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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 1977

Cassazione n. 28253/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - avendo escluso la frazione di condotta di lesioni tentate, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alle aggravanti oltre che alla recidiva e rideterminato la pena - ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen.

Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato, sono manifestamente infondati e generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

La Corte territoriale ha ritenuto corrette le valutazioni del primo giudice, il quale ha considerato applicabile la contesta recidiva infraquinquennale atteso che l'imputato commetteva i fatti per cui si procede entro cinque anni dalla precedente condanna.

Conseguentemente, stante l'aumento di 1/2 per la recidiva infraquinquennale, il termine di prescrizione del reato è pari ad anni 9, pena base 6 anni + 1/2 a cui andranno sommati anche 64 giorni di sospensione in applicazione della disciplina emergenziale prevista per il COVID-19, e spirerà, dunque, solo in data 23/11/2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] - avendo escluso la frazione di condotta di lesioni tentate, ritenute le già concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti anche alle aggravanti oltre che alla recidiva e rideterminato la pena - ha per il resto confermato la condanna dell'imputato per il reato di concorso in lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110, 582 e 585 cod. pen. Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata esclusione della recidiva con conseguente dichiarazione di non doversi procedere per intervenuta estinzione per prescrizione del reato, sono manifestamente infondati e generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha ritenuto corrette le valutazioni del primo giudice, il quale ha considerato applicabile la contesta recidiva infraquinquennale atteso che l'imputato commetteva i fatti per cui si procede entro cinque anni dalla precedente condanna. Conseguentemente, stante l'aumento di 1/2 per la recidiva infraquinquennale, il termine di prescrizione del reato è pari ad anni 9, pena base 6 anni + 1/2 a cui andranno sommati anche 64 giorni di sospensione in applicazione della disciplina emergenziale prevista per il COVID-19, e spirerà, dunque, solo in data 23/11/2025; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 28253/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris