CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28560/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma presso i ridetti difensori in via Crescenzio n. 91 (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL] [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Oggetto: estinzione del giudizio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrente – e contro AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in via Cola di Rienzo n. 69 (con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4286/32/16 depositata in data 19/07/2016, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato e considerato che: - è in atti istanza di cessazione della materia del contendere, munita di documentazione attestante il pagamento del dovuto in forza dell’art. 6 del d.L. n. 193 del 2016 come convertito dallaLegge n. 225 del 2016 ; - il Riscossore ha depositato memoria in cui ha dichiarato che nulla osta all’estinzione del giudizio; - rileva il Collegio che sussistono i presupposti previsti dall’art. 6 del d. L 22 ottobre 2016 n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, quale integrato dall’art. 1 del d.L.16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, per dichiarare l’estinzione del procedimento per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, essendo anche intervenuta l’espressa rinuncia del ricorrente all’odierno giudizio; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi del comma 3 dell’art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992, le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha anticipate; - stante la cessazione della materia del contendere per l’adesione alla definizione agevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. “doppio contributo unificato” di cui all’ art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 , n. 115 (Cass., Sez. 5^, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2021, n. 39284; Cass., Sez. 5^, 15 settembre 2022, n. 27244; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2023, n. 2098); P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; le spese restano a cari