CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
R RECUPERO ORDINANZA C.U. «L 143 co. I water DPR 115/02 sul ricorso 5632/2017 proposto da: s) Oln 3 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede legittima di quest'ultimo, deceduta il 14/4/2016, rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], LISE0 [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentati e difesi dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - controricorrenti - avverso la SENTENZA N. 110/2016 della CORTE D'APPELLO DI• PALERMO, depositata il 25/1/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 7/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] esponendo di aver posseduto, in forza di atto scritto del 1976, uno spezzone di terreno del quale hanno chiesto dichiararsi l'acquisto, in loro favore, per usucapione. 1.2. Il convenuto s'è opposto alla domanda deducendo che il possesso era stato trasferito in virtù degli obblighi assunti dalle parti, rispetto ai quali gli attori si erano resi inadempienti. 1.3. Il tribunale, con sentenza del 3/7/2008, ha rigettato la domanda sul rilievo che: - l'esistenza di un titolo negoziale, e cioè l'atto scritto del 1976, escludeva, in radice, la possibilità dell'usucapione, se non a decorrere dal momento dell'intervenuto inadempimento; - fino al 27/2/1984, data della missiva con la quale gli attori avevano invitato il convenuto a trasferire in loro favore le porzioni di terreno di cui all'atto del 1976, nessun animus domini poteva sussistere in capo agli stessi; - fino al 17/10/2002, data della notifica della domanda di rivendica e di rilascio degli stessi fondi, avanzata dal convenuto contro gli attori, non era maturato il ventennio utile per l'usucapione. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso la sentenza del tribunale lamentando, in sostanza, che dalle prove documentali e testimoniali assunte, emerge la prova del loro possesso ultraventennale ininterrotto e che la scrittura del 19/12/1976 non poteva essere considerata come un preliminare ad effetti obbligatori ma costituisce un contratto con effetti reali, con il Ric. 2017 n. 5632 - Sez. 2 - CC 7 dicembre 2021 quale le parti avevano previsto il trasferimento del possesso, titolo idoneo all'acquisto per usucapione. 1.5. L'appellato ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. 2.1. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, depositata il 25/1/2016, ha accolto l'appello ed ha, per l'effetto, dichiarato che Salvatore e [OSCURATO:PERSONA] erano proprietari, per usucapione, delle porzioni indicate nella indicata scrittura, meglio descritte in dispositivo. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato, in fatto, che, come emergeva dalla scrittura del 19/12/1976: - [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato di aver comprato il fondo in questione "anche in nome conto ed interesse dei germani [OSCURATO:PERSONA]° [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo nelle differenti misure di estensioni che qui sotto sarà specificato"; - i tre fratelli "si attribuivano" le rispettive quote, ivi individuate; - tutte le rate successive da pagare, come mutuo bancario e tasse di qualsiasi genere e natura, avrebbero dovuto essere divise, da quel momento in poi, in proporzione alle rispettive porzioni; - le parti si obbligavano a procedere alla misurazione del fondo e prevedevano che il relativo atto di divisione sarebbe stato stipulato non appena fosse stato possibile, "e cioè quando fosse trascorso il tempo sufficiente a maturare il diritto riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] con le leggi che gli avevano consentito l'acquisto della proprietà"; ha ritenuto che "il riconoscimento", operato dal convenuto, che "l'acquisto della proprietà era avvenuto anche per conto degli appellanti" e "le espressioni utilizzate in seno all'atto", come, in particolare, quella, contenuta nell'art. 5, per cui "[OSCURATO:PERSONA] si attribuisce la restante proprietà pari a circa otto salme" e quella, contenuta nell'art. 6, per cui "il caseggiato resta in proprietà comune con la divisione già fatta", che fanno Ric. 2017 n. 5632 - Sez. 2 - CC 7 dicembre 2021 riferimento ad un "diritto reale dei condividenti", "induce a ritenere che il godimento del bene, attributo agli appellanti per effetto della predetta convenzione, non sia stato esercitato 'nomine alieno' e che le parti, invece, hanno voluto una funzione anticipatoria degli effetti del trasferimento del diritto che, con la convenzione, si sono ripromesse di realizzare", per cui "la consegna, che ad esso ha fatto seguito, comporta l'attribuzione della disponibilità possessoria del bene, e non della mera detenzione". E poiché non è stato contestato che gli appellanti avessero posseduto le rispettive porzioni a decorrere dal 1976 e, quindi, a fronte di un atto di citazione introduttivo notificato il 19/7/2006, ella per un periodo ultraventennale, la corte ha ritenuto che, in riforma della sentenza appellata, la domanda proposta dagli appellanti doveva essere accolto dichiarando che gli stessi erano proprietari, per intervenuta usucapione, dei beni indicati, per ciascuno dei due, nella scrittura del 19/12/1976. 3.1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA], e di [OSCURATO:PERSONA], a sua volta erede legittima di quest'ultimo, deceduta il 14/4/2016, con ricorso notificato il 28/2/2017, hanno chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], nato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi due in qualità di eredi legittimi di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno resistito con controricorso notificato il 23/3/2017, deducendo, tra l'altro, che la sentenza impugnata era stata notificata all'appellato, presso l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 5632 - Sez. 2 - CC 7 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che, pertanto, il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Il ricorso per cassazione è inammissibile perché tardivo. 4.2. Emerge, invero, dagli atti del giudizio che la sentenza impugnata è stata notificata all'appellato [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], sito a Palermo, via [OSCURATO:PERSONA] 127, nella dichiarata qualità di domiciliatario dello stesso e del suo procuratore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.3. E poiché, com'è noto, la morte della parte costituita (intervenuta, nella specie, in data 14/5/2015), a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ai sensi dell'art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (Cass. SU n. 15295 del 2014; conf., Cass. n. 20964 del 2018; Cass. n. 11072 del 2018), risulta, allora, evidente che, a fronte della (rituale) notifica della sentenza in data 10/2/2016, il ricorso per cassazione, notificato solo in data 28/2/2017, è senz'altro tardivo e, quindi, inammissibile. 4.4. Il ricorso, del resto, sarebbe stato tardivo pur senza la notifica della sentenza. Il ricorso per cassazione, infatti, pur a voler considerare che i giorni 25 e 26 febbraio 2017 sono stati sabato e domenica, è stato notificato (non lunedì 27/2/2017 ma martedì) 28/2/2017, e cioè oltre il termine di un anno e trentuno giorni previsto dal comb. disp. degli artt. 327, comma 1°, c.p.c. (nel testo originariamente in vigore, trattandosi di processo introdotto in data anteriore rispetto al 4/7/2009) e 1 della I. n. 742 del 1969 (nel testo applicabile ai sensi dell'art. Ric. 2017 n. 5632 - Sez. 2 - CC 7 dicembre 2021 16, commi 1 e 3, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014: Cass. n. 20866 del 2017, per cui la riduzione della durata del periodo di sospensione feriale - attualmente decorrente dal 1 al 31 agosto di ogni anno ai sensi dell'art. 1 della I. n. 741 del 1969, nel testo modificato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. dalla I. n. 162 del 2014 - è immediatamente applicabile con decorrenza dall'anno 2015, in forza dell'art. 16, comma 1, dello stesso d.I., a nulla rilevando la data di introduzione del giudizio, in attuazione, peraltro, del principio tempus regit actum; conf. Cass. n. 30053 del 2020; così anche Cass. n. 17449 del 2021, secondo cui la riduzione del periodo di sospensione feriale da quarantasei a trentuno giorni, introdotta dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 132 del 2014, conv., con modif., dalla I. n. 162 del 2014, si applica, ai fini del computo dei termini di cui agli artt. 325 e 327 c.p.c., alle impugnazioni delle sole decisioni pubblicate o notificate a partire dal 10 gennaio 2015). 5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 6. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; condanna i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 4.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura Ric. 2017 n. 5632 - Sez. 2 - CC 7 dicembre 2021 del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio d