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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 maggio 2026

Cassazione n. 12825/2026

Testo disponibile della fonte

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rancio s.r.l., sia quale amministratore della Soc.

RC Donatos.r.l.s., cessionaria della Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che si difendepersonalmente, ex art.86 c.p.c., e con la rappresentanza dell'avvocatoTatiana Minciarelli,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 103 in Roma, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2993/2023depositata il 28/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma ottenne dal Tribunale diRoma un decreto ingiuntivo per € 20.659,85, oltre accessori, nei confrontidella condomina Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, per il pagamentodi oneri condominiali.Proposta opposizione dall’ingiunta, nel giudizio intervennero adadiuvandum per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitosi, icondomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Astis.r.l.: il Giudice di primo grado, ritenutane la necessità, concesse untermine per l’esperimento della procedura di mediazione e, rilevato chenon si era fatto luogo alla stessa, dichiarò improcedibile l’opposizioneproposta ex art.645 c.p.c.La Corte d’Appello di Roma, adita dalla Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., riformòla sentenza di primo grado, e, ritenendo che le conseguenze dellamancata introduzione della procedura di mediazione ricadessero sullaparte opposta, attrice in senso sostanziale, pur confermando ladeclaratoria di improcedibilità revocò il decreto ingiuntivo; la domanda direstituzione proposta dalla Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. fu respinta per carenzadi prova in ordine all’avvenuto pagamento e le spese di lite furonocompensate.Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], inproprio, quale socio unico della liquidata Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonchéquale amministratore subentrante della soc. [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria dei crediti e debiti della soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ; i ricorrentirisultano essere altresì rappresentati, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisce anche in proprio, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma resiste concontroricorso, rilevando preliminarmente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonè iscritto all’Albo dei Cassazionisti, come da documentazione allegata.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso per cassazione è stato proposto nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l’atto confirma digitale, autenticando anche la procura speciale allegata in PCT,sulla quale c’è la sua firma per sé e per la società che rappresenta -lasottoscrizione sembra essere autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: incalce al ricorso vi è anche l’indicazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indelega, ma non c’è la sua firma e, di conseguenza, l’atto introduttivo delpresente giudizio di legittimità non le è riferibile in quanto rappresentanteprocessuale delle parti ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha prodotto un documento dal qualerisulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Romadal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è invece iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] eGiurisdizioni Superiori e su questo rilievo decisivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto osservazioni, come avrebbe potuto con il deposito di memoria exart.380 bis 1 c.p.c.Ed anzi, dai controlli ufficiosi presso il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma e presso il [OSCURATO:PERSONA], risulta cheeffettivamente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Romadal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] eGiurisdizioni Superiori.L’art.365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è sottoscritto,a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito Albo,munito di procura speciale .Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Poiché, come si è detto, nel caso di specie il ricorso è stato sottoscrittoin forma digitale dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto all’AlboSpeciale Cassazionisti e [OSCURATO:PERSONA], ne deve essere dichiaratal’inammissibilità (cfr. Cass. n.339/1973; Cass. n.6445/2019), a nullarilevando l’eventuale iscrizione all’Albo dell’altro avvocato [OSCURATO:PERSONA]Minciarelli che, pur essendo indicata nella procura speciale, non ha peròsottoscritto il ricorso.In conclusione, il ricorso è inammissibile con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma, inpersona dell’amministratore pro tempore, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rancio s.r.l., sia quale amministratore della Soc. RC Donatos.r.l.s., cessionaria della Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., che si difendepersonalmente, ex art.86 c.p.c., e con la rappresentanza dell'avvocatoTatiana Minciarelli,-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 103 in Roma, in persona dell’amministratore protempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. inpersona del legale rappresentante pro tempore,-intimati-Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2993/2023depositata il 28/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma ottenne dal Tribunale diRoma un decreto ingiuntivo per € 20.659,85, oltre accessori, nei confrontidella condomina Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., in liquidazione, per il pagamentodi oneri condominiali.Proposta opposizione dall’ingiunta, nel giudizio intervennero adadiuvandum per la posizione del [OSCURATO:PERSONA], ritualmente costituitosi, icondomini [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]Astis.r.l.: il Giudice di primo grado, ritenutane la necessità, concesse untermine per l’esperimento della procedura di mediazione e, rilevato chenon si era fatto luogo alla stessa, dichiarò improcedibile l’opposizioneproposta ex art.645 c.p.c.La Corte d’Appello di Roma, adita dalla Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., riformòla sentenza di primo grado, e, ritenendo che le conseguenze dellamancata introduzione della procedura di mediazione ricadessero sullaparte opposta, attrice in senso sostanziale, pur confermando ladeclaratoria di improcedibilità revocò il decreto ingiuntivo; la domanda direstituzione proposta dalla Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. fu respinta per carenzadi prova in ordine all’avvenuto pagamento e le spese di lite furonocompensate.Ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], inproprio, quale socio unico della liquidata Soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]., nonchéquale amministratore subentrante della soc. [OSCURATO:SOCIETA].,cessionaria dei crediti e debiti della soc. dell’[OSCURATO:SOCIETA]. ; i ricorrentirisultano essere altresì rappresentati, oltre che dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] agisce anche in proprio, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Il [OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma resiste concontroricorso, rilevando preliminarmente che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nonè iscritto all’Albo dei Cassazionisti, come da documentazione allegata.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]sono rimasti intimati.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso per cassazione è stato proposto nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha sottoscritto l’atto confirma digitale, autenticando anche la procura speciale allegata in PCT,sulla quale c’è la sua firma per sé e per la società che rappresenta -lasottoscrizione sembra essere autenticata dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]: incalce al ricorso vi è anche l’indicazione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], indelega, ma non c’è la sua firma e, di conseguenza, l’atto introduttivo delpresente giudizio di legittimità non le è riferibile in quanto rappresentanteprocessuale delle parti ricorrenti.[OSCURATO:PERSONA] controricorrente ha prodotto un documento dal qualerisulta che l’avv. [OSCURATO:PERSONA], pur iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Romadal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non è invece iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] eGiurisdizioni Superiori e su questo rilievo decisivo l’avv. [OSCURATO:PERSONA] non hasvolto osservazioni, come avrebbe potuto con il deposito di memoria exart.380 bis 1 c.p.c.Ed anzi, dai controlli ufficiosi presso il Consiglio dell’Ordine degliAvvocati di Roma e presso il [OSCURATO:PERSONA], risulta cheeffettivamente l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], CF [OSCURATO:CODICE_FISCALE], iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] di Romadal [OSCURATO:DATA_NASCITA], non risulta iscritto all’[OSCURATO:PERSONA] eGiurisdizioni Superiori.L’art.365 c.p.c. dispone che il ricorso per cassazione è sottoscritto,a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito Albo,munito di procura speciale .Numero registro generale 22106/2023Numero sezionale 3104/2025Numero di raccolta generale 12825/2026Data pubblicazione 05/05/2026Poiché, come si è detto, nel caso di specie il ricorso è stato sottoscrittoin forma digitale dal solo avv. [OSCURATO:PERSONA], non iscritto all’AlboSpeciale Cassazionisti e [OSCURATO:PERSONA], ne deve essere dichiaratal’inammissibilità (cfr. Cass. n.339/1973; Cass. n.6445/2019), a nullarilevando l’eventuale iscrizione all’Albo dell’altro avvocato [OSCURATO:PERSONA]Minciarelli che, pur essendo indicata nella procura speciale, non ha peròsottoscritto il ricorso.In conclusione, il ricorso è inammissibile con inevitabile addebito dispese alla parte soccombente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente - di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per laproposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alpagamento, in favore del [OSCURATO:PERSONA] di via Tomacelli n.103 in Roma, inpersona dell’amministratore pro tempore, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 2.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agliaccessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 17 dicembre 2025.Il PresidenteLorenzo Orilia
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