CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 28608/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulataai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese, ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., atteso che la rinuncia è stata accettata dalla controricorrente;3. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115; PQM La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 26 set