CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2024
Cassazione n. 36829/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; • Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Roma che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che presso l'abitazione dell'imputato erano stati rinvenuti somme di denaro, un bilancino di precisione, sostanza da taglio e materiale da confezionamento e che, al momento della commissione del reato per cui si procede, il predetto imputato risultava gravato da plurimi precedenti specifici senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo. Ha rilevato quindi la Corte che l'ulteriore episodio di spaccio evidenzia ampiamente come il ricorrente fosse dedito alla commissione di reati, facendone un vero e proprio stile di vita e dimostrando perciò una aumentata capacità criminale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento nonchè di una ulteriore sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 23 settembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] ere estensore Il