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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 maggio 2017

Cassazione n. 12369/2026

Testo disponibile della fonte

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epositata il25/5/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente gli avvisi diaccertamento n.

T9501A202647 per IRPEF ed addizionali annod’imposta 2007 e n.

T9501A202648 per IRPEF ed addizionali annod’imposta 2008, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.600/1973.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettava ilricorso della contribuente, compensando le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieval’appello della contribuente, compensando le spese di lite.4.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi.

La contribuente deposita controricorso.5.

Con memoria depositata il 6/3/2026 parte controricorrente hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannare l’Agenzia delleentrate alle spese del presente giudizio, ovvero, in subordine,dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, concompensazione delle spese.6.

In data 11/3/2026 l’Agenzia delle entrate ha depositato memorianella quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis e dell’art.53 del d.lgs. 546/1992, per aver la [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello propostodalla controparte non potendo la costituzione tardiva dell’Ufficio avereefficacia sanante.Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/20262.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., stante la motivazione apoditticaed astratta della pronuncia resa.3.

Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2967 c.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] errato nella distribuzionedell’onere della prova e nel ritenere che la mera dimostrazione di unadisponibilità di somme valga a giustificare le spese per incrementopatrimoniale.4.

Tanto premesso, ritiene la Corte che, sulla base delladocumentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rationetemporis applicabile, debba essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere.5.

Al riguardo, giova precisare che qualora, successivamente allanotificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasicausa l’interesse all’impugnazione, è consentito, ai sensi dell’art. 372c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materiadel contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilitàdel ricorso (cfr. Cass. Sez.

Un. n. 272/2023; Cass.,Sez. 5, 23/04/2025, n. 10602).6.

L’Agenzia delle entrate in data 11/3/2026 ha prodotto nota conallegati dalla quale si evince che in data 21/03/2019 sono statepresentate presso l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, ladomanda n.

T95000022/2019, con protocollo telematico n. 0451221 ela domanda n.

T95000023/2019 con protocollo telematico n. 0451226;Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026che le suddette domande concernevano gli avvisi di accertamentonn.T9501A202647 e T9501A202648, oggetto del presenteprocedimento; si evince altresì che, con nota del 19 novembre 2019,l’Agenzia delle entrate ha comunicato che le domande erano regolari eche la ricorrente ha effettuato l’integrale pagamento di quanto dovutoper il perfezionamento della definizione di ciascuna domanda.7.

Da tanto consegue il venir meno dell’interesse all’impugnazioneper la ricorrente Agenzia delle entrate avendo ottenuto ilsoddisfacimento della pretesa azionata; va dichiarata, quindi, lacessazione della materia del contendere con conseguente estinzionedel giudizio ai sensi dell’art. 46, primo comma, d.lgs. 546/1992, checontempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio neicasi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e inogni altro caso di cessazione della materia del contendere.8.

Quanto alle spese del giudizio, all’esito di una valutazionecomplessiva della lite compiuta ai sensi dell’art. 15, primo comma,D.lgs. 546/1992 e, pertanto, in un’ipotesi diversa dalla compensazioneope legis prevista dal comma 3 dell’art. 46 citato, quale conseguenzaautomatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiaratacostituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionalen. 274 del 2005, deve concludersi che quelle del presente giudizio dilegittimità possano essere interamente compensate, come richiesto daentrambe le parti.9.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, sia perché con riferimento alla partepubblica esso non è dovuto, sia perché la definizione del giudizio percessazione della materia del contendere e conseguente estinzioneNumero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivolimitata alle ipotesi ivi previste.La Corte di cassazione, P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
epositata il25/5/2017;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19 marzo 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026La Corte osserva:1. L’Agenzia delle entrate notificava alla contribuente gli avvisi diaccertamento n. T9501A202647 per IRPEF ed addizionali annod’imposta 2007 e n. T9501A202648 per IRPEF ed addizionali annod’imposta 2008, ai sensi dell’art. 38 del d.P.R.600/1973.2. [OSCURATO:PERSONA] di Milano rigettava ilricorso della contribuente, compensando le spese di lite.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia accoglieval’appello della contribuente, compensando le spese di lite.4. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazioneaffidandolo a tre motivi. La contribuente deposita controricorso.5. Con memoria depositata il 6/3/2026 parte controricorrente hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e condannare l’Agenzia delleentrate alle spese del presente giudizio, ovvero, in subordine,dichiararsi cessata la materia del contendere a seguito di definizioneagevolata ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 23 ottobre 2018, concompensazione delle spese.6. In data 11/3/2026 l’Agenzia delle entrate ha depositato memorianella quale ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia delcontendere, con compensazione delle spese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 16 bis e dell’art.53 del d.lgs. 546/1992, per aver la [OSCURATO:PERSONA] l’eccezione di inesistenza della notifica dell’appello propostodalla controparte non potendo la costituzione tardiva dell’Ufficio avereefficacia sanante.Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/20262. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la nullità dellasentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 36 deld.lgs. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., stante la motivazione apoditticaed astratta della pronuncia resa.3. Con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione e lafalsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2967 c.c.,avendo la [OSCURATO:PERSONA] errato nella distribuzionedell’onere della prova e nel ritenere che la mera dimostrazione di unadisponibilità di somme valga a giustificare le spese per incrementopatrimoniale.4. Tanto premesso, ritiene la Corte che, sulla base delladocumentazione depositata ai sensi dell’art. 372 c.p.c., rationetemporis applicabile, debba essere dichiarata la cessazione dellamateria del contendere.5. Al riguardo, giova precisare che qualora, successivamente allanotificazione del ricorso per cassazione, sia venuto meno per qualsiasicausa l’interesse all’impugnazione, è consentito, ai sensi dell’art. 372c.p.c., il deposito di documenti comprovanti la cessazione della materiadel contendere, in quanto rientranti fra quelli relativi all’ammissibilitàdel ricorso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 272/2023; Cass.,Sez. 5, 23/04/2025, n. 10602).6. L’Agenzia delle entrate in data 11/3/2026 ha prodotto nota conallegati dalla quale si evince che in data 21/03/2019 sono statepresentate presso l’Agenzia delle entrate – [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, ai sensi dell’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2018, n. 136, ladomanda n. T95000022/2019, con protocollo telematico n. 0451221 ela domanda n. T95000023/2019 con protocollo telematico n. 0451226;Numero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026che le suddette domande concernevano gli avvisi di accertamentonn.T9501A202647 e T9501A202648, oggetto del presenteprocedimento; si evince altresì che, con nota del 19 novembre 2019,l’Agenzia delle entrate ha comunicato che le domande erano regolari eche la ricorrente ha effettuato l’integrale pagamento di quanto dovutoper il perfezionamento della definizione di ciascuna domanda.7. Da tanto consegue il venir meno dell’interesse all’impugnazioneper la ricorrente Agenzia delle entrate avendo ottenuto ilsoddisfacimento della pretesa azionata; va dichiarata, quindi, lacessazione della materia del contendere con conseguente estinzionedel giudizio ai sensi dell’art. 46, primo comma, d.lgs. 546/1992, checontempla l'ipotesi dell'estinzione (parziale o totale) del giudizio neicasi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e inogni altro caso di cessazione della materia del contendere.8. Quanto alle spese del giudizio, all’esito di una valutazionecomplessiva della lite compiuta ai sensi dell’art. 15, primo comma,D.lgs. 546/1992 e, pertanto, in un’ipotesi diversa dalla compensazioneope legis prevista dal comma 3 dell’art. 46 citato, quale conseguenzaautomatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiaratacostituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte costituzionalen. 274 del 2005, deve concludersi che quelle del presente giudizio dilegittimità possano essere interamente compensate, come richiesto daentrambe le parti.9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,si dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis del citato art. 13, sia perché con riferimento alla partepubblica esso non è dovuto, sia perché la definizione del giudizio percessazione della materia del contendere e conseguente estinzioneNumero registro generale 22330/2017Numero sezionale 2582/2026Numero di raccolta generale 12369/2026Data pubblicazione 03/05/2026esula dalla previsione normativa che va intesa in senso restrittivolimitata alle ipotesi ivi previste.La Corte di cassazione, P.Q.Mdichiara cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio.Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 19 marzo 2026Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]
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