CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 settembre 1971
Cassazione n. 28182/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/09/1971 avverso la sentenza del 14/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per i reati di cui agi artt. 699 cod. pen. (capo E) e 582-585 cod. pen. (capo F); Considerato che il primo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza dell'art.210 cod. proc. pen., è generico, poiché non illustra la decisività delle testimonianze asseritamente inutilizzabili (cfr. Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416); Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14