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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 09093/2024

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10938/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro F.I.R.M.A.([OSCURATO:PERSONA] ed AFFINI, rappresentata e difesa dal Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.786/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZEe pubblicata in data 21/12/2020.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 10938/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e, anche disgiuntamente, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -ricorrente- contro F.I.R.M.A.([OSCURATO:PERSONA] ed AFFINI, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia -controricorrente- avverso la SENTENZA n.786/2020 emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZEe pubblicata in data 21/12/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380- bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Condanna partericorrente al pagamento, in favore dell a part e controricorrent e , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Decreto Cassazione n. 09093/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris