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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 17114/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione del decreto penale di condanna emesso dal Gip presso il Tribunale, irrevocabile il 7.12.2016, nei confronti dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, giudicando evanescenti le prove nuove proposte nell'istanza. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha lamentato, col primo motivo, l'errata applicazione di legge in relazione all'art 630 lett c) cpp, avendo il Giudice erroneamente ritenuto che i fatti rappresentati nell'istanza non rappresentassero un quid novi e che l'istante si era limitato ad esporre doglianze che avrebbe dovuto sviluppare in altra sede giudiziaria. 2.Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 546 cpp per omessa motivazione sulle prove nuove depositate nel giudizio di revisione, riguardo alle quali la Corte si era limitata ad affermare che fossero prive del requisito della novità; la documentazione prodotta non era stata neppure menzionata mentre riguardava la posizione del fratello dell'imputato ed era idonea a dimostrare che era questi l'intestatario della fornitura e l'unico a fruirne in quel periodo e non l'attuale ricorrente.

Con requisitoria scritta a norma dell'art . 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso.

La difesa ha depositato telematicamente memoria con la quale ha ribadito, ampliandole, le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto alle doglianze espresse nel secondo motivo.

Invero, i Giudici del merito nel ponderare la richiesta di revisione, non hanno tenuto presente i consolidati principi espressi da questa Corte, secondo i quali nella fase preliminare del giudizio di revisione è necessario valutare se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato, con un giudizio prognostico ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio rescissorio di merito.

Così: Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000 Cc. (dep. 16/05/2000).

Applicando il suindicato principio alla fattispecie in esame non può non notarsi che nel percorso logico-argomentativo confezionato dalla Corte _ territoriale manca ogni giustificazione circa l'idoneità degli elementi nuovi prodotti frkgiudizio dalla difesa, dei quali pure è dato atto in sentenza, precisandosi, per di più, che era stata allegata una corposa documentazione delineante un quadro probatorio del tutto diverso da quello cristallizzato nel decreto penale di condanna e finalizzata a dimostrare che non li condannato ma suo fratello era intestatario e fruitore dell'erogazione dell'energia elettrica.

Per altro verso deve rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, poiché nel testo, dopo aver descritto le suindicate prove nuove, se ne lamenta l'assenza.

Le doglianze espresse nel primo motivo sono assorbite dalla precedente decisione.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanisetta, che ne terrà conto nel condurre il nuovo esame.

PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame.

Deciso il 15. 2.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greg .o , U ' CORTE D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Appello di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di revisione del decreto penale di condanna emesso dal Gip presso il Tribunale, irrevocabile il 7.12.2016, nei confronti dell'attuale ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, giudicando evanescenti le prove nuove proposte nell'istanza. 1.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il difensore del condannato, che ha lamentato, col primo motivo, l'errata applicazione di legge in relazione all'art 630 lett c) cpp, avendo il Giudice erroneamente ritenuto che i fatti rappresentati nell'istanza non rappresentassero un quid novi e che l'istante si era limitato ad esporre doglianze che avrebbe dovuto sviluppare in altra sede giudiziaria. 2.Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge in relazione all'art 546 cpp per omessa motivazione sulle prove nuove depositate nel giudizio di revisione, riguardo alle quali la Corte si era limitata ad affermare che fossero prive del requisito della novità; la documentazione prodotta non era stata neppure menzionata mentre riguardava la posizione del fratello dell'imputato ed era idonea a dimostrare che era questi l'intestatario della fornitura e l'unico a fruirne in quel periodo e non l'attuale ricorrente. Con requisitoria scritta a norma dell'art . 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, ha concluso per l'annullamento con rinvio, ritenendo fondato il secondo motivo di ricorso. La difesa ha depositato telematicamente memoria con la quale ha ribadito, ampliandole, le ragioni per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato quanto alle doglianze espresse nel secondo motivo. Invero, i Giudici del merito nel ponderare la richiesta di revisione, non hanno tenuto presente i consolidati principi espressi da questa Corte, secondo i quali nella fase preliminare del giudizio di revisione è necessario valutare se gli elementi sui quali la richiesta è fondata sono idonei a condurre al proscioglimento dell'imputato, con un giudizio prognostico ai fini del possibile esito positivo della richiesta revisione, da effettuarsi in astratto, perciò senza invadere la sfera propria del giudizio rescissorio di merito. Così: Sez. 6, Sentenza n. 1932 del 20/04/2000 Cc. (dep. 16/05/2000). Applicando il suindicato principio alla fattispecie in esame non può non notarsi che nel percorso logico-argomentativo confezionato dalla Corte _ territoriale manca ogni giustificazione circa l'idoneità degli elementi nuovi prodotti frkgiudizio dalla difesa, dei quali pure è dato atto in sentenza, precisandosi, per di più, che era stata allegata una corposa documentazione delineante un quadro probatorio del tutto diverso da quello cristallizzato nel decreto penale di condanna e finalizzata a dimostrare che non li condannato ma suo fratello era intestatario e fruitore dell'erogazione dell'energia elettrica. Per altro verso deve rilevarsi l'intrinseca contraddittorietà della motivazione, poiché nel testo, dopo aver descritto le suindicate prove nuove, se ne lamenta l'assenza. Le doglianze espresse nel primo motivo sono assorbite dalla precedente decisione. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanisetta, che ne terrà conto nel condurre il nuovo esame. PQM Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Caltanissetta per nuovo esame. Deciso il 15. 2.2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] de Greg .o , U ' CORTE D
Decreto Cassazione n. 17114/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris