CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 451-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in qualità di erede del sig. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 42, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 38 INT 12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 5222/2020 della Corte d'appello di Roma, depositata il 23/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è creditrice della società lo [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA], di cui Eufemio del Buono era socio accomandatario; - nel 2008, la società lo [OSCURATO:SOCIETA] ha stipulato un contratto di compravendita con [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la porzione di un fabbricato, verso il prezzo di euro 650.000; -nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1414 e ss. cod.civ., la simulazione del predetto atto di compravendita e/o la inefficacia del contratto nei confronti dell'attrice, ai sensi dell'art.2901 cod. civ.; -si è costituito in giudizio [OSCURATO:PERSONA], il quale contestava la domanda attorea eccependo l'insussistenza degli estremi per la configurazione della simulazione, in quanto il prezzo di vendita era stato pagato dall'acquirente, [OSCURATO:PERSONA]; si opponeva altresì alla conseguente domanda di revocatoria ex art. 2901 cod.civ.; -nella contumacia degli altri convenuti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10438/2017, accoglieva la domanda attorea dichiarando l'inefficacia del contratto di compravendita di cui in causa per simulazione assoluta; Ric. 2021 n. 00451 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- -avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata; -l'appellante eccepiva che il giudice di prime cure fosse incorso nell'erronea valutazione delle risultanze istruttorie fondando la propria decisione sull'erroneo convincimento che il prezzo di vendita non fosse stato pagato; -[OSCURATO:PERSONA] si costituiva in appello chiedendo il rigetto delle domande di parte appellante, non avendo questo fornito prova del pagamento del prezzo di vendita; -la Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione proposta, in quanto ha rilevato che né in primo grado né, tantomeno in secondo grado, è stata fornita prova sufficientemente valutabile circa l'avvenuto pagamento del prezzo di cui l'appellante ha fatto menzione, seppur in termini parziali; mentre sussistono invece indizi gravi, precisi e concordanti che, complessivamente valutati, sono idonei a far ritenere sussistente la simulazione; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso affidato a tre motivi, illustrati da memoria, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, mentre non hanno svolto attività difensiva gli intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -è stata formulata proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. di rigetto del ricorso; considerato che: -con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nella misura in cui è stato pretermesso il contenuto della lettera che attesta la ricezione della somma pari a circa euro 440.000 sul c/c bancario della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; Ric. 2021 n. 00451 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- -il motivo è inammissibile ex art. 348 ter, quinto comma, cod. proc.civ., applicabile ratione temporis alla pronuncia impugnata; -infatti, la Corte d'appello ha affermato la sussistenza della simulazione assoluta per mancata prova del pagamento del prezzo di vendita conformemente al primo giudice e l'identità delle ragioni di fatto poste a fondamento delle due statuizioni non è contestata dal ricorrente (cfr. Cass. 5528/2014; id.26774/2016; id.20994/2019) al quale è, pertanto, preclusa la censura ex art. 360, comma 1, n.5, cod. proc. civ.; -con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione di legge, ossia degli artt. 2697 e 2729 c.c., per aver i giudici di merito erroneamente applicato l'onere probatorio e ritenuto che gli indizi dedotti dalla società resistente rispondessero a requisiti di gravità, concordanza e precisione; - la censura è infondata; -infatti, qualora l'azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto (cfr. Cass.1413/2006; id.5326/2017; id.155109/2018); - nel caso di specie sia il primo giudice che quello d'appello hanno ritenuto molteplici e precisi gli indizi della simulazione assoluta forniti dall'attrice secondo il generale principio di ripartizione dell'onere probatorio e cioè il mancato pagamento del prezzo e la circostanza che la famiglia [OSCURATO:PERSONA], avesse continuato a risiedere nell'immobile oggetto della compravendita asseritamente simulata; Ric. 2021 n. 00451 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- -a fronte di ciò la corte d'appello ha ritenuto non provati dall'appellante [OSCURATO:PERSONA] i versamenti a mezzo assegni dell'importo di euro 200.000,00 risalendo gli assegni a due anni prima della compravendita, così come quello di euro 438.824,64, e di euro 26.183,64 confermando bi proposito il dubbio sulla riferibilità delle operazioni effettuate sul conto corrente del Crovaro il 13/5/2008 al pagamento prezzo della compravendita avvenuta il 21/4/2008 poiché nell'ambito di detta scrittura si dava atto della contestualità del pagamento; -risulta, pertanto, che la conclusione del giudice d'appello non è formulata sulla base di erronea applicazione dell'onere della prova o sulle presunzioni; -con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.4, cod. proc. civ., la nullità ex art. 111 Cost, art. 132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. della sentenza impugnata in quanto viziata da motivazione apparente, per aver il giudice d'appello aderito supinamente alla decisione di primo grado; -la censura è infondata; - come chiarito dalle Sezioni Unite civili di questa Corte nella sentenza n. 8053/2014, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; la riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione si configura ora nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella Ric. 2021 n. 00451 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; -nel caso di specie la corte d'appello ha considerato i motivi di impugnazione formulati dall'appellante in relazione alla statuizione del primo giudice sulla mancata prova del pagamento del prezzo, dando specificamente atto nella motivazione della sentenza che, nonostante l'implicita richiesta di integrazione della documentazione (estratti conto) da parte del Tribunale, in ragione della non intellegibilità di quella prodotta in primo grado e al fine di giustificare la richiesta di rivalutazione della conclusione, nessun elemento in tal senso era stato fornito con l'impugnazione (cfr. pag. 8, primo capoverso della sentenza impugnata); -la corte ha poi evidenziato (sempre a pag. 8 della sentenza) la rilevanza della mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del convenuto, in tal modo ripercorrendo esplicitamente i passaggi rilevanti ai fini della decisione finale e argomentando sugli stessi; -non sussiste, pertanto, l'asserito difetto di motivazione nei limiti della sua ammissibile sindacabilità in cassazione; -il ricorso è dunque rigettato e in applicazione del principio della soccombenza, il ricorrente è tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. Ric. 2021 n. 00451 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -6- La Corte rigetta il ricorso e dichiara il ricorrente tenuto alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente e liquidate in euro 7000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso