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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 settembre 2025

Cassazione n. 34141/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27722/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]Abruzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via F. Ferrucci n. 6. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2396/2021 depositata in data 28 giugno 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Letta la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA].

IRESRilevato che:

1. In data 21/11/2016, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la comunicazione n. 0007884814671, con la quale la stessa veniva informata dell’avvenuto disconoscimento della spettanza del diritto all’agevolazione ambientale e dell’avvenuta rettifica (con contestuale azzeramento) del relativo credito d’imposta.

In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] automatizzato della [OSCURATO:PERSONA] effettuava il controllo formale della [OSCURATO:PERSONA].

Unico 2014 della società contribuente, rilevando l’utilizzo della quota annuale di credito d’imposta, corrispondente all’investimento ambientale realizzato dalla società per complessivi € 2.654.920,85, operando la cancellazione della detrazione rilevata e riliquidando le imposte calcolate e versate dalla società.

Successivamente, la società contribuente proponeva istanza di annullamento integrale in autotutela del diniego dell’agevolazione ambientale, alla quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano opponeva diniego, notificando alla società contribuente, in data 21/06/2018, la cartella di pagamento n. 06820180020738701000, recante la pretesa al pagamento della complessiva somma di € 61.317,20.

Nelle more, poiché l’esame dell’istanza di annullamento in autotutela poteva completarsi oltre la scadenza dei 30 giorni previsti dalla comunicazione, con conseguente avvio inevitabile della procedura esecutiva e susseguente iscrizione a ruolo, la società contribuente si determinava a chiedere la procedura di rateizzazione.

2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 3172/2019, rigettava il ricorso della società contribuente.

4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 2396/2021, depositata in data 28 giugno 2021, rigettava l’appello della società.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il fatto che la scelta della società di adeguarsi ai contenuti della comunicazione di irregolarità tramite l’opzione del pagamento rateale fosse meramente funzionale all’espletamento del procedimento di annullamento della comunicazione stessa.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione delle norme –art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 – e dei principi che governano l’acquiescenza tributaria in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il diritto vivente in materia di acquiescenza tributaria.

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disatteso i principi di collaborazione, di buona fede e di tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente che devono governare i rapporti tra contribuente e [OSCURATO:PERSONA].

Considerato che:

2. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione di rigetto dell'appello su due distinte ed autonome rationes decidendi.

2.1. Con la prima ratio decidendi, la C.T.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso originario del contribuente per intervenuta acquiescenza alla pretesa tributaria.

Tale acquiescenza sarebbe derivata dalla richiesta di rateizzazione del debito, interpretata come un comportamento concludente di riconoscimento della legittimità della pretesa erariale.

Con la seconda ratio decidendi, la C.T.R. ha rigettato l'appello anche nel merito, rilevando che la società contribuente non aveva fornito la prova della sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione fiscale, mancando agli atti la documentazione essenziale richiesta dalla normativa di riferimento (art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000).

2.2. I primi tre motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società contribuente investono la prima ratio decidendi (relativa all'acquiescenza), mentre il quarto motivo di ricorso investe la seconda ratio decidendi (relativa al merito della pretesa).

2.3. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione, l'omessa o infondata impugnazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

La censura delle altre rationes, infatti, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe valida in forza della ragione non efficacemente contestata (Cass. Sez.

U., 8 agosto 2005, n. 16602; in senso conforme anche la giurisprudenza successiva, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 14 agosto 2020, n. 17182).

«Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure [...].

Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez.

U., 16602/2005 cit.).

2.4. Applicando tale principio al caso di specie, è prioritario esaminare la censura mossa contro la seconda ratio decidendi, ossia il quarto motivo di ricorso.

Con tale motivo, la società lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe pronunciato ultra petita decidendo nel merito della spettanza dell'agevolazione, questione a suo dire non devoluta in appello.

2.5. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.

In primo luogo, l'errore denunciato non configura una violazione dell'art.112 cod. proc. civ. (error in procedendo), ma attiene all'interpretazione della domanda di appello, attività che rientra nel potere del giudice di merito.

Un eventuale errore in tale interpretazione si traduce in un vizio di motivazione, non direttamente censurabile per ultrapetizione.

In secondo luogo, il motivo difetta del requisito di autosufficienza, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., poiché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso le domande e le conclusioni formulate nei gradi di merito, impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza della censura senza dover procedere a un esame autonomo degli atti processuali.

2.6. L'inammissibilità del quarto motivo di ricorso comporta che la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla carenza di prova sul diritto all'agevolazione, rimane inattaccata e passa in giudicato.

Essendo tale ragione da sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto dell'appello della contribuente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile nella sua interezza per difetto di interesse e l'eventuale fondatezza censura relativa alla questione dell'acquiescenza, è irrilevante ai fini della decisione, in quanto il loro accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza.

2.7. Tali motivi restano, pertanto, assorbiti.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, non avendo l'Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27722/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale Rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA]Abruzzo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Via F. Ferrucci n. 6. –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –resistente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA n. 2396/2021 depositata in data 28 giugno 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 settembre 2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Letta la requisitoria scritta depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] di Mauro che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]. IRESRilevato che: 1. In data 21/11/2016, l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Milano notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. la comunicazione n. 0007884814671, con la quale la stessa veniva informata dell’avvenuto disconoscimento della spettanza del diritto all’agevolazione ambientale e dell’avvenuta rettifica (con contestuale azzeramento) del relativo credito d’imposta. In particolare, l’[OSCURATO:PERSONA] automatizzato della [OSCURATO:PERSONA] effettuava il controllo formale della [OSCURATO:PERSONA]. Unico 2014 della società contribuente, rilevando l’utilizzo della quota annuale di credito d’imposta, corrispondente all’investimento ambientale realizzato dalla società per complessivi € 2.654.920,85, operando la cancellazione della detrazione rilevata e riliquidando le imposte calcolate e versate dalla società. Successivamente, la società contribuente proponeva istanza di annullamento integrale in autotutela del diniego dell’agevolazione ambientale, alla quale l’[OSCURATO:PERSONA] di Milano opponeva diniego, notificando alla società contribuente, in data 21/06/2018, la cartella di pagamento n. 06820180020738701000, recante la pretesa al pagamento della complessiva somma di € 61.317,20. Nelle more, poiché l’esame dell’istanza di annullamento in autotutela poteva completarsi oltre la scadenza dei 30 giorni previsti dalla comunicazione, con conseguente avvio inevitabile della procedura esecutiva e susseguente iscrizione a ruolo, la società contribuente si determinava a chiedere la procedura di rateizzazione. 2. Avverso la cartella di pagamento, la società contribuente proponeva ricorso dinanzi la C.t.p. di Milano; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma del proprio operato. 3. La C.t.p. di Milano, con sentenza n. 3172/2019, rigettava il ricorso della società contribuente. 4. Contro tale sentenza proponeva appello la società contribuente dinanzi la C.t.r. della Lombardia; si costituiva anche l’Ufficio, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. 5. La C.t.r. della Lombardia, con sentenza n. 2396/2021, depositata in data 28 giugno 2021, rigettava l’appello della società. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Lombardia, la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. L’Agenzia delle Entrate ha depositato mera nota di costituzione al solo fine della partecipazione all’udienza pubblica. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 23 settembre 2025. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il fatto che la scelta della società di adeguarsi ai contenuti della comunicazione di irregolarità tramite l’opzione del pagamento rateale fosse meramente funzionale all’espletamento del procedimento di annullamento della comunicazione stessa. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione delle norme –art. 15 D.Lgs. n. 218/1997 – e dei principi che governano l’acquiescenza tributaria in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ignorato il diritto vivente in materia di acquiescenza tributaria. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione o falsa applicazione dell’art. 10, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», la società contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha disatteso i principi di collaborazione, di buona fede e di tutela del legittimo affidamento del cittadino-contribuente che devono governare i rapporti tra contribuente e [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: 2. La sentenza impugnata ha fondato la propria decisione di rigetto dell'appello su due distinte ed autonome rationes decidendi. 2.1. Con la prima ratio decidendi, la C.T.R. ha ritenuto inammissibile il ricorso originario del contribuente per intervenuta acquiescenza alla pretesa tributaria. Tale acquiescenza sarebbe derivata dalla richiesta di rateizzazione del debito, interpretata come un comportamento concludente di riconoscimento della legittimità della pretesa erariale. Con la seconda ratio decidendi, la C.T.R. ha rigettato l'appello anche nel merito, rilevando che la società contribuente non aveva fornito la prova della sussistenza dei presupposti per fruire dell'agevolazione fiscale, mancando agli atti la documentazione essenziale richiesta dalla normativa di riferimento (art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000). 2.2. I primi tre motivi di ricorso per cassazione proposti dalla società contribuente investono la prima ratio decidendi (relativa all'acquiescenza), mentre il quarto motivo di ricorso investe la seconda ratio decidendi (relativa al merito della pretesa). 2.3. Secondo un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità, qualora una sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare la decisione, l'omessa o infondata impugnazione anche di una sola di esse determina l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. La censura delle altre rationes, infatti, anche se fondata, non potrebbe comunque condurre alla cassazione della sentenza, che rimarrebbe valida in forza della ragione non efficacemente contestata (Cass. Sez. U., 8 agosto 2005, n. 16602; in senso conforme anche la giurisprudenza successiva, ex plurimis, tra le più recenti, Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 6 luglio 2020, n. 13880; Cass. 14 agosto 2020, n. 17182). «Nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una sentenza (o un capo di questa) che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l'accoglimento di tutte le censure [...]. Ne consegue che è sufficiente che anche una sola delle dette ragioni non abbia formato oggetto di censura, ovvero, pur essendo stata impugnata, sia respinta, perché il ricorso o il motivo di impugnazione avverso il singolo capo di essa, debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni poste a base della sentenza o del capo impugnato» (Cass. Sez. U., 16602/2005 cit.). 2.4. Applicando tale principio al caso di specie, è prioritario esaminare la censura mossa contro la seconda ratio decidendi, ossia il quarto motivo di ricorso. Con tale motivo, la società lamenta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che la C.T.R. avrebbe pronunciato ultra petita decidendo nel merito della spettanza dell'agevolazione, questione a suo dire non devoluta in appello. 2.5. Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. In primo luogo, l'errore denunciato non configura una violazione dell'art.112 cod. proc. civ. (error in procedendo), ma attiene all'interpretazione della domanda di appello, attività che rientra nel potere del giudice di merito. Un eventuale errore in tale interpretazione si traduce in un vizio di motivazione, non direttamente censurabile per ultrapetizione. In secondo luogo, il motivo difetta del requisito di autosufficienza, sancito dall'art. 366 cod. proc. civ., poiché la ricorrente non ha trascritto nel ricorso le domande e le conclusioni formulate nei gradi di merito, impedendo a questa Corte di verificare la fondatezza della censura senza dover procedere a un esame autonomo degli atti processuali. 2.6. L'inammissibilità del quarto motivo di ricorso comporta che la seconda ratio decidendi della sentenza impugnata, relativa alla carenza di prova sul diritto all'agevolazione, rimane inattaccata e passa in giudicato. Essendo tale ragione da sola sufficiente a sorreggere la decisione di rigetto dell'appello della contribuente, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile nella sua interezza per difetto di interesse e l'eventuale fondatezza censura relativa alla questione dell'acquiescenza, è irrilevante ai fini della decisione, in quanto il loro accoglimento non potrebbe comunque portare alla cassazione della sentenza. 2.7. Tali motivi restano, pertanto, assorbiti. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese, non avendo l'Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo uni