Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2022

Cassazione n. 48841/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1971 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato e condannato dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabiie dei reati alb stesso ascritti e in particolare della resistenza ex art. 337 cod. peri di cui ai capo a) della rubrica e delle lesioni aggravate ex artt. 582, 585 e 576 cod. pen. di cui al capo b).

Fatti uniti dal vincolo della continuazione e realizzati in data 1 luglio 2014.

2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha annullato quella appellata limitatamente alle lesioni di cui al capo b) perché il reato doveva ritenersi estinto per la prescrizione maturata tra la data della sentenza di primo grado e quella di appello.

Ha confermato nel resto la responsabilità per il capo a), riducendo la pena in coerenza.

3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta -violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria, perché anche la resistenza, soggetta ad un regime temporale utile alla prescrizione non diverso da quello proprio delle lesioni, andava dichiarata estinta per l'intervento decorso del relativo termine, non facendo gioco la contestata recidiva reiterata, che la Corte ha implicitamente negato giacché diversamente non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione anche del reato di cui al capo b); -difetto di motivazione in relazione al dolo del reato di cui al capo a) perché la Corte del merito, malgrado lo specifico rilievo svolto sul punto, non ha argomentato sul tema trascurando di considerare che la reazione del ricorrente non era volta a contrastare l'azione dei soggetti qualificati bensì a manifestare il proprio risentimento nei confronti delle forze dell'ordine, come confermato dalla involontarietà della gomitata subita da una degli operanti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito.

2. Giova premettere che, con riguardo a entrambi i reati originariamente ascritti al ricorrente, è stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., ritenuta in primo grado equivalente alle generiche.

L'appello proposto dall'imputato non metteva in discussione la sussistenza della recidiva, bensì il solo giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal primo, contestazione che del resto logicamente presuppone il riconoscimento incontroverso della aggravante.

Giudizio di bilanciamento che è stato inoltre espressamente confermato dalla sentenza di appello e che è rimasto estraneo a censure svolte in questa sede.

Da qui la certa rilevanza della recidiva contestata nel definire il tempo utile alla prescrizione, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.

3. Ciò premesso, va innanzitutto precisato che nel caso la prescrizione da considerare riguardava quella di fase, compresa tra la data della sentenza di primo grado (6 ottobre 2014) quale ultimo atto interruttivo utile al fine, e quella della decisione ora gravata (28 febbraio 2022).

Va poi ricordato (Sez. 6 , n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724) che in tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen..

Il riferimento edittale da considerare e in coerenza il tempo utile al maturarsi della prescrizione, alla luce della recidiva ritenuta, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, non erano dunque identici per le due imputazioni: se per le lesioni, infatti, il tempo di prescrizione andava computato in anni sei e mesi 8 come indicato nella sentenza gravata ( così da legittimare la ritenuta estinzione del reato), per contro, per la resistenza (che vede in cinque anni il relativo massimo edittale), l'aumento ex art. 99, comma 2, cod. pen. determinava l'ambito temporale rilevante al fine in anni sette e mesi sei.

Da qui la correttezza della conclusione espressa in sentenza quanto alla ritenuta estinzione per prescrizione limitamente alle sole lesioni, perchè il relativo termine, con riguardo alla resistenza, era destinato a scadere dopo la decisione di appello ( 6 aprile 2022); e, in coerenza, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso.

4. Il secondo motivo di ricorso non merita sorte diversa.

Emerge immediata, infatti, l'inconferenza del relativo assunto difensivo, diretto a contrastare il dolo della resistenza ascritta al ricorrente, perché immediatamente smentito, sul piano della finalizzazione oppositiva della condotta contestata rispetto all'attività d'ufficio del soggetto qualificato, dalla dinamica del fatto siccome ricostruita in sentenza (sollecitato alla consegna del documento d'identita, l'imputato ebbe a scagliare contro gli operanti un bicchiere di vetro), oltre che fondato su un presupposto di fatto indimostrato e solo affermato (l'involontarietà della violenta gomitata inferta a uno degli agenti).

Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, dalla quale derivano anche le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 6 marzo 1971 avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 28/02/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per prescrizione [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato e condannato dal Tribunale di Roma alla pena ritenuta di giustizia perché ritenuto responsabiie dei reati alb stesso ascritti e in particolare della resistenza ex art. 337 cod. peri di cui ai capo a) della rubrica e delle lesioni aggravate ex artt. 582, 585 e 576 cod. pen. di cui al capo b). Fatti uniti dal vincolo della continuazione e realizzati in data 1 luglio 2014. 2. Interposto appello, con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma ha annullato quella appellata limitatamente alle lesioni di cui al capo b) perché il reato doveva ritenersi estinto per la prescrizione maturata tra la data della sentenza di primo grado e quella di appello. Ha confermato nel resto la responsabilità per il capo a), riducendo la pena in coerenza. 3. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta -violazione di legge e vizio di motivazione, contraddittoria, perché anche la resistenza, soggetta ad un regime temporale utile alla prescrizione non diverso da quello proprio delle lesioni, andava dichiarata estinta per l'intervento decorso del relativo termine, non facendo gioco la contestata recidiva reiterata, che la Corte ha implicitamente negato giacché diversamente non avrebbe potuto dichiarare l'estinzione anche del reato di cui al capo b); -difetto di motivazione in relazione al dolo del reato di cui al capo a) perché la Corte del merito, malgrado lo specifico rilievo svolto sul punto, non ha argomentato sul tema trascurando di considerare che la reazione del ricorrente non era volta a contrastare l'azione dei soggetti qualificati bensì a manifestare il proprio risentimento nei confronti delle forze dell'ordine, come confermato dalla involontarietà della gomitata subita da una degli operanti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Giova premettere che, con riguardo a entrambi i reati originariamente ascritti al ricorrente, è stata contestata la recidiva ex art. 99, comma 2, cod. pen., ritenuta in primo grado equivalente alle generiche. L'appello proposto dall'imputato non metteva in discussione la sussistenza della recidiva, bensì il solo giudizio di bilanciamento tra circostanze operato dal primo, contestazione che del resto logicamente presuppone il riconoscimento incontroverso della aggravante. Giudizio di bilanciamento che è stato inoltre espressamente confermato dalla sentenza di appello e che è rimasto estraneo a censure svolte in questa sede. Da qui la certa rilevanza della recidiva contestata nel definire il tempo utile alla prescrizione, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso. 3. Ciò premesso, va innanzitutto precisato che nel caso la prescrizione da considerare riguardava quella di fase, compresa tra la data della sentenza di primo grado (6 ottobre 2014) quale ultimo atto interruttivo utile al fine, e quella della decisione ora gravata (28 febbraio 2022). Va poi ricordato (Sez. 6 , n. 16581 del 28/03/2019, Rv. 275724) che in tema di prescrizione, con riferimento ai reati puniti con pena edittale inferiore alla soglia di anni sei per i delitti e di anni cinque per le contravvenzioni, l'aumento per la recidiva reiterata deve essere calcolato sul massimo edittale previsto per il reato-base e non sul termine minimo di prescrizione fissato nelle predette soglie dall'art. 157, comma 1, cod. proc. pen.. Il riferimento edittale da considerare e in coerenza il tempo utile al maturarsi della prescrizione, alla luce della recidiva ritenuta, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, non erano dunque identici per le due imputazioni: se per le lesioni, infatti, il tempo di prescrizione andava computato in anni sei e mesi 8 come indicato nella sentenza gravata ( così da legittimare la ritenuta estinzione del reato), per contro, per la resistenza (che vede in cinque anni il relativo massimo edittale), l'aumento ex art. 99, comma 2, cod. pen. determinava l'ambito temporale rilevante al fine in anni sette e mesi sei. Da qui la correttezza della conclusione espressa in sentenza quanto alla ritenuta estinzione per prescrizione limitamente alle sole lesioni, perchè il relativo termine, con riguardo alla resistenza, era destinato a scadere dopo la decisione di appello ( 6 aprile 2022); e, in coerenza, la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso. 4. Il secondo motivo di ricorso non merita sorte diversa. Emerge immediata, infatti, l'inconferenza del relativo assunto difensivo, diretto a contrastare il dolo della resistenza ascritta al ricorrente, perché immediatamente smentito, sul piano della finalizzazione oppositiva della condotta contestata rispetto all'attività d'ufficio del soggetto qualificato, dalla dinamica del fatto siccome ricostruita in sentenza (sollecitato alla consegna del documento d'identita, l'imputato ebbe a scagliare contro gli operanti un bicchiere di vetro), oltre che fondato su un presupposto di fatto indimostrato e solo affermato (l'involontarietà della violenta gomitata inferta a uno degli agenti). Da qui la decisione di cui al dispositivo che segue, dalla quale derivano anche le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Sentenza Cassazione n. 48841/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris