CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14166/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del suo procuratore spe ciale rappresentatoe difeso dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione –ricorrente – contro D’[OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Catone, n. 15 –controricorrente– e Oggetto: Registro Agenzia delle Entrate , in persona del direttore p.t., rappresentata dall’AvvocaturaGenerale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 - resistente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campania n.10681/03/15 depositata il 1° dicembre 2015 ; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 novembre2023 dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] Lacontroversia ha ad oggetto l’impugnazione di un estratto di ruolo da cui risultavauna cartella di pagamento (n. 0712009003791466 1001) riguardante l’imposta di registro relativa all’anno 1988 , emessa da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora in poi ricorrente) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Aranno (d’ora in poi controricorrente). La CTP ha accolto il ri corso dell’odierna controricorrente sul presupposto che la cartella, benché effettivamente notificata l’11 maggio 2009, conteneva un credito risalente al 1988, dunque, abbondantemente prescritto. La CTR ha confermato la pronuncia di primo grado, sulla base delle seguenti ragioni: - è ammissibile il ricorso avverso l’estratto di ruolo , ove il contribuente lamenti l’omessa notifica della cartella di pagamento; - con riferimento alla prescrizione , l’appellante non ha fornito la rigorosa dimostrazione della notifica delle cartelle, per cui i crediti riportati negli estratti di ruolo, risalenti negli anni (1993, 1994, 2000, 2001, 2004 e 2006) risultano pr i vi del presupposto impositivo; ne consegue che,stante la mancata prova di specifici atti interruttivi, tali crediti devono ritenersiprescritti;la ricorrente propone ricorso fondato su cinque motivi , la D’Aranno deposita controricorso; Agenzia delle Entrateha dichiarato di costituirsi al solo fine della eventuale discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, n um . 4 , c od. p roc . c iv . , la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato nella parte relativa all’eccezione di prescrizione, laddove ha affermato chenon è stata fornita la prova rigorosa delle notifiche delle cartelle di pagamento. Evidenzia che, viceversa, era stata esibita, sia in primo che in secondo grado, la relata di notifica , unitamente all’estratto di ruolo. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. c iv . , la violazione e/o falsa applicazione degli artt.25 e 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Censura che la sentenza impugnata, non ritenendo sufficiente la dimostrazione della notifica della cartella di pagamento, abbia ritenuto ammissibile il ricorso, quando lo stesso, invece, era tardivo, per esser stato proposto ben oltre il termine di 60 giorni previsto dall’art. 21 del d.P.R.ora richiamato. 3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 , c od. p roc . c iv . , la violazione dell’art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992 , in quanto la CTR, prendendo atto che la notifica della cartella era stata effettuata a mani proprie l’11 maggio 2009, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda sempre per violazione del termine di cui al citato art. 21.La sentenza impugnata, viceversa, ha ritenutoprescritto il credito. 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc.civ . , la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove la pronuncia impugnata, nel ritenere prescritto il credito esattoriale, ha violato il disposto di cui al citato art. 21. 5. Con il quinto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1310 cod. civ. e dell’art. 112 cod. proc. civ..Si duole che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sull’applicabilità al caso di specie dell’art. 1310 cod. civ. relativo all’estensione agli altri coobbligati in solido dell’atto interruttivo della prescrizione. 6. I l ricorso è fondato . Posto che la Corte di C assazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti(Cass. Sez. 3, n. 18775/2017 , Rv. 645168 –01, Sez. 6 - 3, n. 26991/2021 , Rv. 662510 – 01 ), si osserva quanto segue. L'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, come convertito dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215) prevede che : « l'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Con un recente arresto la Corte (Sez. U, n. 26283/2022 , Rv. 665660 -02) ha affrontato la questione relativa all’applicabilità retroattiva della disposizione ora richiamata edha affermato che: «In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bisdel d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata». Con tale pronuncia è stato, altresì,chiarito che in relazione a tale disposizione sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. La Corte ha, quindi, precisato come la norma ora richiamata, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale,ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. Da tale affermazione deriva chela citata disposizione incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio(nello stesso senso Cass. Sez. L, n. 10595/2023, Rv. 667420 -01). Sul tema è recentemente intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.n.190 del 17 ottobre 2023 che ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall’art. 3- bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito. Nel caso di specie, non avendo l’odierno controricorrente, depositato documentazione che potesse attestare il suo attuale interesse ad agire, così come richiesto dalla disciplina ora richiamata, il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnatae, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso introduttivo per difetto di interesse. 7. Tenuto conto del mutamento della disciplina applicabile , intervenuto nel corso del giudizio,sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del presente giudizio e di quelle relative ai giudizi di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introd