CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20284/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2450-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021 n. 02450 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- -controricorrente - avverso la sentenza n. 353/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato estinto, per intervenuta prescrizione, il credito dell'Inps, relativo ai contributi dovuti alla gestione separata dall’odierna parte controricorrente, per prestazioni libero professionali svolte nell'anno 2011; 2.per quanto qui solo rileva, a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha osservato c ome il credito contributivo dell’INPS fosse prescritto, perché la richiesta di pagamento dell’Istituto era intervenuta, decorso il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dalla data in cui i contributi dovevano essere versati; 3.in particolare, la Corte territoriale h a escluso la fondatezza dell’eccezione dell’INPS di sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ., per avere la professionista omesso la compilazione del riquadro RR, nella dichiarazione dei redditi. A tale riguardo, ha osservato come una tale omissione non integrasse gli estremi di una condotta fraudolent a , intenzionalmente diretta ad occultare l’esistenza dell’obbligazione contributiva , risultando evidente come la professionista avesse agito nella convinzione di non essere tenuta all’iscrizione nella Gestione separata, per aver già versato il contributo integrativo alla Cassa forense e, risultando, per tabulas, la regolare dichiarazione, a fini fiscali, dei redditi prodotti dall’attività professionale; Ric. 2021 n. 02450 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- 4.la cassazione della sentenza è domandata dall’INPS sulla base di un unico motivo, cui ha opposto difese, con controricorso, la professionista in epigrafe; 5.la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ; [OSCURATO:PERSONA]: 6.con l'unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod. proc. civ., il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941 nr. 8, in relazione all’art. 2, comma 26 e ss,della legge nr.335 del 1995, dell’art. 18, comma 12, del DL nr. 98 del 2011, conv. con legge 6 luglio 2011 nr. 111, dell’art. 21, comma 8, della legge nr. 247 del 2010, dell’art. 44, comma 2, D.L. nr. 269 del 2003, conv. c on modif. nella legge nr. 326 del 2003,per avere la Corte territoriale dichiarato la prescrizione dei contributi nonostante la mancata compilazione, da parte del professionista, in occasione della dichiarazione dei redditi, del cd. «Quadro RR». Per l’Istituto, l’indicata omissione configurerebbe condotta di occultamento del debito, idonea a sospendere il corso della prescrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 7.il motivo è inammissibile; 8.vale ricordare, in via generale , che la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo (Cass. nr. 27950 del 2018; sez. 6 nr. 19403 del 2019; sez. 6 nr. 13049 del 2020); 9.inoltre, quanto alla invocata sospensione del decorso della prescrizione, deve rammentarsi che l'operatività della causa (di sospensione) di cui all'art. 2941 nr. 8 cod.civ. «ricorre quando sia Ric. 2021 n. 02450 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (v. sul punto Cass. nr. 19640 del 2018; nr. 21567 del 2014); 10. ciò posto in via astratta , la sentenza impugnata, a tale riguardo, ha effettuato una valutazione di merito, all’esito della quale ha escluso che la non completa compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto al riquadro relativo ai contributi, costituisse una condotta di doloso occultamento del debito, idonea ad integrare i presupposti di operatività dell’art. 2941 nr. 8 cod.civ.; 11. l’accertamento del dolo integra un gi udizio di fatto (v. Cass. nr. 7254 del 2021 con richiamo anche a Cass. 6677 del 2019), nella specie, non ritualmente censurato dall’Istituto, nei rigorosi termini di cui alvigente testo del l’ art. 360 nr.5 cod. proc. civ., come costantemente interpretato dalla Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014; principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici); 12. i rilievi dell’INPS , a ben vedere, si l imitano a critica re il ragionamento decisorio e, attribuendo un diverso significato alla mancata compilazione del «riquadro RR», prospettano, in modo non consentito,un differente esito della lite; nella sostanza, le censure si fondano sull’erroneo presupp osto di un « automatismo […] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» che questa Corte ha, oramai, in più occasioni escluso (in ultimo, v. Cass. nr. 37529 del 2021 cit. e numerose altre ordinanze di questa sesta sezione); 13. sulla base delle svolte considerazioni, il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile; 14. le spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ric. 2021 n. 02450 sez. ML -ud. 05-04-2022 -5- controricorrente, che liquida in Euro 1.200,00 a titolo di compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi oltre alle spese generali nella misura forfetaria del 15% e agli accessori di legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell