CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 1981
Cassazione n. 32084/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3ANGMEI nato il 17/11/1981 avverso la sentenza del 10/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )1' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e preso atto della memoria, da ritenersi tardiva; considerato che il primo motivo non è consentito perché il travisamento viene dedotto per la prima volta in questa sede (si confronti il riassunto dei motivi d'appello contenuto nella sentenza impugnata), pur se ricorrente, secondo la prospettazione difensiva, fin dal primo grado; v'è quindi stata violazione della catena devolutiva con conseguente inammissibilità ex art 606, comma 3, cod. proc. pen.; rilevato, in relazione ai restanti motivi, che il ricorso è intriso di genericità, poiché le varie doglianze non fanno che ripetere quanto già prospettato innanzi al primo e secondo giudice, confidando in un terzo giudizio merito (sulla valutazione del falso manifesto o dei vari profili fattuali attinenti alla causa di esclusione della responsabilità o alle circostanze attenuanti invocate -62 bis, 62 n. 4, cod. pen.), senza considerare tuttavia che compito di questa Corte è assicurare l'uniforme interpretazione del diritto e non la valutazione della corretta ricostruzione del fatto; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle