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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 2022

Cassazione n. 48138/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 4 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen.

Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la norma in questione.

La Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza della contestata recidiva sottolineando come la ponderosa serie di condanne definitive fosse indicativa dello stile di vita criminale del ricorrente, consistente nel trarre i propri mezzi di sostentamento dalla commissione di reati contro il patrimonio, percorso delinquenziale nel quale si inseriscono anche le truffe sub iudice (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva.

Osservato, inoltre, che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale in ragione dell'inammissibilità del ricorso, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata nell'agosto 2022 per il reato di cui al capo A) nel maggio 2022 per il reato di cui al capo B) e, quindi, in un momento successivo alla sentenza di appello (Sez.

U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4 marzo 2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma, in data 4 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni 2 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 494 e 640 cod. pen. Considerato che il ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge ed il vizio della motivazione in relazione alla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente applicato la norma in questione. La Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza della contestata recidiva sottolineando come la ponderosa serie di condanne definitive fosse indicativa dello stile di vita criminale del ricorrente, consistente nel trarre i propri mezzi di sostentamento dalla commissione di reati contro il patrimonio, percorso delinquenziale nel quale si inseriscono anche le truffe sub iudice (si veda pag. 2 della sentenza impugnata) e fornendo, quindi, un percorso motivazionale privo di illogicità e conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di riconoscimento della recidiva. Osservato, inoltre, che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, non essendosi instaurato un valido rapporto processuale in ragione dell'inammissibilità del ricorso, è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata nell'agosto 2022 per il reato di cui al capo A) nel maggio 2022 per il reato di cui al capo B) e, quindi, in un momento successivo alla sentenza di appello (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5,
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