Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17330/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

so proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato unaistanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare;Rilevato che in data 11.2.2026 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, hafatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);Aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazionesottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato adesprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto diimpugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01;Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01).Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha rigettato unaistanza di differimento dell’esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare;Rilevato che in data 11.2.2026 il difensore del ricorrente, munito di procura speciale, hafatto pervenire in cancelleria una dichiarazione di rinuncia all’impugnazione;Considerato che le Sezioni unite di questa Corte hanno precisato che "la rinuncia alricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativodell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui conseguel'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione diinammissibilità dell'impugnazione" (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv.266821 – 01);Aggiunto, a tal proposito, che è efficace l'atto di rinuncia al ricorso per cassazionesottoscritto dal solo difensore munito di procura speciale, da considerarsi legittimato adesprimere la volontà dell’interessato di non avvalersi più degli effetti già derivati dall’atto diimpugnazione proposto (cfr. Sez. 2, n. 49480 del 31/10/2023, Esposito, Rv. 285663 – 01;Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep. 2016, Celso, Rv. 266244 – 01).Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con laconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa al caso;Aggiunto che deve disporsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, sianoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. n. 196/03 inquanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 17330/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris