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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 47379/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Pavia dichiarava responsabile RABBAS Abderrezzak del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998, accertato in Pavia il 17 novembre 2018, condannandolo alla pena di euro 8.000 di multa.

2. Ricorre RABBAS Abderrezzak, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento più impugnato, denunciando la violazione di legge: - per la mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 legge n. 2248 del 1865, Allegato E, poiché il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non è stato notificato all'imputato e, comunque, egli era regolare sul territorio italiano fin dal 1999, anche in considerazione del rilascio in data 5 marzo 2012 del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del quale egli è rimasto in possesso, tanto che Io ha esibito nel corso dell'udienza 29 ottobre 2019.

Il decreto di espulsione e dunque viziato nella motivazione perché dà atto di un'inesistente notificazione del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; - perché l'imputato ha instaurato una stabile convivenza con una cittadina comunitaria con la quale, nel settembre 2019, si è anche unito in matrimonio, come documentato in occasione del giudizio a suo carico.

L'imputato versava, dunque, in una situazione soggettiva tale da impedire l'espulsione a norma dell'articolo 19, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 286 del 1998, venendo pregiudicata l'unità della famiglia; - perché anche il provvedimento del Questore, che individua le modalità di espulsione, è caratterizzato da una motivazione inesistente in quanto è stato emesso a mezz'ora di distanza dal decreto del Prefetto, sicché non si comprende come possano essere state accertate le condizioni che consentono l'immediata espulsione; - per mancanza dell'elemento soggettivo in quanto l'imputato non conosceva l'avvenuto rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; - per la mancata applicazione della clausola di riserva del giustificato motivo costituito dalla instaurazione del proprio centro di interessi in Italia, ove l'imputato ha anche preso in locazione un'abitazione adibita a dimora familiare, come documentato nel corso del giudizio.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. È bene evidenziare che la fattispecie incriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha natura di reato omissivo proprio.

Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione.

Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da condizionarne la tipicità.

La descrizione legislativa del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore rende del tutto esplicito l'inserimento di tale ordine nella fattispecie incriminatrice; rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine del questore ex art. 14 comma 5-bis e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia.

Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all'esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo.

L'attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell'ordine e, pertanto, sulla tipicità del reato.Nell'assetto normativo delineato dalla legge, la diversa tipologia di espulsione gioca un ruolo decisivo nella configurazione delle diverse fattispecie incriminatrici.

Più specificamente, l'ingiustificata violazione dell'ordine di allontanamento in caso di espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, (cfr. art. 14, comma 5-ter, così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011) deve essere intesa come riferita ai vari casi in cui l'espulsione può essere eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera (anche se in concreto non è stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con l'accompagnamento forzoso o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), ossia alle diverse ipotesi disciplinate dall'art. 13, comma 4.

Qualora, pertanto, la vicenda esecutiva si sia sviluppata attraverso l'adozione, da parte del Questore, di un ordine di allontanamento, la sua ingiustificata violazione è punita con la multa da diecimila a ventimila euro.

Viceversa, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, comma 5), lo straniero può richiedere al Prefetto un termine per allontanarsi dall'Italia; in caso di inottemperanza al decreto di allontanamento emesso dal Questore, si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro.

1.2. È bene premettere, visto che il ricorso è volutamente confuso e contraddittorio, che: - all'imputato è stato notificato in data 10 agosto 2018 il provvedimento del Prefetto di Piacenza che ne decretava l'espulsione dal territorio nazionale ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché risultato privo di un titolo autorizzatorio al regolare soggiorno, come accertato nella stessa data dalla polizia giudiziaria; - nel medesimo decreto si dà atto che l'imputato non ha prodotto documentazione o dedotto circostanze che potessero costituire ostacolo all'allontanamento dal territorio nazionale ai sensi degli artt. 11 D.P.R. n. 394 del 1999 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998; - l'ordine emesso in data 10 agosto 2018 dal Questore di Piacenza, di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni, è motivato sulla base della circostanza che non è stato possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera per mancanza di un documento idoneo all'espatrio e che non è stato possibile il trattenimento presso un centro di permanenza per indisponibilità di posti.

2. Sono inammissibili le questioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi in data 10 agosto 2018 dal Prefetto e dal Questore di Piacenza che costituiscono il presupposto della accertata inottemperanza sanzionata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998.

2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato» (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131 - 01; in precedenza Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211).

Si è tuttavia chiarito che il sindacato incidentale rimesso al giudice penale sconta dei precisi limiti: «Ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo, nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere» (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01; Sez. 3, n. 18530 del 16/03/2018, Bianchi, Rv. 273214 - 01; in precedenza Sez. 3, n. 2304 del 18/06/1999, Aloise, Rv. 214976).

In effetti, a partire da SU, Giordano (Sez.

U, n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 176304), è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero qualora la legalità dell'atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa.

Ne consegue che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento» (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso, Rv. 241064).

2.2. Ciò premesso, è il caso di evidenziare che il ricorso deduce l'illegittimità, per così dire derivata, del provvedimento del Prefetto e del coevo decreto del Questore a cagione della presunta violazione del contraddittorio procedimentale che avrebbe dovuto essere avviato in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ebbene, in disparte la decisiva circostanza che la questione del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi non è posta a fondamento dei provvedimenti amministrativi di cui si richiede la disapplicazione, sicché il motivo di ricorso è per ciò solo manifestamente infondato, vi è da dire che, sulla base delle allegazioni difensive (allegato 3 al ricorso), il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato all'imputato aveva una espressa scadenza (8 marzo 2012), sicché risulta irrilevante l'esito della eventuale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (istanza che neppure viene allegata), fermo restando che il ricorrente ha ammesso di avere avuto contezza del preavviso di rigetto, poiché il permesso di cui era in possesso il prevenuto non era comunque titolo idoneo a giustificare la permanenza sul territorio nazionale, così come accertato nei provvedimenti amministrativi di cui si discute.

2.3. Conclusivamente, non può farsi a meno di notare che al momento della notificazione dei provvedimenti del Questore e del Prefetto in data 10 agosto 2018, che costituiscono il presupposto del reato per cui si procede, l'imputato non ha avanzato alcuna osservazione o promosso gravami in sede amministrativa o giurisdizionale, sicché sono irricevibili le doglianze che tardivamente vengono sviluppate in sede di ricorso sulla regolarità del contraddittorio amministrativo che avrebbe dovuto svilupparsi nella diversa pratica di rinnovo.

2.4. Le censure sviluppate sulla adeguatezza della motivazione del provvedimento del Questore sono inammissibili per le già indicate ragioni, concernenti il limite alla disapplicazione di cui all'art. 4

I. n. 2248 del 1865, All.E), e perché del tutto de-assiali rispetto alla motivazione che fa leva sulla non contestata assenza di un documento valido per l'espatrio e sull'accertata indisponibilità di posti nei centri di rimpatrio, elementi di fatto che costituiscono a loro volta il presupposto legittimante l'adozione del provvedimento amministrativo.

3. In ogni caso il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente non nega di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante la disposta espulsione, allegando unicamente di avere contratto matrimonio in data 22 settembre 2019 con una cittadina rumena residente in Italia, dunque in epoca successiva all'accertamento e a distanza di oltre un anno dalla disposta espulsione, evenienza che non rileva sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi e sulla sussistenza dell'accertata violazione accertata in data 17 novembre 2018.

Si è infatti chiarito che la sussistenza del delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dalle vicende personali ed evenienze procedimentali intervenute successivamente alla disposta espulsione rimasta non ottemperata, le quali non costituiscono una giustificazione per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01).

3.1. Del resto, l'esistenza di una residenza in Italia dal 2011, di un contratto di locazione registrato in data 7 luglio 2011, in epoca cioè coeva al rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi che è scaduto nel 2012, è irrilevante ai fini della invocata clausola di salvaguardia di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 («stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana»).

4. Sono inammissibili i motivi di ricorso sull'elemento soggettivo e sul giustificato motivo.

4.1. Per le ragioni dianzi esposte in merito all'assenza di un rapporto di pregiudizialità o anche solo di logica connessione tra la disposta espulsione e l'esito della diversa pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, non è idonea a costituire l'invocato giustificato motivo la circostanza, del tutto estranea all'accertata violazione, secondo la quale si sarebbe verificata una irregolare notificazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto nel 2012, anche perché il ricorrente ha ammesso di essere venuto a conoscenza del preavviso di rigetto.

Non resta che soggiungere che neppure rileva, sotto tale profilo, il legame matrimoniale successivamente instauratosi con un altro cittadino straniero e la già acquisita residenza in Italia poiché non risulta, viceversa, dedotta una condizione di oggettiva impossibilità di adempiere alla disposta espulsione.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato la esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Pg C/ Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»; in precedenza: Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, P.G. in proc.

Abdelkassenn, Rv. 268212; Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264936; Sez. 1, n. 34245 del 08/07/2010, Caceres, Rv. 248341; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, P.G. in proc.

Farina, Rv. 234883).

4.2. È inammissibile anche la questione dell'elemento soggettivo che, senza alcuna aderenza alla contestazione, viene riconnessa alla presunta mancata conoscenza, peraltro smentita dallo stesso imputato, del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto nel 2012.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di PAVIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; fissato il ricorso per la trattazione con il rito scritto; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA]'OLIO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; Lette le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il giudice di pace di Pavia dichiarava responsabile RABBAS Abderrezzak del reato di inottemperanza al decreto di espulsione ex art. 14, comma 5-ter, decreto legislativo n. 286 del 1998, accertato in Pavia il 17 novembre 2018, condannandolo alla pena di euro 8.000 di multa. 2. Ricorre RABBAS Abderrezzak, a mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiede l'annullamento del provvedimento più impugnato, denunciando la violazione di legge: - per la mancata disapplicazione del provvedimento amministrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 legge n. 2248 del 1865, Allegato E, poiché il provvedimento di rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno non è stato notificato all'imputato e, comunque, egli era regolare sul territorio italiano fin dal 1999, anche in considerazione del rilascio in data 5 marzo 2012 del permesso di soggiorno per lavoro subordinato del quale egli è rimasto in possesso, tanto che Io ha esibito nel corso dell'udienza 29 ottobre 2019. Il decreto di espulsione e dunque viziato nella motivazione perché dà atto di un'inesistente notificazione del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; - perché l'imputato ha instaurato una stabile convivenza con una cittadina comunitaria con la quale, nel settembre 2019, si è anche unito in matrimonio, come documentato in occasione del giudizio a suo carico. L'imputato versava, dunque, in una situazione soggettiva tale da impedire l'espulsione a norma dell'articolo 19, comma 2, lettera c), decreto legislativo n. 286 del 1998, venendo pregiudicata l'unità della famiglia; - perché anche il provvedimento del Questore, che individua le modalità di espulsione, è caratterizzato da una motivazione inesistente in quanto è stato emesso a mezz'ora di distanza dal decreto del Prefetto, sicché non si comprende come possano essere state accertate le condizioni che consentono l'immediata espulsione; - per mancanza dell'elemento soggettivo in quanto l'imputato non conosceva l'avvenuto rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno; - per la mancata applicazione della clausola di riserva del giustificato motivo costituito dalla instaurazione del proprio centro di interessi in Italia, ove l'imputato ha anche preso in locazione un'abitazione adibita a dimora familiare, come documentato nel corso del giudizio.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. È bene evidenziare che la fattispecie incriminatrice dell'ingiustificata inosservanza dell'ordine del Questore ha natura di reato omissivo proprio. Il presupposto, ai fini della configurabilità del reato e della sussistenza dell'obbligo di agire da parte del cittadino extracomunitario, è costituito dalla valida adozione da parte del Questore dell'ordine di allontanamento ex art. 14 comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 e, da parte del Prefetto, del provvedimento di espulsione o di respingimento al quale l'ordine di allontanamento è chiamato a dare esecuzione. Entrambi i provvedimenti amministrativi contribuiscono a descrivere, sul piano oggettivo, la tipicità del reato, assumendo la veste di presupposti positivi della condotta omissiva incriminata, ossia di antecedenti logici e giuridici della condotta inseriti nella fattispecie incriminatrice e tali da condizionarne la tipicità. La descrizione legislativa del reato di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento del Questore rende del tutto esplicito l'inserimento di tale ordine nella fattispecie incriminatrice; rientrando nel novero degli elementi costitutivi della fattispecie, il provvedimento di cui all'art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998 deve essere conforme ai requisiti sostanziali e formali previsti dalla legge e deve essere, in particolare, motivato congruamente con riferimento alla riconducibilità del caso di specie alle ipotesi previste dalla legge al fine di scongiurare il rischio che la verifica della sussistenza dei presupposti dell'ordine del questore ex art. 14 comma 5-bis e, dunque, l'individuazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale vengano sostanzialmente rimesse all'Autorità di polizia. Dalla collocazione di tale ordine nel sottosistema finalizzato all'esecuzione del provvedimento di espulsione discende, infatti, che la validità del secondo si riflette su quella del primo. L'attribuzione al provvedimento di espulsione del ruolo di antecedente logico-giuridico della condotta incriminata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998 si ricollega, dunque, al condizionamento che tale provvedimento esplica sulla legittimità dell'ordine e, pertanto, sulla tipicità del reato.Nell'assetto normativo delineato dalla legge, la diversa tipologia di espulsione gioca un ruolo decisivo nella configurazione delle diverse fattispecie incriminatrici. Più specificamente, l'ingiustificata violazione dell'ordine di allontanamento in caso di espulsione disposta ai sensi dell'art. 13, comma 4, (cfr. art. 14, comma 5-ter, così come modificato dal d.l. n. 89 del 2011) deve essere intesa come riferita ai vari casi in cui l'espulsione può essere eseguita con accompagnamento coattivo alla frontiera (anche se in concreto non è stato possibile eseguire con immediatezza l'espulsione con l'accompagnamento forzoso o il respingimento a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento), ossia alle diverse ipotesi disciplinate dall'art. 13, comma 4. Qualora, pertanto, la vicenda esecutiva si sia sviluppata attraverso l'adozione, da parte del Questore, di un ordine di allontanamento, la sua ingiustificata violazione è punita con la multa da diecimila a ventimila euro. Viceversa, qualora non ricorrano le condizioni per l'accompagnamento immediato alla frontiera (art. 13, comma 5), lo straniero può richiedere al Prefetto un termine per allontanarsi dall'Italia; in caso di inottemperanza al decreto di allontanamento emesso dal Questore, si applica la multa da 6.000 a 15.000 euro. 1.2. È bene premettere, visto che il ricorso è volutamente confuso e contraddittorio, che: - all'imputato è stato notificato in data 10 agosto 2018 il provvedimento del Prefetto di Piacenza che ne decretava l'espulsione dal territorio nazionale ex art. 14, comma 5-bis, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché risultato privo di un titolo autorizzatorio al regolare soggiorno, come accertato nella stessa data dalla polizia giudiziaria; - nel medesimo decreto si dà atto che l'imputato non ha prodotto documentazione o dedotto circostanze che potessero costituire ostacolo all'allontanamento dal territorio nazionale ai sensi degli artt. 11 D.P.R. n. 394 del 1999 e 19 d.lgs. n. 286 del 1998; - l'ordine emesso in data 10 agosto 2018 dal Questore di Piacenza, di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni, è motivato sulla base della circostanza che non è stato possibile procedere all'accompagnamento alla frontiera per mancanza di un documento idoneo all'espatrio e che non è stato possibile il trattenimento presso un centro di permanenza per indisponibilità di posti. 2. Sono inammissibili le questioni relative alla legittimità dei provvedimenti amministrativi emessi in data 10 agosto 2018 dal Prefetto e dal Questore di Piacenza che costituiscono il presupposto della accertata inottemperanza sanzionata dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998. 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che «in tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine di allontanamento emesso dal questore da parte dello straniero espulso, allorché l'ordine di allontanamento trovi il suo antecedente in un decreto prefettizio di espulsione illegittimo, il giudice può disapplicare il provvedimento amministrativo costituente il presupposto del reato» (Sez. 1, n. 29465 del 01/03/2019, Sufian, Rv. 277131 - 01; in precedenza Sez. 1, n. 35021 del 02/07/2013, Kane, Rv. 257211). Si è tuttavia chiarito che il sindacato incidentale rimesso al giudice penale sconta dei precisi limiti: «Ai fini dell'eventuale disapplicazione, da parte del giudice penale, dell'atto amministrativo non è sufficiente la mera deduzione dell'omessa comunicazione dell'avvio del relativo procedimento, essendo, piuttosto, necessario prospettare l'incidenza di tale omissione sulla tutela dei diritti soggettivi interessati dall'atto che si assume illegittimo, nel senso che essa abbia impedito di rappresentare nella sede amministrativa competente circostanze in grado di rilevare sul corretto esercizio, oggettivo o soggettivo, del potere» (Sez. 3, n. 16350 del 11/02/2021, Cattelan, Rv. 281035 - 01; Sez. 3, n. 18530 del 16/03/2018, Bianchi, Rv. 273214 - 01; in precedenza Sez. 3, n. 2304 del 18/06/1999, Aloise, Rv. 214976). In effetti, a partire da SU, Giordano (Sez. U, n. 3 del 31/01/1987, Giordano, Rv. 176304), è costante l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il giudice penale non ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi, a meno che tale potere non trovi fondamento in una esplicita previsione legislativa, ovvero qualora la legalità dell'atto amministrativo si presenti, essa stessa, come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Ne consegue che è ammesso il sindacato sull'atto amministrativo quando questo sia del tutto mancante dei requisiti di forma e di sostanza o inesistente, perché emesso da un organo assolutamente privo di potere, oppure frutto di attività criminosa da parte del soggetto pubblico che lo ha adottato o di quello privato che lo ha conseguito, mentre è escluso nel caso di mancato rispetto delle norme che regolano l'esercizio del potere, pure sussistente, di emettere il provvedimento» (Sez. 4, n. 38824 del 17/09/2008, Raso, Rv. 241064). 2.2. Ciò premesso, è il caso di evidenziare che il ricorso deduce l'illegittimità, per così dire derivata, del provvedimento del Prefetto e del coevo decreto del Questore a cagione della presunta violazione del contraddittorio procedimentale che avrebbe dovuto essere avviato in merito all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ebbene, in disparte la decisiva circostanza che la questione del rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi lavorativi non è posta a fondamento dei provvedimenti amministrativi di cui si richiede la disapplicazione, sicché il motivo di ricorso è per ciò solo manifestamente infondato, vi è da dire che, sulla base delle allegazioni difensive (allegato 3 al ricorso), il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato all'imputato aveva una espressa scadenza (8 marzo 2012), sicché risulta irrilevante l'esito della eventuale istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (istanza che neppure viene allegata), fermo restando che il ricorrente ha ammesso di avere avuto contezza del preavviso di rigetto, poiché il permesso di cui era in possesso il prevenuto non era comunque titolo idoneo a giustificare la permanenza sul territorio nazionale, così come accertato nei provvedimenti amministrativi di cui si discute. 2.3. Conclusivamente, non può farsi a meno di notare che al momento della notificazione dei provvedimenti del Questore e del Prefetto in data 10 agosto 2018, che costituiscono il presupposto del reato per cui si procede, l'imputato non ha avanzato alcuna osservazione o promosso gravami in sede amministrativa o giurisdizionale, sicché sono irricevibili le doglianze che tardivamente vengono sviluppate in sede di ricorso sulla regolarità del contraddittorio amministrativo che avrebbe dovuto svilupparsi nella diversa pratica di rinnovo. 2.4. Le censure sviluppate sulla adeguatezza della motivazione del provvedimento del Questore sono inammissibili per le già indicate ragioni, concernenti il limite alla disapplicazione di cui all'art. 4 I. n. 2248 del 1865, All.E), e perché del tutto de-assiali rispetto alla motivazione che fa leva sulla non contestata assenza di un documento valido per l'espatrio e sull'accertata indisponibilità di posti nei centri di rimpatrio, elementi di fatto che costituiscono a loro volta il presupposto legittimante l'adozione del provvedimento amministrativo. 3. In ogni caso il ricorso è inammissibile poiché il ricorrente non nega di essersi trattenuto sul territorio nazionale nonostante la disposta espulsione, allegando unicamente di avere contratto matrimonio in data 22 settembre 2019 con una cittadina rumena residente in Italia, dunque in epoca successiva all'accertamento e a distanza di oltre un anno dalla disposta espulsione, evenienza che non rileva sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi e sulla sussistenza dell'accertata violazione accertata in data 17 novembre 2018. Si è infatti chiarito che la sussistenza del delitto di cui all'art. 14, comma 5- ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, non è esclusa dalle vicende personali ed evenienze procedimentali intervenute successivamente alla disposta espulsione rimasta non ottemperata, le quali non costituiscono una giustificazione per la precedente illecita permanenza (Sez. 1, n. 35707 del 14/06/2019, Aibangbee, Rv. 276810 - 01). 3.1. Del resto, l'esistenza di una residenza in Italia dal 2011, di un contratto di locazione registrato in data 7 luglio 2011, in epoca cioè coeva al rilascio del permesso di soggiorno per motivi lavorativi che è scaduto nel 2012, è irrilevante ai fini della invocata clausola di salvaguardia di cui all'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 286 del 1998 («stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana»). 4. Sono inammissibili i motivi di ricorso sull'elemento soggettivo e sul giustificato motivo. 4.1. Per le ragioni dianzi esposte in merito all'assenza di un rapporto di pregiudizialità o anche solo di logica connessione tra la disposta espulsione e l'esito della diversa pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, non è idonea a costituire l'invocato giustificato motivo la circostanza, del tutto estranea all'accertata violazione, secondo la quale si sarebbe verificata una irregolare notificazione del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto nel 2012, anche perché il ricorrente ha ammesso di essere venuto a conoscenza del preavviso di rigetto. Non resta che soggiungere che neppure rileva, sotto tale profilo, il legame matrimoniale successivamente instauratosi con un altro cittadino straniero e la già acquisita residenza in Italia poiché non risulta, viceversa, dedotta una condizione di oggettiva impossibilità di adempiere alla disposta espulsione. La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, sottolineato la esclusiva rilevanza di condizioni, anche di natura soggettiva, di oggettiva impossibilità di adempiere che non risultano dedotte nel caso di specie (Sez. 1, n. 40827 del 05/02/2019, Pg C/ Markovic, Rv. 277449: «in tema di disciplina penale dell'immigrazione, costituisce giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza all'ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato, l'inadempimento conseguente o alle condizioni di assoluta impossidenza dello straniero, il quale non possa recarsi nel termine alla frontiera, nè acquistare il biglietto di viaggio, ovvero al mancato rilascio da parte della competente autorità diplomatica o consolare dei documenti necessari, peraltro sollecitamente richiesti dallo straniero stesso»; in precedenza: Sez. 1, n. 47191 del 27/04/2016, P.G. in proc. Abdelkassenn, Rv. 268212; Sez. 1, n. 35959 del 13/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264936; Sez. 1, n. 34245 del 08/07/2010, Caceres, Rv. 248341; Sez. 1, n. 30779 del 07/07/2006, P.G. in proc. Farina, Rv. 234883). 4.2. È inammissibile anche la questione dell'elemento soggettivo che, senza alcuna aderenza alla contestazione, viene riconnessa alla presunta mancata conoscenza, peraltro smentita dallo stesso imputato, del rigetto dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno scaduto nel 2012. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e
Decreto Cassazione n. 47379/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris