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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 26 maggio 2016

Cassazione n. 29642/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27141-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1842 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2857/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 3175/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, riliquidando a [OSCURATO:PERSONA] il trattamento di disoccupazione agricola per gli anni 2006 e 2007, aveva condannato l'Inps al pagamento della differenza.

Riteneva la Corte che l'indennità di disoccupazione andasse calcolata facendo applicazione della

I. n.81/06, e dunque con riguardo non più al salario medio convenzionale ma al più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o il salario minimo di legge.

L'Inps veniva condannato al pagamento delle spese di lite.

Contro la sentenza ricorre l'Inps per due motivi, illustrato da memoria.

Beccia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.132 c.p.c.

La sentenza non avrebbe giudicato sui motivi d'appello.

Questi erano incentrati non sulla applicabilità o meno della

I. n.81/06, bensì sul fatto che l'indennità di disoccupazione liquidata dall'Inps rispettava l'effettiva qualifica del lavoratore.

Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.152 d. a. c.p.c.

La sentenza avrebbe liquidato le spese a carico dell'Inps in somma superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio.

Il primo motivo è inammissibile.

La violazione dell'art.132 c.p.c. ricorre solo allorchè la motivazione della sentenza sia meramente apparente, perplessa, del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione (Cass.22598/18, Cass.7090/22).

Ciò non è nel caso di specie.

Il testo della sentenza consente di capire il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, basato sull'applicazione della

I. n.81/06 in luogo della previgente disciplina della

I. n.549/95.

Ciò di cui l'Inps si duole è che la motivazione non avrebbe considerato le deduzioni svolte nei motivi d'appello.

In particolare, non avrebbe considerato che il calcolo dell'indennità di disoccupazione era stato effettuato dall'Inps in base alla effettiva qualifica dell'operaio.

Detto che non viene denunciata la violazione dell'art.112 c.p.c., il motivo appare inammissibile per difetto di specificità.

Non viene allegato che la qualifica pretesa dall'Inps fosse inferiore a quella pretesa da Beccia, né viene riportato in modo specifico il contenuto dell'atto d'appello onde verificare la correttezza del calcolo operato dall'Inps in forza della qualifica attribuita a Beccia.

È infine da considerare che l'individuazione della effettiva qualifica da attribuire a Beccia integra una questione di fatto, sicché l'omessa motivazione tende a risolversi in vizio di omessa motivazione su una circostanza di fatto decisiva, senza però che il motivo alleghi alcunchè in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.360, co.1, n.5 c.p.c.

Il secondo motivo è manifestamente fondato.

È pacifico tra le parti che il valore della controversia fosse pari a €820,33.

Dal testo della sentenza risulta una condanna alle spese per €2415,00 oltre 15%.

La Corte ha quindi violato il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c., secondo cui la condanna alle spese non può superare il valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio.

Né è a dire, come allega il controricorrente, che la Corte abbia fatto applicazione dell'art.96 c.p.c.

Nessun richiamo a tale norma emerge dal testo della sentenza.

È anche manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del penultimo periodo dell'art.152 d.a. c.p.c., per violazione dell'art.24 Cost. adombrato dal controricorrente.

Si sostiene che limitare in sede di impugnazione la condanna alle spese al valore della prestazione sacrificherebbe eccessivamente la tutela giurisdizionale della parte privata, costretta a pagare parte delle competenze del difensore.

Di contro, va ricordato che il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c. è già stato scrutinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.241/17.

La Corte ha spiegato che la ratio sottesa alla norma "va ricercata nell'esigenza di evitare l'utilizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite".

Se così è, lo scopo perseguito, volto a deflazionare il contenzioso bagatellare, non può dirsi manifestamente irragionevole ma anzi appare conforme al canone di ragionevolezza (art.3 Cost.).

La sentenza va dunque cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, questa Corte può decidere nel merito riliquidando le spese del grado d'appello in €650 per compensi, oltre 15%, iva e cpa Nulla sulle spese di lite del presente grado, avendo parte resistente depositato dichiarazione sui limiti di reddito, ai sensi dell'art.152 d.a. c.p.c. p.q.m.

La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso e, in relazione a tale motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decide nel merito; condanna l'Inps a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in €650 oltre 15%, iva e cpa; spese da distrarsi al difensore.

Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27141-2016 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 1842 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2857/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/05/2016 R.G.N. 3175/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'appello di Roma confermava la sentenza di primo grado che, riliquidando a [OSCURATO:PERSONA] il trattamento di disoccupazione agricola per gli anni 2006 e 2007, aveva condannato l'Inps al pagamento della differenza. Riteneva la Corte che l'indennità di disoccupazione andasse calcolata facendo applicazione della I. n.81/06, e dunque con riguardo non più al salario medio convenzionale ma al più alto tra il salario collettivo provinciale, il salario individuale o il salario minimo di legge. L'Inps veniva condannato al pagamento delle spese di lite. Contro la sentenza ricorre l'Inps per due motivi, illustrato da memoria. Beccia resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell'art.132 c.p.c. La sentenza non avrebbe giudicato sui motivi d'appello. Questi erano incentrati non sulla applicabilità o meno della I. n.81/06, bensì sul fatto che l'indennità di disoccupazione liquidata dall'Inps rispettava l'effettiva qualifica del lavoratore. Con il secondo motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione dell'art.152 d. a. c.p.c. La sentenza avrebbe liquidato le spese a carico dell'Inps in somma superiore al valore della prestazione dedotta in giudizio. Il primo motivo è inammissibile. La violazione dell'art.132 c.p.c. ricorre solo allorchè la motivazione della sentenza sia meramente apparente, perplessa, del tutto inidonea a spiegare le ragioni della decisione (Cass.22598/18, Cass.7090/22). Ciò non è nel caso di specie. Il testo della sentenza consente di capire il percorso argomentativo seguito per giungere alla decisione, basato sull'applicazione della I. n.81/06 in luogo della previgente disciplina della I. n.549/95. Ciò di cui l'Inps si duole è che la motivazione non avrebbe considerato le deduzioni svolte nei motivi d'appello. In particolare, non avrebbe considerato che il calcolo dell'indennità di disoccupazione era stato effettuato dall'Inps in base alla effettiva qualifica dell'operaio. Detto che non viene denunciata la violazione dell'art.112 c.p.c., il motivo appare inammissibile per difetto di specificità. Non viene allegato che la qualifica pretesa dall'Inps fosse inferiore a quella pretesa da Beccia, né viene riportato in modo specifico il contenuto dell'atto d'appello onde verificare la correttezza del calcolo operato dall'Inps in forza della qualifica attribuita a Beccia. È infine da considerare che l'individuazione della effettiva qualifica da attribuire a Beccia integra una questione di fatto, sicché l'omessa motivazione tende a risolversi in vizio di omessa motivazione su una circostanza di fatto decisiva, senza però che il motivo alleghi alcunchè in ordine alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art.360, co.1, n.5 c.p.c. Il secondo motivo è manifestamente fondato. È pacifico tra le parti che il valore della controversia fosse pari a €820,33. Dal testo della sentenza risulta una condanna alle spese per €2415,00 oltre 15%. La Corte ha quindi violato il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c., secondo cui la condanna alle spese non può superare il valore della prestazione previdenziale dedotta in giudizio. Né è a dire, come allega il controricorrente, che la Corte abbia fatto applicazione dell'art.96 c.p.c. Nessun richiamo a tale norma emerge dal testo della sentenza. È anche manifestamente infondato il dubbio di illegittimità costituzionale del penultimo periodo dell'art.152 d.a. c.p.c., per violazione dell'art.24 Cost. adombrato dal controricorrente. Si sostiene che limitare in sede di impugnazione la condanna alle spese al valore della prestazione sacrificherebbe eccessivamente la tutela giurisdizionale della parte privata, costretta a pagare parte delle competenze del difensore. Di contro, va ricordato che il penultimo periodo dell'art.152 d. a. c.p.c. è già stato scrutinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n.241/17. La Corte ha spiegato che la ratio sottesa alla norma "va ricercata nell'esigenza di evitare l'utilizzo abusivo del processo che, in materia previdenziale, veniva spesso instaurato per soddisfare pretese di valore economico irrisorio, al solo fine di conseguire le spese di lite". Se così è, lo scopo perseguito, volto a deflazionare il contenzioso bagatellare, non può dirsi manifestamente irragionevole ma anzi appare conforme al canone di ragionevolezza (art.3 Cost.). La sentenza va dunque cassata limitatamente al capo sulle spese e, non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, questa Corte può decidere nel merito riliquidando le spese del grado d'appello in €650 per compensi, oltre 15%, iva e cpa Nulla sulle spese di lite del presente grado, avendo parte resistente depositato dichiarazione sui limiti di reddito, ai sensi dell'art.152 d.a. c.p.c. p.q.m. La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo motivo di ricorso e, in relazione a tale motivo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e decide nel merito; condanna l'Inps a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese di lite del giudizio d'appello, liquidate in €650 oltre 15%, iva e cpa; spese da distrarsi al difensore. Roma, deciso all'adunanza camerale del 19.5.22 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
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