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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32217/2023

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unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2996/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.S.A. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 16, PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, Oggetto: tributi - atti presupposti –conoscenza – operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 414/02/15 depositata in data 1° luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 10 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2005, con il quale, a seguito di PVC redatto dalla GdF di Matera , venivano recuperate a tassazione maggiori IRES,IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori.

Il PVC prendeva le mosse da una precedente verifica nei confronti di una impresa individuale([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva reso servizi a favore della società contribuente, dalla cuiverifica emergeva che i rapporti intercorsi con la società contribuente fossero da considerare –come risulta dalla sentenza impugnata - oggettivamente inesistenti; dal conseguente recupero dei costi e della indetraibilità IVA venivano accertate le maggiori imposte.

2. La CTP di Matera ha rigettato il ricorso.

4. La CTR della Basilicata, con sentenza in data 1° luglio 2015, ha rigettato l’appello della società contribuente.

Il giudice di appello, pur rilevando l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dall’accertamento per omessa allegazione della comunicazione della notizia di reato per novità della questione , l’ha rigettata nel merito, osservando che rileva il solo obbligo di denunzia da parte del pubblico ufficiale.

La sentenza impugnata ha, poi, confermato i rilievi ai fini IRAP e ha ritenuto che l’atto impositivo risulti congruamente motivato per avere i verbalizzanti della GdF di Matera dato notizia di tale circostanza in sede di accesso, risultando parte contribuente era pienamente a conoscenza dell’esistenza dell’atto.

Nel merito, il giudice di appello ha N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino ritenuto fondata la pretesa impositivae ha ritenuto che il contribuente non ha assolto al proprio onere della prova.

5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi.

Resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «sopravvenuta normativa di previsione del mancato raddoppio dei termini di azione dell’Agenzie delle Entrate ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, l. 208/15 art. 1, comma 132, anche in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 l. 212/2000».

Osserva parte ricorrente che, dopo l’emissione del PVC in data 27 aprile 2011, è sopravvenuta la disciplina di cui all’art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in forza della quale il raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento di cui all’art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non opera ove la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria venga presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini.

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente emesso l’avviso di accertamento benché lo stesso facesse rinvio a un PVC «sconosciuto».

Parte ricorrente deduceche l’atto impositivo fosse nullo per mancata allegazione dell’originario PVC a carico dell’originario prestatore di servizi, non essendo sufficiente che lo stesso fosse noto quanto alla sua esistenza.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 83, primo comma, dell’art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), relativi alla determinazione del reddito e dell’art. 19, primo comma, N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino d.P.R. n. 633/1972 relativo alla detrazione IVA per acquisti di beni e servizi, nonché dell’art. 2697 cod. civ. relativo all’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere della prova.

Osserva parte ricorrente che non fosse suo onere dimostrare l’effettività del rapporto commerciale intrattenuto con i fornitori, ove l’Ufficio non avesse previamente specificato gli addebiti mossi al contribuente in relazione alle rappresentazioni contabili.

4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14, commi 4-bis e 7 l. 24 dicembre 1993, n. 5347, per non avere la sentenza impugnata evidenziato che non fossero oggetto di recupero i costi per prestazioni di servizi non direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, norma che ha efficacia retroattiva.

5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non è stata censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il motivo in oggetto, articolato in appello, «è inammissibile trattandosi di eccezione formulata per la prima volta con il gravame».

Questa motivazione, non colpita da impugnazione, è passata in giudicato ed è idonea a reggere la decisioneindipendentemente dall’esame del motivo proposto dal ricorrente.

6. Vero è che il giudice di appello ha poi formulato una seconda ratio nel merito, ma l’impugnazione di tale seconda ratio decidendi è priva di interesse per il contribuente, non solo per consolidamento della prima ragione della decisione, ma anche perché ove il giudice, dopo una statuizione di inammissibilitàcon cui si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino statuizione nel merito, in quanto motivazione svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez.

U., 20 febbraio 2007, n. 3840).

7. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile.

La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado (« a quanto già sostenuto, nella motivazione, dal primo giudice va aggiunto (…)».

La motivazione della sentenza di primo grado è riportata per esteso dal controricorrente, ritenendosi infondat a l’eccezione di difetto di motivazione per avere l’atto impugnato riportato gli elementi che consentono al contribuente di difendersi (« l’atto impugnato contiene tutti i requisiti di forma e sostanza idonei a mettere il contribuente nella condizione di difendersi»: pag. 5, 1° cpv. controricorso).

Questa motivazione,richiamata per relationem nella sentenza impugnata, non è stata censurata; è, quindi, passato in giudicato l’accertamento compiuto dal giudice di appello (per effetto del richiamo per relationem), secondo cui l’atto impositivo contenesse tutti i requisiti che consentivano al contribuente di esercitare il diritto di difesa, per cui la censura di difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC difetta di specificità per omessa censura di tale ragione della decisione, non investendo la motivazione sul punto della sentenza impugnata nel suo complesso.

8. Il terzo motivo è infondato, non ricorrendo nel caso di specie la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova.

Trattandosi, come accertato nella sentenza impugnata, di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provato dall'Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cass., Sez.

V, 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez.

V, 28 aprile 2022, n. 13235; Cass., Sez.

VI, 7 marzo 2022, n. 7383; Cass., Sez.

V, 10 febbraio 2022, n. 4251; Cass., Sez.

V,18 ottobre 2021, n. 28628) .

9. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto fondata la pretesa dell’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti, ha ritenuto non fornita la prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, non essendo stata data prova della coincidenza dell’operazione commerciale con la sua espressione documentale a fronte della falsità della rappresentazione contabile di cui alle fatture utilizzate, non potendo l’onere della prova essere assolto mediante produzione delle sole fatture.

10. Il quarto motivo è infondato.

In disparte l’inammissibilità del motivo in quanto la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né risulta tra i motivi dedotti in appello dal ricorrente (pag. 3 ricorso), per cui costituisce questione nuova, va osservato che l'applicazione dell'art. 14, c omma 4 - bis come anche dell’art. 7 l. n. 537/1993, come novellato dal d. l . n. 16 / 2012 non rileva nel caso di specie, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, laddove tale disposizione rileva in caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti (Cass., Sez.

V, 5 aprile 2022, n. 11020; Cass., Sez.

V, 26 novembre 2021, n. 36830; Cass., Sez.

V, 17 maggio 2021, n. 14747; Cass. Sez.

V , 19 dicembre 2019, n. 33915) , dovendosi ritenere effettivo il costo riportato in fattura solo in ques to secondo caso ove , di regola, tale costo non sarebbe utilizzato per la commissione di alcun reato (Cass., Sez.

V, 30 dicembre 2019, n. 34727).

11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali del giudizio di legittimità regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.

N.2996/16 R.G.

Est.

F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2996/2016R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.S.A. – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 16, PEC –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, Oggetto: tributi - atti presupposti –conoscenza – operazioni oggettivamente inesistenti – onere della prova N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Basilicata, n. 414/02/15 depositata in data 1° luglio 2015 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 10 novembre 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2005, con il quale, a seguito di PVC redatto dalla GdF di Matera , venivano recuperate a tassazione maggiori IRES,IRAP e IVA, oltre sanzioni e accessori. Il PVC prendeva le mosse da una precedente verifica nei confronti di una impresa individuale([OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]), che aveva reso servizi a favore della società contribuente, dalla cuiverifica emergeva che i rapporti intercorsi con la società contribuente fossero da considerare –come risulta dalla sentenza impugnata - oggettivamente inesistenti; dal conseguente recupero dei costi e della indetraibilità IVA venivano accertate le maggiori imposte. 2. La CTP di Matera ha rigettato il ricorso. 4. La CTR della Basilicata, con sentenza in data 1° luglio 2015, ha rigettato l’appello della società contribuente. Il giudice di appello, pur rilevando l’inammissibilità dell’eccezione di decadenza dall’accertamento per omessa allegazione della comunicazione della notizia di reato per novità della questione , l’ha rigettata nel merito, osservando che rileva il solo obbligo di denunzia da parte del pubblico ufficiale. La sentenza impugnata ha, poi, confermato i rilievi ai fini IRAP e ha ritenuto che l’atto impositivo risulti congruamente motivato per avere i verbalizzanti della GdF di Matera dato notizia di tale circostanza in sede di accesso, risultando parte contribuente era pienamente a conoscenza dell’esistenza dell’atto. Nel merito, il giudice di appello ha N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino ritenuto fondata la pretesa impositivae ha ritenuto che il contribuente non ha assolto al proprio onere della prova. 5. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a quattro motivi. Resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., «sopravvenuta normativa di previsione del mancato raddoppio dei termini di azione dell’Agenzie delle Entrate ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, l. 208/15 art. 1, comma 132, anche in combinato disposto con l’art. 3, comma 3 l. 212/2000». Osserva parte ricorrente che, dopo l’emissione del PVC in data 27 aprile 2011, è sopravvenuta la disciplina di cui all’art. 1, comma 132, l. 28 dicembre 2015, n. 208, in forza della quale il raddoppio dei termini di decadenza dall’accertamento di cui all’art. 43, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 non opera ove la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria venga presentata o trasmessa oltre la scadenza dei termini. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 42, secondo e terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 56, quinto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimamente emesso l’avviso di accertamento benché lo stesso facesse rinvio a un PVC «sconosciuto». Parte ricorrente deduceche l’atto impositivo fosse nullo per mancata allegazione dell’originario PVC a carico dell’originario prestatore di servizi, non essendo sufficiente che lo stesso fosse noto quanto alla sua esistenza. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 83, primo comma, dell’art. 109, primo comma, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), relativi alla determinazione del reddito e dell’art. 19, primo comma, N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino d.P.R. n. 633/1972 relativo alla detrazione IVA per acquisti di beni e servizi, nonché dell’art. 2697 cod. civ. relativo all’onere della prova, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il contribuente non avesse assolto all’onere della prova. Osserva parte ricorrente che non fosse suo onere dimostrare l’effettività del rapporto commerciale intrattenuto con i fornitori, ove l’Ufficio non avesse previamente specificato gli addebiti mossi al contribuente in relazione alle rappresentazioni contabili. 4. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 14, commi 4-bis e 7 l. 24 dicembre 1993, n. 5347, per non avere la sentenza impugnata evidenziato che non fossero oggetto di recupero i costi per prestazioni di servizi non direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo, norma che ha efficacia retroattiva. 5. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non è stata censurata una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, secondo cui il motivo in oggetto, articolato in appello, «è inammissibile trattandosi di eccezione formulata per la prima volta con il gravame». Questa motivazione, non colpita da impugnazione, è passata in giudicato ed è idonea a reggere la decisioneindipendentemente dall’esame del motivo proposto dal ricorrente. 6. Vero è che il giudice di appello ha poi formulato una seconda ratio nel merito, ma l’impugnazione di tale seconda ratio decidendi è priva di interesse per il contribuente, non solo per consolidamento della prima ragione della decisione, ma anche perché ove il giudice, dopo una statuizione di inammissibilitàcon cui si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnare la N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino statuizione nel merito, in quanto motivazione svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (Cass., Sez. U., 20 febbraio 2007, n. 3840). 7. Il secondo motivo è anch’esso inammissibile. La sentenza impugnata ha confermato la sentenza di primo grado (« a quanto già sostenuto, nella motivazione, dal primo giudice va aggiunto (…)». La motivazione della sentenza di primo grado è riportata per esteso dal controricorrente, ritenendosi infondat a l’eccezione di difetto di motivazione per avere l’atto impugnato riportato gli elementi che consentono al contribuente di difendersi (« l’atto impugnato contiene tutti i requisiti di forma e sostanza idonei a mettere il contribuente nella condizione di difendersi»: pag. 5, 1° cpv. controricorso). Questa motivazione,richiamata per relationem nella sentenza impugnata, non è stata censurata; è, quindi, passato in giudicato l’accertamento compiuto dal giudice di appello (per effetto del richiamo per relationem), secondo cui l’atto impositivo contenesse tutti i requisiti che consentivano al contribuente di esercitare il diritto di difesa, per cui la censura di difetto di motivazione per mancata allegazione del PVC difetta di specificità per omessa censura di tale ragione della decisione, non investendo la motivazione sul punto della sentenza impugnata nel suo complesso. 8. Il terzo motivo è infondato, non ricorrendo nel caso di specie la violazione delle regole di riparto dell’onere della prova. Trattandosi, come accertato nella sentenza impugnata, di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta provato dall'Amministrazione finanziaria, anche mediante presunzioni semplici, l'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia ( Cass., Sez. V, 23 agosto 2023, n. 25124; Cass., Sez. V, 28 aprile 2022, n. 13235; Cass., Sez. VI, 7 marzo 2022, n. 7383; Cass., Sez. V, 10 febbraio 2022, n. 4251; Cass., Sez. V,18 ottobre 2021, n. 28628) . 9. Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere ritenuto fondata la pretesa dell’Ufficio circa l’inesistenza oggettiva delle operazioni sottostanti, ha ritenuto non fornita la prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, non essendo stata data prova della coincidenza dell’operazione commerciale con la sua espressione documentale a fronte della falsità della rappresentazione contabile di cui alle fatture utilizzate, non potendo l’onere della prova essere assolto mediante produzione delle sole fatture. 10. Il quarto motivo è infondato. In disparte l’inammissibilità del motivo in quanto la questione non risulta affrontata nella sentenza impugnata, né risulta tra i motivi dedotti in appello dal ricorrente (pag. 3 ricorso), per cui costituisce questione nuova, va osservato che l'applicazione dell'art. 14, c omma 4 - bis come anche dell’art. 7 l. n. 537/1993, come novellato dal d. l . n. 16 / 2012 non rileva nel caso di specie, trattandosi di operazioni oggettivamente inesistenti, laddove tale disposizione rileva in caso di operazioni solo soggettivamente inesistenti (Cass., Sez. V, 5 aprile 2022, n. 11020; Cass., Sez. V, 26 novembre 2021, n. 36830; Cass., Sez. V, 17 maggio 2021, n. 14747; Cass. Sez. V , 19 dicembre 2019, n. 33915) , dovendosi ritenere effettivo il costo riportato in fattura solo in ques to secondo caso ove , di regola, tale costo non sarebbe utilizzato per la commissione di alcun reato (Cass., Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 34727). 11. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese processuali del giudizio di legittimità regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato. N.2996/16 R.G. Est. F. D’Aquino P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 8.200,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di
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