CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 05439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.17147/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con diritto di ricevere le notificazioni presso la PEC dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 540/2020 pubblicata il 17/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Salerno, con la sentenza n.540/2020 pubblicata il 17/12/2020, ha accolto il gravame proposto dalla ASL di Salerno nella controversia con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In integrale riforma della sentenza appellata ha rigettato le domande proposte da Pagano e Novi. 2. La controversia ha per oggetto il pagamento del lavoro straordinario asseritamente svolto tra luglio e settembre 2014. 3. Il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva le domande proposte da Pagano e Novi. 4. La corte territoriale ha ritenuto che secondo l’art.34 del CCNL comparto sanità 1998/2001 lo straordinario dovesse essere preventivamente autorizzato dal dirigente, e che fosse pacifico «in punto di fatto» che le prestazioni di lavoro straordinario oggetto di causa non fossero mai state autorizzate, come prescritto dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 5. Per la cassazione della sentenza ricorrono Pagano e Novi con ricorso affidato a tre motivi. La ASL di Salerno resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art.5 d.lgs. n.66/2003 e dell’art.34 comma I del CCNL del personale comparto sanità del 07/04/1999, con riferimento all’art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento all’art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la nullità della sentenza per motivazione apparente e non dotata dei requisiti minimi richiesti dall’art.111 Cost., con riferimento all’art.360 comma primo n.4 cod. proc. civ. 4. Il primo motivo è fondato. I ricorrenti lamentano che la corte territoriale ha errato nel non ritenere la possibilità di una autorizzazione successiva allo svolgimento del lavoro straordinario, nelle forme della ratifica o sanatoria. 5. In termini generali, questa Corte ha ritenuto che: «l’art. 2108 cod. civ., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 d.lgs. n. 165/2001 e 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato: orbene, ove l’autorizzazione, pur se proveniente dal dirigente competente, risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, non può escludersi il diritto alla retribuzione accessoria per il lavoratore che abbia in concreto eseguito la prestazione; rispetto agli altri vincoli enucleati dalla c.c.n.l. in materia di straordinario, l’autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile; per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 cod. civ.: con la conseguenza che la prestazione oltre l’orario normale di lavoro, se autorizzata dal dirigente responsabile, deve essere remunerata anche laddove lo straordinario sia stato oggetto, in violazione dell'art. 38 del c.c.n.l., di programmazione generale del tempo di lavoro» (Cass. 27/07/2022 n.23506). 6. Con particolare riferimento al tema della autorizzazione, questa Corte ha poi ritenuto che: «l'attività lavorativa oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso, è il solo elemento che condiziona l’applicabilità dell’art. 2126 c.c., in relazione all’art.2108 c.c., a nullarilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica, il quale determina, però, la responsabilità dei funzionari verso la pubblica amministrazione (Cass. n. 18063/2023; analogamente, sempre sul servizio di dialisi estiva della ASP di [OSCURATO:PERSONA], v. Cass. nn. 17641/2023 e 11946/2024). Nel dare continuità a tali principi si ribadisce quindi che per autorizzazione, nell’ambito del lavoro straordinario, si intende il fatto che le prestazioni non siano svolte insciente vel prohibente domino, ma con il consenso del medesimo e che il consenso alle prestazioni può anche essere implicito.» (Cass.28/06/2024 n.17912; cfr. anche Cass. 23/06/2023 n.18063). 7. La corte territoriale ha ritenuto che il sollecito al pagamento dello straordinario proveniente dal responsabile dell’ufficio, oltre che la controfirma dello stesso sui prospetti di riepilogo delle ore straordinarie, non potessero qualificarsi quali autorizzazioni allo svolgimento del lavoro straordinario giusta la previsione dettata dall'art. 34 del c.c.n.l. del comparto sanità 1998/2001. 8. Avuto riguardo ai precedenti sopra richiamati, ai quali si intende dare continuità, deve ritenersi che la corte territoriale abbia fatto errata applicazione della fonte contrattuale, oltre che dell’art.2126 cod. civ., in quanto non ha ritenuto la possibilità di una autorizzazione implicita al lavoro straordinario, costituita proprio dal sollecito al pagamento dello straordinario proveniente dal responsabile dell’ufficio, oltre che dalla controfirma dei prospetti di riepilogo delle ore straordinarie da parte del responsabile. 9. Per questi motivi deve essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo e del terzo, e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono tutti i presupposti per la decisione della causa nel merito ex art.384 cod. proc. civ., non essendovi alcuna contestazione con riferimento alle ore di lavoro straordinario svolto da ciascuno dei ricorrenti, ed alla loro retribuzione. 10. Per l’effetto la ASL di Salerno deve essere condannata al pagamento rispettivamente in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i titoli di cui al ricorso introduttivo, della somm a di euro 1.739,16 per il primo e di euro 1.755,15 per la seconda oltre accessori come per legge a far tempo dalla maturazione dei crediti e fino all’integrale soddisfacimento. 11. La ASL di Salerno deve anche essere condannata al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, che si liquidano quanto al primo grado in euro 1.000,00 per compensi, quanto al secondo grado in euro 1.000,00 per compensi, e quanto al presente giudizio di legittimità in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, il tutto oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali. Con distrazione delle spese e compensi limitatamente ai gradi di merito. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito condanna la ASL di Salerno al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i titoli di cui al ricorso introduttivo, delle somme rispettivamente di euro 1.739,16 ed euro 1.755,15 oltre accessori come per legge a far tempo dalla maturazione dei crediti e fino all’integrale soddisfacimento. Condanna la ASL di Salerno al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 1.000,00 per compensi, quanto al secondo grado in euro 1.000,00 per compensi, e quanto al presente giudizio di legittimità in euro 2.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, il tutto oltre ad Iva, Cpa e rimborso spese generali. Con distrazione delle spese e