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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 luglio 2024

Cassazione n. 10372/2025

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0109B2H) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

T Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, depositata il 5 luglio 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2019.

La Corte d'appello ha ritenuto non tempestiva l'istanza, depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica - ricevuta a mani proprie dal Popa in data 10 febbraio 2024 - del provvedimento di "revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e di ripristino dell'ordine medesimo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", contenente diretto riferimento alla sentenza di condanna per la quale è stata proposta domanda di rescissione.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 666, comma 6, del codice di rito, per non avere la Corte distrettuale considerato la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento a suo carico, durante il quale egli era rimasto assente e difeso da un legale d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.

Nell'istanza rigettata dai giudici d'appello, era stato analiticamente giustificato il motivo del ritardo nell'impugnazione; in particolare, si era evidenziato che il Popa, cittadino rumeno, non era in possesso delle competenze linguistiche e giuridiche per comprendere le implicazioni dell'ordine di esecuzione e, dunque, del motivo che lo conduceva in carcere.

Deduce il ricorrente che soltanto in seguito alla nomina di un difensore di fiducia - il quale ha chiesto e ottenuto, in data 6 giugno 2024, copia della sentenza - egli ha potuto conoscere contenuto ed effetti della sentenza.

3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate.

Preliminarmente, occorre evidenziare che la Corte di appello ha ben tematizzato la questione sottoposta al suo scrutinio, individuando nella mancata tempestività della richiesta di rescissione il nudeo problematico della questione.

A tal proposito, deve ricordarsi che «in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01). c" Tale principio è stato correttamente applicato al caso di specie: la Corte territoriale ha chiarito, infatti, come il ricorrente avesse ricevuto, già il 10 febbraio 2024, notifica a mani proprie del provvedimento di "revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e di ripristino dell'ordine medesimo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", contenente diretto riferimento alla sentenza di condanna, resa dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2019, per la quale è stata proposta domanda di rescissione.

Benché - come ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione - la negligenza informativa dell'imputato non costituisca di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01), è pur vero che, nel caso di specie, il lungo lasso di tempo tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto (10 febbraio 2024) e il momento (6 giugno 2024) in cui la difesa del Popa ha chiesto, e ottenuto, copia della sentenza di condanna non può che imputarsi, come ragionevolmente inteso dalla Corte d'appello, al disinteresse manifestato dall'imputato successivamente alla notifica dell'atto (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01).

Quanto alla pretesa inidoneità dell'ordine di esecuzione a rendere il ricorrente edotto dei contenuti della sentenza passata in giudicato, la censura va senz'altro disattesa, in quanto manifestamente contraria agli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, v., ad es.

Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Baratak, Rv. 284200 - 01: «è legittima la traduzione anche solo orale dell'ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell'interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato»: fattispecie di istanza di rescissione ritenuta tardiva in quanto preceduta da ordine di esecuzione notificato al ricorrente con contestuale traduzione orale).

Peraltro, l'asserita ignoranza della lingua italiana da parte del ricorrente non risulta comprovata in alcun modo dalla difesa, né tale circostanza è stata dedotta con l'istanza di incidente d'esecuzione; non possono, pertanto, applicarsi al caso in scrutinio i principi giurisprudenziali (v., ad es., Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Slatkova, Rv. 274531 - 01, «l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero irreperibile alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto») invocati dal ricorrente, in quanto inconferenti.

In definitiva, il motivo di ricorso prescinde, in ogni sua declinazione, dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468).

Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 - 01, in motivazione), «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice n/3 • il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo.

Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629 bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato».

Nel caso in esame, l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo a giustificare i motivi del ritardo dell'istanza di rescissione, se non il generico (nel senso di non comprovato, come già ricordato) riferimento all'impossibilità di comprendere il significato del ripristino dell'ordine di esecuzione.

2. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0109B2H) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. T Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 26 settembre 2024, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'istanza di rescissione del giudicato, depositata il 5 luglio 2024 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alla sentenza resa dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2019. La Corte d'appello ha ritenuto non tempestiva l'istanza, depositata oltre il trentesimo giorno dalla notifica - ricevuta a mani proprie dal Popa in data 10 febbraio 2024 - del provvedimento di "revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e di ripristino dell'ordine medesimo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", contenente diretto riferimento alla sentenza di condanna per la quale è stata proposta domanda di rescissione. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, in relazione all'art. 666, comma 6, del codice di rito, per non avere la Corte distrettuale considerato la mancata conoscenza, da parte dell'imputato, del procedimento a suo carico, durante il quale egli era rimasto assente e difeso da un legale d'ufficio nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Nell'istanza rigettata dai giudici d'appello, era stato analiticamente giustificato il motivo del ritardo nell'impugnazione; in particolare, si era evidenziato che il Popa, cittadino rumeno, non era in possesso delle competenze linguistiche e giuridiche per comprendere le implicazioni dell'ordine di esecuzione e, dunque, del motivo che lo conduceva in carcere. Deduce il ricorrente che soltanto in seguito alla nomina di un difensore di fiducia - il quale ha chiesto e ottenuto, in data 6 giugno 2024, copia della sentenza - egli ha potuto conoscere contenuto ed effetti della sentenza. 3. Sono state trasmesse le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, per le ragioni di seguito illustrate. Preliminarmente, occorre evidenziare che la Corte di appello ha ben tematizzato la questione sottoposta al suo scrutinio, individuando nella mancata tempestività della richiesta di rescissione il nudeo problematico della questione. A tal proposito, deve ricordarsi che «in tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della relativa richiesta decorre, non già dal momento in cui il condannato ha avuto compiuta conoscenza degli atti del processo e della sentenza conclusiva, bensì da quello in cui lo stesso ha avuto conoscenza del procedimento, ferma restando, in caso di particolare complessità della vicenda processuale, la possibilità per lo stesso di chiedere la restituzione nel termine per esercitare pienamente il diritto all'impugnazione straordinaria» (Sez. 4, n. 36560 del 22/09/2021, Vezuli, Rv. 281925 - 01). c" Tale principio è stato correttamente applicato al caso di specie: la Corte territoriale ha chiarito, infatti, come il ricorrente avesse ricevuto, già il 10 febbraio 2024, notifica a mani proprie del provvedimento di "revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzione e di ripristino dell'ordine medesimo del [OSCURATO:DATA_NASCITA]", contenente diretto riferimento alla sentenza di condanna, resa dal Tribunale di Velletri il 14 gennaio 2019, divenuta irrevocabile il 4 giugno 2019, per la quale è stata proposta domanda di rescissione. Benché - come ritenuto dalla giurisprudenza della Cassazione - la negligenza informativa dell'imputato non costituisca di per sé prova della volontaria sottrazione alla conoscenza della pendenza del processo (Sez. 6, n. 24729 del 07/03/2024, Fal, Rv. 286712 - 01), è pur vero che, nel caso di specie, il lungo lasso di tempo tra la data dell'avvenuta notifica dell'atto (10 febbraio 2024) e il momento (6 giugno 2024) in cui la difesa del Popa ha chiesto, e ottenuto, copia della sentenza di condanna non può che imputarsi, come ragionevolmente inteso dalla Corte d'appello, al disinteresse manifestato dall'imputato successivamente alla notifica dell'atto (Sez. 4, n. 13236 del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019 - 01). Quanto alla pretesa inidoneità dell'ordine di esecuzione a rendere il ricorrente edotto dei contenuti della sentenza passata in giudicato, la censura va senz'altro disattesa, in quanto manifestamente contraria agli indirizzi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso, v., ad es. Sez. 3, n. 7630 del 04/11/2022, dep. 2023, Baratak, Rv. 284200 - 01: «è legittima la traduzione anche solo orale dell'ordine di esecuzione, effettuata a mezzo dell'interprete, in favore di persona alloglotta ove tale ordine venga in rilievo, non in quanto tale, ma come strumento di conoscenza della sentenza passata in giudicato»: fattispecie di istanza di rescissione ritenuta tardiva in quanto preceduta da ordine di esecuzione notificato al ricorrente con contestuale traduzione orale). Peraltro, l'asserita ignoranza della lingua italiana da parte del ricorrente non risulta comprovata in alcun modo dalla difesa, né tale circostanza è stata dedotta con l'istanza di incidente d'esecuzione; non possono, pertanto, applicarsi al caso in scrutinio i principi giurisprudenziali (v., ad es., Sez. 1, n. 40733 del 10/01/2018, Slatkova, Rv. 274531 - 01, «l'ordine di esecuzione emesso nei confronti di straniero irreperibile alloglotta, la cui ignoranza della lingua italiana risulti comprovata, va tradotto, a pena di nullità, in idioma a lui noto») invocati dal ricorrente, in quanto inconferenti. In definitiva, il motivo di ricorso prescinde, in ogni sua declinazione, dai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di rescissione del giudicato e degli specifici oneri che incombono sul ricorrente al fine di comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento dell'effettiva conoscenza del procedimento (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 7485 del 18/01/2018, Tacuri, Rv. 272468). Come di recente osservato da questa Corte (Sez. 5, n. 17171 del 23/01/2024, Raileanu, Rv. 286252 - 01, in motivazione), «è onere di chi formuli la richiesta (che ha natura di impugnazione straordinaria) indicare e specificare i diversi elementi dimostrativi idonei a comprovare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza dell'atto [...] Sul condannato grava, se non un vero e proprio onere probatorio, quantomeno, un rigoroso onere di specifica allegazione, a fronte del quale, poi, spetta al giudice n/3 • il potere di accertamento, nel caso sussistano incertezze e dubbi al riguardo. Escludendo in capo all'istante un simile dovere di allegazione, infatti, si finirebbe per lasciare all'assoluta discrezionalità del condannato la scelta del momento in cui prendere cognizione del provvedimento impugnato, sulla base della propria personale utilità, aggirando in tal modo la disciplina posta dall'art. 629 bis cod. proc. pen., che prevede, a pena di inammissibilità, tempi brevi per l'impugnazione di un provvedimento già divenuto irrevocabile e, quindi, per travolgere il giudicato». Nel caso in esame, l'istante non ha allegato alcun elemento idoneo a giustificare i motivi del ritardo dell'istanza di rescissione, se non il generico (nel senso di non comprovato, come già ricordato) riferimento all'impossibilità di comprendere il significato del ripristino dell'ordine di esecuzione. 2. Ne deriva l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Ca