CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 32996/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rte di appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOEsaminato il ricorso avverso la sentenza in epigrafe della Corte di appello diBari, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata il 21 febbraio 2025dal Tribunale di Trani nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiagli artt. 31, comma 1, e 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159,commesso il 5 settembre 2022;rilevato che, a fronte di sentenza congruamente motivata, l’impugnazione sifonda sulla generica denuncia di un vizio di motivazione, non ancorata allapuntuale critica di specifici passaggi del tessuto argomentativo delprovvedimento che risultino carenti o contraddittori;ritenuto che il ricorso è pertanto inammissibile;considerato che alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenutodel ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma,ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]