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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 maggio 2022

Cassazione n. 15848/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14384-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13/15, non in proprio ma nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Bosio n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80 S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Tuscolana n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 - controricorrente – avverso il decreto, n. cronol. 4973/2021, del TRIBUNALE di AREZZO, depositato in data 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. negò l’ammissione al passivo della procedura del credito chirografario di € 2.496.329, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, breviter, MPS) in relazione ad una pluralità di rapporti bancari intercorsi con la prima allorquando era ancora in bonis.

Rimarcò che esso riguardava posizioni già contestate giudizialmente dalla società poi fallita con relazioni peritali dimostrative della loro illegittimità e dell’esistenza di ragioni di ripetizione di [OSCURATO:SOCIETA]. per € 260.459,18, oltre interessi.

2. Con decreto del 16 aprile 2021, il Tribunale di Arezzo, adito ex art. 98 l.fall., ha respinto l’opposizione della Banca che aveva ivi domandato esclusivamente l’ammissione con riserva, ex art. 96 l.fall., del proprio credito.

Ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui alla norma appena citata mancando un qualsivoglia già avvenuto accertamento giudiziale di detto credito.

Ha opinato, inoltre, «di non poter prescindere dal modo in cui MPS ha deciso di congegnare la propria domanda di opposizione, autonomamente decidendo di ancorare le sorti dell’ammissione allo scioglimento di una riserva che, tuttavia, non è giuridicamente riconoscibile.

Qualora il tribunale prescindesse da tale richiesta, statuendo sulla domanda originariamente formulata in sede di verifica del passivo, finirebbe inevitabilmente per pronunciarsi Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 ultra petitum, avendo MPS manifestato interesse a vedere ammesso il proprio credito in forza del (presunto) accertamento in suo favore che deriverebbe dalla sentenza della Corte d’Appello anziché in forza di un accertamento fallimentare».

3. Per la cassazione del descritto decreto ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria del credito di MPS), affidandosi ad un motivo.

Resiste, con controricorso, il fallimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico formulato motivo, rubricato «Error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 L.F. in tema di ammissione al passivo», argomenta lungamente sull’asserita intervenuta estinzione del giudizio, pendente innanzi alla Corte di appello di Firenze, avente ad oggetto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l. in bonis (poi proseguito dal fallimento) contro la sentenza del Tribunale di Siena reiettiva delle contestazioni giudizialmente promosse dalla società poi fallita con riguardo agli stessi rapporti bancari posti da MPS a fondamento della propria richiesta di insinuazione e volte all’accertamento di proprie di ragioni di ripetizione per € 260.459,18, oltre interessi.

Si censura, poi, l’assunto del tribunale secondo cui la banca non avrebbe chiesto, nel giudizio predetto, il riconoscimento del proprio credito, limitandosi a resistere alle avverse domande, e si assume che nessun obbligo di legge avrebbe imposto un tale comportamento processuale.

Si deduce, infine, che, dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., risalente al 2017, «il primo ed unico momento per l’ammissione del credito della Banca era l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero l’esame delle domande tempestive», tra cui, appunto, quella di MPS, respinta la quale, «altra strada non rimaneva alla Banca che proporre l’opposizione allo stato passivo. […].

L’ammissione con riserva è una “tutela” garantistica per il Fallimento, ma è ovvio che la Banca ha svolto tutto il normale iter di ammissione Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 al passivo e il Curatore ha proposto, in modo alquanto superficiale, la sua esclusione, sul presupposto di vantare un credito, in realtà accertato dal Tribunale di Siena non esistente».

2. Una siffatta doglianza risulta, nel suo complesso, inammissibile.

2.1. Innanzitutto, è tale la disquisizione della ricorrente circa la pretesa intervenuta estinzione del giudizio, pendente tra la MPS ed il fallimento, avente ad oggetto l’impugnazione, promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e proseguita dalla curatela, della descritta sentenza del Tribunale di Siena reiettiva delle contestazioni giudizialmente promosse dalla prima relativamente agli stessi rapporti bancari posti da MPS a fondamento della propria richiesta di insinuazione.

Ciò in ragione dell’assoluta novità della corrispondente questione, inammissibilmente sollevata, per la prima volta, innanzi a questa Corte, e del suo palese difetto di autosufficienza, nemmeno riportando il contenuto degli atti/documenti ivi menzionati.

2.2. La censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 l.fall., poi, per come concretamente argomentata, nemmeno consente di individuarne l’effettiva consistenza.

Essa, invero, riportato il tenore del decreto impugnato, si limita ad evocare le modalità di formazione ed approvazione dello stato passivo fallimentare e ad affermare che, una volta respinta dal giudice delegato la richiesta di insinuazione di MPS, «altra strada non rimaneva alla Banca che proporre l’opposizione allo stato passivo…», con la precisazione che «l’ammissione con riserva è una “tutela” garantistica per il Fallimento».

2.2.1. Al riguardo, occorre osservare che il vizio della decisione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata quelle sostenute dal ricorrente; diversamente verrebbe ad essere impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 33996 del 2021; Cass., SU., n. 23745 del 2020; Cass. n. 16700 del 2020; Cass. n. 24298 del 2016).

2.2.2. In tema di ricorso per cassazione, invero, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 33996 del 2021; Cass., SU., n. 25573 del 2020).

2.3. Nella specie, il tribunale ha respinto l’opposizione di MPS spiegando le ragioni della ravvisata insussistenza dei requisiti di applicabilità dell’art. 96 l.fall. (cfr. amplius, pag. 2-5 del decreto impugnato), altresì precisando, significativamente, di non poter prescindere, altrimenti pronunciando ultra petitum, «dal modo in cui MPS ha deciso di congegnare la propria domanda di opposizione, autonomamente decidendo di ancorare le sorti dell’ammissione allo scioglimento di una riserva che, tuttavia, non è giuridicamente riconoscibile», così manifestando «interesse a Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 vedere ammesso il proprio credito in forza del (presunto) accertamento in suo favore che deriverebbe dalla sentenza della Corte d’Appello, anziché in forza di un accertamento fallimentare».

2.3.1. Quel rigetto, cioè, è stato fondato, essenzialmente, sulla mancanza, in essa, per come concretamente strutturata, di una richiesta di accertamento, in sede fallimentare (come prescritto dall’art. 52, comma 2, l.fall.), dello specifico, complessivo credito di cui era stata chiesta l’insinuazione, tuttora mancandone un precedente suo accertamento giudiziale - nemmeno oggetto, peraltro, a quanto è dato intendere dal ricorso, sul punto rivelatosi carente di autosufficienza, come si è detto in precedenza - opponibile al fallimento.

2.3.2. E’ noto, infatti, che giusta l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. (contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l.fall. ed alla vis attractiva della procedura concorsuale), spetta al curatore proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito (cfr. Cass. n. 2949 del 2021), altresì ricordandosi che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, quella norma, al pari del previgente art. 95, comma 3, deve essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte della sentenza di merito non passata in giudicato (cfr. Cass. n. 26041 del 2010, quanto al previgente testo dell'art. 95, comma 3, l.fall., e, circa la vigente disciplina, Cass. n. 7426 del 2015, in motivazione; Cass. n. 11362 del 2018; Cass. n. 11741 del 2021).

2.3.3. Alteris verbis, secondo il tribunale sarebbe stata necessaria una diversa formulazione delle conclusioni del ricorso ex art. 98 l.fall. (slegate, cioè, dallo scioglimento di una riserva giuridicamente non riconoscibile) e l’assolvimento dell’onere, gravante sulla banca, di Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 provare la concreta entità del proprio credito, così come da essa quantificato, attese le contestazioni ribadite dal curatore (e già oggetto del descritto contenzioso instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis contro [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai medesimi rapporti bancari, tra esse intercorsi, posti a fondamento della originaria domanda di quest’ultima ex art. 93 l.fall.) all’esito delle verifiche di sua competenza.

2.3.4. La formulata censura non si confronta con questo aspetto e ciò ne comporta la palese inammissibilità (cfr. Cass. 19989 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 33996 del 2021).

3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria del credito di MPS), al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimento controricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Ric. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022.

Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14384 sez.

M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14384-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 13/15, non in proprio ma nella qualità di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., con sede in Roma, alla via Piemonte n. 38, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via A. Bosio n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 80 S.R.L., in persona del curatore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Tuscolana n. 9, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 - controricorrente – avverso il decreto, n. cronol. 4973/2021, del TRIBUNALE di AREZZO, depositato in data 16/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 04/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. negò l’ammissione al passivo della procedura del credito chirografario di € 2.496.329, invocato dalla [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti, breviter, MPS) in relazione ad una pluralità di rapporti bancari intercorsi con la prima allorquando era ancora in bonis. Rimarcò che esso riguardava posizioni già contestate giudizialmente dalla società poi fallita con relazioni peritali dimostrative della loro illegittimità e dell’esistenza di ragioni di ripetizione di [OSCURATO:SOCIETA]. per € 260.459,18, oltre interessi. 2. Con decreto del 16 aprile 2021, il Tribunale di Arezzo, adito ex art. 98 l.fall., ha respinto l’opposizione della Banca che aveva ivi domandato esclusivamente l’ammissione con riserva, ex art. 96 l.fall., del proprio credito. Ha ritenuto insussistenti i presupposti di cui alla norma appena citata mancando un qualsivoglia già avvenuto accertamento giudiziale di detto credito. Ha opinato, inoltre, «di non poter prescindere dal modo in cui MPS ha deciso di congegnare la propria domanda di opposizione, autonomamente decidendo di ancorare le sorti dell’ammissione allo scioglimento di una riserva che, tuttavia, non è giuridicamente riconoscibile. Qualora il tribunale prescindesse da tale richiesta, statuendo sulla domanda originariamente formulata in sede di verifica del passivo, finirebbe inevitabilmente per pronunciarsi Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 2- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 ultra petitum, avendo MPS manifestato interesse a vedere ammesso il proprio credito in forza del (presunto) accertamento in suo favore che deriverebbe dalla sentenza della Corte d’Appello anziché in forza di un accertamento fallimentare». 3. Per la cassazione del descritto decreto ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria del credito di MPS), affidandosi ad un motivo. Resiste, con controricorso, il fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico formulato motivo, rubricato «Error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 L.F. in tema di ammissione al passivo», argomenta lungamente sull’asserita intervenuta estinzione del giudizio, pendente innanzi alla Corte di appello di Firenze, avente ad oggetto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] 80 s.r.l. in bonis (poi proseguito dal fallimento) contro la sentenza del Tribunale di Siena reiettiva delle contestazioni giudizialmente promosse dalla società poi fallita con riguardo agli stessi rapporti bancari posti da MPS a fondamento della propria richiesta di insinuazione e volte all’accertamento di proprie di ragioni di ripetizione per € 260.459,18, oltre interessi. Si censura, poi, l’assunto del tribunale secondo cui la banca non avrebbe chiesto, nel giudizio predetto, il riconoscimento del proprio credito, limitandosi a resistere alle avverse domande, e si assume che nessun obbligo di legge avrebbe imposto un tale comportamento processuale. Si deduce, infine, che, dopo il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., risalente al 2017, «il primo ed unico momento per l’ammissione del credito della Banca era l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ovvero l’esame delle domande tempestive», tra cui, appunto, quella di MPS, respinta la quale, «altra strada non rimaneva alla Banca che proporre l’opposizione allo stato passivo. […]. L’ammissione con riserva è una “tutela” garantistica per il Fallimento, ma è ovvio che la Banca ha svolto tutto il normale iter di ammissione Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 3- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 al passivo e il Curatore ha proposto, in modo alquanto superficiale, la sua esclusione, sul presupposto di vantare un credito, in realtà accertato dal Tribunale di Siena non esistente». 2. Una siffatta doglianza risulta, nel suo complesso, inammissibile. 2.1. Innanzitutto, è tale la disquisizione della ricorrente circa la pretesa intervenuta estinzione del giudizio, pendente tra la MPS ed il fallimento, avente ad oggetto l’impugnazione, promossa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis e proseguita dalla curatela, della descritta sentenza del Tribunale di Siena reiettiva delle contestazioni giudizialmente promosse dalla prima relativamente agli stessi rapporti bancari posti da MPS a fondamento della propria richiesta di insinuazione. Ciò in ragione dell’assoluta novità della corrispondente questione, inammissibilmente sollevata, per la prima volta, innanzi a questa Corte, e del suo palese difetto di autosufficienza, nemmeno riportando il contenuto degli atti/documenti ivi menzionati. 2.2. La censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 96 l.fall., poi, per come concretamente argomentata, nemmeno consente di individuarne l’effettiva consistenza. Essa, invero, riportato il tenore del decreto impugnato, si limita ad evocare le modalità di formazione ed approvazione dello stato passivo fallimentare e ad affermare che, una volta respinta dal giudice delegato la richiesta di insinuazione di MPS, «altra strada non rimaneva alla Banca che proporre l’opposizione allo stato passivo…», con la precisazione che «l’ammissione con riserva è una “tutela” garantistica per il Fallimento». 2.2.1. Al riguardo, occorre osservare che il vizio della decisione previsto dall'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con l'indicazione delle Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 4- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a dimostrare motivatamente in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella decisione impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, senza limitarsi a giustapporre alle argomentazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata quelle sostenute dal ricorrente; diversamente verrebbe ad essere impedito alla Corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 33996 del 2021; Cass., SU., n. 23745 del 2020; Cass. n. 16700 del 2020; Cass. n. 24298 del 2016). 2.2.2. In tema di ricorso per cassazione, invero, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l'accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l'accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (cfr. Cass. n. 33996 del 2021; Cass., SU., n. 25573 del 2020). 2.3. Nella specie, il tribunale ha respinto l’opposizione di MPS spiegando le ragioni della ravvisata insussistenza dei requisiti di applicabilità dell’art. 96 l.fall. (cfr. amplius, pag. 2-5 del decreto impugnato), altresì precisando, significativamente, di non poter prescindere, altrimenti pronunciando ultra petitum, «dal modo in cui MPS ha deciso di congegnare la propria domanda di opposizione, autonomamente decidendo di ancorare le sorti dell’ammissione allo scioglimento di una riserva che, tuttavia, non è giuridicamente riconoscibile», così manifestando «interesse a Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 5- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 vedere ammesso il proprio credito in forza del (presunto) accertamento in suo favore che deriverebbe dalla sentenza della Corte d’Appello, anziché in forza di un accertamento fallimentare». 2.3.1. Quel rigetto, cioè, è stato fondato, essenzialmente, sulla mancanza, in essa, per come concretamente strutturata, di una richiesta di accertamento, in sede fallimentare (come prescritto dall’art. 52, comma 2, l.fall.), dello specifico, complessivo credito di cui era stata chiesta l’insinuazione, tuttora mancandone un precedente suo accertamento giudiziale - nemmeno oggetto, peraltro, a quanto è dato intendere dal ricorso, sul punto rivelatosi carente di autosufficienza, come si è detto in precedenza - opponibile al fallimento. 2.3.2. E’ noto, infatti, che giusta l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. (contenente una deroga al principio generale fissato dall'art. 52 l.fall. ed alla vis attractiva della procedura concorsuale), spetta al curatore proporre o proseguire il giudizio di impugnazione avverso la sentenza pronunziata prima della dichiarazione di fallimento, e non ancora passata in giudicato, che accerti l'esistenza di un credito nei confronti del fallito (cfr. Cass. n. 2949 del 2021), altresì ricordandosi che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, quella norma, al pari del previgente art. 95, comma 3, deve essere interpretato estensivamente, in modo da comprendere anche i crediti oggetto di accertamento negativo da parte della sentenza di merito non passata in giudicato (cfr. Cass. n. 26041 del 2010, quanto al previgente testo dell'art. 95, comma 3, l.fall., e, circa la vigente disciplina, Cass. n. 7426 del 2015, in motivazione; Cass. n. 11362 del 2018; Cass. n. 11741 del 2021). 2.3.3. Alteris verbis, secondo il tribunale sarebbe stata necessaria una diversa formulazione delle conclusioni del ricorso ex art. 98 l.fall. (slegate, cioè, dallo scioglimento di una riserva giuridicamente non riconoscibile) e l’assolvimento dell’onere, gravante sulla banca, di Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 6- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 provare la concreta entità del proprio credito, così come da essa quantificato, attese le contestazioni ribadite dal curatore (e già oggetto del descritto contenzioso instaurato da [OSCURATO:SOCIETA]. in bonis contro [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai medesimi rapporti bancari, tra esse intercorsi, posti a fondamento della originaria domanda di quest’ultima ex art. 93 l.fall.) all’esito delle verifiche di sua competenza. 2.3.4. La formulata censura non si confronta con questo aspetto e ciò ne comporta la palese inammissibilità (cfr. Cass. 19989 del 2017, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 33996 del 2021). 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, regolate dal principio di soccombenza, dandosi atto, altresì, - in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/02, i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:SOCIETA]., in nome e per conto di [OSCURATO:SOCIETA]. (quale cessionaria del credito di MPS), al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dal fallimento controricorrente, liquidate in € 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ric. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 7- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 14384/2021 Numero sezionale 4652/2022 Numero di raccolta generale 15848/2022 Data pubblicazione 17/05/2022 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 4 maggio 2022. Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 14384 sez. M1 - ud. 4-5-2022 - 8- F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a
Decreto Cassazione n. 15848/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris