CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34230/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
STIGLIA il 07/08/1985 avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6798/26 ) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso, perché deduce vizi motivazionali sul trattamento punitivo, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che risulta congrua e non manifestamente illogica: la Corte territoriale - conformandosi alle indicazioni della sentenza rescindente Sez. 2, Sentenza n. 9951 del 28/01/2025 - ha offerto compiuta motivazione sulle ragioni della mancata esclusione di effetti della recidiva specifica e ha altresì offerto adeguata motivazione delle ragioni che hanno determinato una certa misura di aumento per la continuazione, evocando pertinenti parametri; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.[OSCURATO:PERSONA], Sezione VII 23 SET 2026 DIRETTORI; AMMINISIAAH Dott. ndre