CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 17018/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di GUGLIELMI Massimiliano, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 17/9/2020 della Corte di appello di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe -che ha confermato la sentenza di condanna emessa dal giudice monocratico del tribunale di Tivoli in data 19 giugno 2012- propone ricorso per cassazione l'imputato, a ministero del difensore di fiducia all'uopo nominato, deducendo a ragione della impugnazione i motivi in appresso sinteticamente indicati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.), in relazione agli artt. del codice di rito che regolano il processo in contumacia ed in absebtia, avendo la Corte territoriale rigettato il motivo di appello con il quale si deduceva nullità del decreto di citazione a giudizio di primo grado, in quanto l'imputato a seguito della scarcerazione in data 11 giugno 2008 aveva eletto domicilio presso l'abitazione di residenza, mentre tutti i successivi atti processuali, compreso il decreto di citazione a giudizio, erano stati notificati presso il difensore di ufficio, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4 cod. proc. pen., in quanto l'imputato non era reperibile presso il domicilio eletto, tuttavia la Corte non teneva conto del fatto che il ricorrente era rimasto detenuto in carcere ad altro titolo dal 16.7.2008 al 15.7.2009, ed ancora dal 5.5.2010 al 6.10.2011 ed infine dal 10.11.2011 al 22.6.2012 e poi agli arresti domiciliari fino al 30.4.2014, mentre il giudizio contumaciale di primo grado si era concluso con la sentenza emessa il 19/6/2012; dunque nessuna consapevole rinunzia alla presenza al processo poteva esser addebitata al Guglielmi, che si era trovato nella impossibilità di conoscere la pendenza del processo a suo carico, giacché detenuto per altro titolo, né era rappresentato in giudizio da difensore di fiducia; 1.2. inosservanza della legge penale e mancanza di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), con riferimento alla riconosciuta autonomia di due distinti reati di ricettazione avvinti in continuazione, laddove l'azione della ricezione della vettura di provenienza furtiva recante targhe pure furtive era stata unica, ancorché diversi fossero i momenti di realizzazione delle die antecedenti ricezioni illecite (vettura e targa); 1.3. inosservanza della legge penale e vizio esiziale di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.), non avendo la Corte di appello in alcun modo motivato il riconoscimento (nel bilanciamento con circostanze di segno opposto) della recidiva qualificata, contestata con specifico motivo di gravame.[OSCURATO:PERSONA] 1. E' fondato il primo motivo di ricorso, con il quale si eccepisce la nullità, assoluta ed insanabile (art. 179, comma 1, cod. proc. pen.) della notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di primo grado, indirizzata verso il domicilio eletto in data 11 giugno 2018 presso l'abitazione di residenza; mentre, come emerge dall'esame degli atti accessibili alla Corte in ragione degli errores in procedendo denunciati con i motivi di ricorso, sin dal luglio 2008 e via via fino ad epoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado l'imputato era rimasto detenuto per altra causa e non aveva pertanto alcuna contezza della avvenuta notifica presso il domicilio eletto e quindi, in via succedanea, presso il difensore di ufficio, del decreto di citazione a giudizio in primo grado. 1.1. Ricorre nella presente fattispecie processuale l'ipotesi concreta della mancata conoscenza del processo, non avendo l'imputato avuto conoscenza né della vocatio in iudicium, né dell'intero svolgimento del processo di primo grado, nel quale è rimasto assistito da difensori di ufficio di volta in volta sostituiti ai sensi del comma 4 dell'art. 97, cod. proc. pen.. Nella fattispecie, l'imputato, pur avendo eletto domicilio nell'ambito del procedimento presso l'abitazione di residenza, restava incolpevolmente impedito nella conoscenza della data e del luogo di celebrazione del giudizio di primo grado a suo carico, né aveva modo di comunicare il suo stato detentivo aliunde determinato ad un giudice per lui ignoto. Peraltro, nel giudizio di primo grado l'imputato non ha svolto alcuna forma di interlocuzione con il tribunale, né con il difensore di ufficio, che neppure gli era noto. Il che vale ad escludere ogni possibile equipollente conoscenza aliunde del processo o volontà di sottrarsi ad esso, non potendo che apprezzarsi un criterio di conoscibilità concreta ed effettiva piuttosto che una presunzione di conoscenza legata ad una astratta sequenza di atti formali (Sez. U. n. 28912, del 28/2/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 275716; seguita per il processo in absentia da Sez. U. n. 23948, del 28/11/2019, Ismahil, Rv. 279420; Sez. 2, n. 9441, del 24/1/2017, Rv. 269221; Sez. 6, n. 43140, del 19/9/2019, Rv. 277210; Sez. 5, n. 10443, del 7/2/2019, Rv. 276124). Né, si ripete, può sanare tale nullità la presenza del difensore di ufficio in udienza, che non lascia presumere alcuna interlocuzione tra la parte ed il difensore nel corso del giudizio. 1.2. Del resto, questa Corte, nella sua massima espressione di collegialità (Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, Rv. 282848), ha recentemente tenuto a ribadire che il processo in absentia, regolato agli artt. 420 bis, ter, quater e quinquies del codice di rito, fonda sul principio di conoscenza sostanziale ed effettiva del processo, quale presupposto di fatto del diritto riconosciuto all'imputato di restare "lontano" dalle aule di giustizia per sua scelta "consapevole e volontaria"; sì da rendere non più legittimo l'arrocco verso soluzioni che privilegiano la verifica della conoscenza solo formale del processo, per effetto della ritualità dei procedimenti di notificazione (Sez. U. cit., in motivazione § 13.). Approdo normativo ed esegetico, quest'ultimo, di un percorso concettuale teso a valorizzare "l'effettività", sia della conoscenza che del pregiudizio conseguente alla ignoranza incolpevole, che affonda le sue radici in non recenti capisaldi giurisprudenziali (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv.229539) e, se si vuole richiamare la rilevanza del concetto di incolpevole ignoranza, perfino più antichi (Corte cost. n. 364/1988), per quanto mai abbastanza apprezzati nella loro potenzialità riformatrice. 1.3. Il secondo ed il terzo dei motivi di ricorso restano assorbiti dalla decisione processuale, che impone la celebrazione del nuovo giudizio. 1.4. La sentenza impugnata, che tali principi ha ignorato, va pertanto annullata senza rinvio, in uno a quella di primo grado conseguente al giudizio celebratosi nella assenza non volontaria dell'imputato; consegue la trasmissione degli atti al tribunale di Tivoli, per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Tivoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]