolo di Irpef, Iva e Irap per gli anni 1999, 2000,2001 e 2003. Riferì di aver appreso casualmente, presso il concessionario dal quale si era recato per altre ragioni,della notifica della cartella, avvenuta con avviso di deposito presso la casa comunale, ma per la quale non erano ancora decorsi i termini per l’impugnazione. L amentò l’illegittimità dell’atto impugnato, viziato da varie irregolarità afferenti la legittimità del procedimento riscossivo, oltre che la mancata notificazione dei prodromici avvisi di accertamento. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Palermo accolse il ricorso introduttivo con sentenza n. 175/07/2011. La pronuncia fu appellata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia. Nel giudizio di secondo grado intervenne anche l’Agenzia delle entrate. Il giudice d’appello accolse l’impugnazione con sentenza n. 2263/30/2015, ora al vaglio della Corte. La commissione regionale, dopo aver trattato alcune questioni relative alla regolarità del procedimento e di una intimazione di pagamento, estranea alle ragioni della controversia,ha ritenuto che il processo e la sentenza di primo grado fosseroviziati da nullità per mancato rispetto del litisconsorzio necessario con l’Agenzia delle entrate, assente dinanzi al giudice provinciale, né chiamata in giudizio su suo ordine, ma costituitasi per la prima volta in grado d’appello. Ritenendo dunque che la fattispecie rientrasse nell’ipotesi prevista dall’art. 59, lett. c (rectelett. b) del d.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, per mancato rispetto del contraddittorio, ha dichiarato la nullità della sentenza appellata, rimettendo la causa al giudice di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza, chiedendone la cassazione, affidandosi a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l’Agenziadelle entrate e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] camerale del 17 gennaio 2023la causa è stata discussa e decisa. La difesa delcontribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] che Con il primo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla parte della decisione che ha esaminato, ultrapetita, questioni del tutto estranee all’oggetto della controversia, trattando di una intimazione di pagamento del tutto inesistente nella vicenda procedimentale e processuale; con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art.112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa pronuncia sui motivi dal primo al quinto del ricorso introduttivo, riproposti dal contribuente in sede d’appello; con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 39, del d.lgs. n. 112 del 1999 e dell’art. 23, del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alla decisione di dichiarare la nullità del giudizio per mancato rispetto del litisconsorzio necessario. Deve intanto rilevarsi che la Commissione tributaria regionale della Sicilia, pur vagliando varie questioni, alcune delle quali del tutto estranee all’oggetto del giudizio -relative ad una intimazione di pagamento ed alla sua prodromica cartella, di cui non vi è traccia del processo-(pagg. 4, 5 e 6, primo periodo, della sentenza), nell’ultima pagina della motivazione, esaminando la costituzione (solo in appello) dell’Agenzia delle entrate, ha deciso la controversia sostenendo che il giudizio dovesse essere promosso anche nei confronti dell’Agenzia delle entrate, quale litisconsorte necessario, conseguentemente dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per mancato rispetto del contraddittorio. La ragionedella decisione va dunque identificata esclusivamente nella declaratoria di nullità del giudizio per mancata osservanza del litisconsorzio necessario, e tale ragione risulta assorbente rispetto a tutte le altre questioni vagliate e peraltro non pertinenti all’oggetto della controversia. Ne discende che i primi due motivi del ricorso sono inammissibili perché afferenti a questioni del tutto irrilevanti rispetto alla pronuncia di nullità dell’intero giudizio per difetto di costituzione del contraddittorio, questione preliminare rispetto ad ogni altra eventuale ragione di merito.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] invece esaminarsi il terzo motivo del ricorso del contribuente, con cui il Ribaudo ha denunciato l’errore processuale in cui sarebbe caduta la Commissione regionale, nell’affermare, in tema di impugnazione di cartella di pagamento, la necessità del litisconsorzio anche nei riguardi dell’Agenzia delle entrate. Il motivo è fondato. Questa Corte, con orientamento consolidato, ha affermato che nel processo tributario la circostanza che il contribuente abbia individuato nel concessionario, piuttosto che nel titolare del credito tributario, il legittimato passivo, nei cui confronti dirigere l'impugnazione, non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la chiamata in causa dell'ente creditore, onere che tuttavia grava sul concessionario, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., 15 luglio 2020, n. 14991; 24 aprile 2018, n. 10019; 28 novembre 2012, n. 21220). Si è in sostanza esclusa l’ipotesi del litisconsorzio necessario, rammentando che, quando pure la legittimazione passiva spetti all’ente titolare del credito tributario e non già al concessionario, su di questi, qualora parimenti destinatario dell’impugnazione, grava l’onere di chiamare in giudizio il predetto ente se non vuole rispondere dell’esito della lite, come previsto dall’art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999 (Sez. U,25 luglio 2007, n. 16412; 11 gennaio 2008, n. 476; 30 giugno 2009, n. 15310 ; 15 giugno 2011, n. 13082). Ebbene, anche prescindendo dall’onere, addebitabile o meno in via esclusiva all’agente della riscossione, di chiamata in giudizio dell’Agenzia delle entrate, dall’interpretazione della normativa emerge come in ogni caso nonsussista un litisconsorzio necessario tra l’ente creditore e l’agente della riscossione, così che la mancata costituzione del primo, perché non chiamato in giudizio, non involge alcuna nullità del processo medesimo ai sensi degli artt. 14 e 59, lett. b) del d.lgs. n. 546 del 1992. Il giudice regionale, nel decidere della sussistenza di un litisconsorzio necessario e nel dichiarare conseguentemente la nullità dell’intero giudizio con rinvio al giudice di primo grado, non si è attenuto ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.RGN 1276/2016 Consigliere rel. [OSCURATO:PERSONA] sentenza va dunque cassata e rinviata alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, che in diversa composizione, oltre che liquidare le spese processuali del giudizio di legittimità, provvederà al riesame dell’appello. P.Q.M. Accoglie il terzo motivo, dichiara inammissibili il primo ed il secondo. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia di II grado della Sicilia, cui dema
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