CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 aprile 2026
Cassazione n. 10161/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troDI [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3865/2021 depositatail 21/10/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalRelatore [OSCURATO:PERSONA].Nel 2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva dinanzi al Tribunale di Napoli, sezionedistaccata di Ischia, [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’assenzadi pesi o servitù sul proprio fabbricato e per il ripristino dello stato deiluoghi mediante la rimozione di opere realizzate dal convenuto. L’attriceNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026lamentava che il convenuto aveva invaso il lastrico solare, deviato lacondotta pluviale verso la pubblica via anziché verso la cisterna attorea,realizzato una tettoia immettendo le travi nella muratura del fabbricatoposto tegole e una pensilina generanti stillicidio. Il convenuto eccepiva ildifetto di legittimazione passiva per l’usufrutto materno, rivendicava laproprietà esclusiva della scala coperta e della relativa copertura, deducevala legittimità della tinteggiatura del solaio e la preesistenzaultratrentennale delle opere; proponeva domande riconvenzionali perpretesi abusi edilizi e immissioni intollerabili da parte dell’attrice. IlTribunale accoglieva integralmente le domande attoree e rigettava lericonvenzionali.In appello il convenuto censurava la ricostruzione dei fatti e lavalutazione delle prove. La Corte di appello di Napoli ha parzialmenteriformato la decisione di primo grado, rigettando le domande di Livia DeLuca e confermando il rigetto delle domande riconvenzionali di Umberto DiCostanzo, con compensazione integrale delle spese del doppio grado. Ladecisione si fonda sull’accertamento della proprietà esclusiva in capo a DiCostanzo della scala coperta interposta tra i fabbricati, rilevando che ititoli di acquisto dell’appellata non menzionano tale manufatto mentre idocumenti del 1976 e lo stato dei luoghi attestano l’assenza di un accessodiretto della stessa alla scala. Da tale premessa la Corte distrettuale hatratto la legittimità della tinteggiatura del lastrico, dell’installazione delcancello e della collocazione della tettoia e delle tegole. Riguardo allacondotta pluviale, ha ritenuto non provata la deviazione del flussooriginario.Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] con otto motivi di ricorso, illustratida memoria. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso e memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/20261. – Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 111 co. 6 Cost.,dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per mancanzadel minimo motivazionale costituzionalmente garantito: si sostiene che lamotivazione della sentenza impugnata sia assente o meramenteapparente, tale da impedire la percezione dell’iter logico seguito dalgiudice, specialmente riguardo all’individuazione del «tema centrale» dellacontroversia nella proprietà della scala coperta.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata espone in modo articolato le ragioni delladecisione attraverso una motivazione di venti pagine: individua laquestione centrale nella proprietà della scala coperta interposta tra ifabbricati; esamina analiticamente i titoli di provenienza delle parti,riportandone il contenuto testuale; confronta le risultanze della c.t.u. conla documentazione storica, in particolare la licenza edilizia n. 57/76 del26.03.1976 e il relativo prospetto grafico; motiva espressamente ildissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico, rilevando lecontraddizioni tra le prime conclusioni (scala «comune alle parti») e isuccessivi chiarimenti (scala «di proprietà esclusiva della [OSCURATO:PERSONA]»);enuncia il principio secondo cui i dati catastali hanno valore indiziario epossono essere superati dalle determinazioni negoziali; trae leconseguenze logiche dalla premessa dominicale per ciascuna dellequestioni accessorie. Tale apparato argomentativo supera la soglia del«minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111 co. 6 Cost., nei terminifissati da Cass. SU n. 8053 del 2014. La censura si risolve nellasollecitazione a una diversa valutazione delle prove, non consentita insede di legittimità.2. – Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 342 c.p.c., inrelazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per avere la Corte di appellodichiarato ammissibile l’appello di [OSCURATO:PERSONA] nonostanteNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026l’asserita genericità dei motivi e la mancanza di una parte argomentativaidonea a contrastare le rationes decidendi del Tribunale.Il motivo è infondato.L’accesso agli atti di causa conferma che l’appellante ha indicato le partidella sentenza che intendeva censurare e le ragioni a fondamento dellecensure, in linea con i principi enunciati da questa Corte.3. – Il terzo motivo si articola in più profili. Con un primo profilo sidenuncia la violazione degli artt. 111 co. 1 e co. 6 Cost., 359 e 112 c.p.c.per mancata individuazione dell’oggetto dell’appello e illogicità,sostenendo che la Corte territoriale abbia ideato d’ufficio un «temacentrale» (la proprietà esclusiva della scala coperta) estraneo all’oggettodella domanda attorea e privo di supporto in una specifica domandariconvenzionale; con ulteriori profili si denuncia la violazione degli artt.132 co. 2 n. 4, 329, 180, 190, 194, 195 c.p.c., dell’art. 118 disp. att.c.p.c., degli artt. 832, 812, 813, 817, 818, 1100, 1102, 1470, 1477, 1362ss., 950, 2900 c.c., nonché l’omesso esame circa l’art. 3 del titolo diacquisto e le foto in atti, sul presupposto che la Corte distrettuale avrebbesovvertito il principio di accessorietà dei beni e ignorato le risultanzecatastali e contrattuali, decidendo in dissenso dalla c.t.u., la quale avevaconcluso per la proprietà esclusiva o almeno la comproprietà della scala incapo alla [OSCURATO:PERSONA].Il motivo è infondato sotto tutti i profili esposti.La Corte di appello ha individuato la questione centrale nella titolaritàdella scala interposta tra i due fabbricati, osservando che «il correttoaccertamento della titolarità esclusiva in capo ad uno dei contendentiovvero della contitolarità in capo ad entrambi può dimostrarsi risolutivoanche degli altri motivi di doglianza» (pagg. 9-10): l’impostazione èmetodologicamente corretta, giacché la scala costituisce il perno logico dacui dipende la soluzione delle questioni accessorie. Quanto al valore deidati catastali, il principio per cui essi hanno valore indiziario e possonoNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026essere superati dalle determinazioni negoziali (Cass. n. 5131 del 2009) èstato correttamente applicato: la Corte ha accertato che nell’atto diacquisto [OSCURATO:PERSONA] del 1976 si menziona esclusivamente l’accessocon [OSCURATO:PERSONA], senza alcun riferimento alla scala coperta conaccesso da via Ritola; che il testamento di [OSCURATO:PERSONA] indical’accesso alla proprietà esclusivamente da via Ritola; che il prospettografico allegato alla licenza edilizia n. 57/76 attesta che sin dal 1976 nonvi era accesso diretto dalla proprietà [OSCURATO:PERSONA] alla scala coperta; che lostesso c.t.u. ha rilevato come «attualmente l’accesso alla scala situata trale due proprietà avviene solo da via Ritola, ossia dal cancellettoprospiciente la stradina e conduce solo alla proprietà di parte convenuta»(pag. 10). La prevalenza attribuita ai titoli di provenienza e allaconfigurazione fisica dei luoghi rispetto alle risultanze catastali è coerentecon il canone di accertamento dominicale. Il giudice che abbia dispostouna consulenza tecnica può disattenderne le conclusioni, purché motivi laragione del dissenso (Cass. 24630 del 2015): la Corte distrettuale haampiamente assolto tale onere. Quanto alla pretesa violazione dell’art.329 c.p.c., le risultanze della c.t.u. non formano giudicato autonomo nésono soggette al regime dell’acquiescenza.4. – Il quarto motivo impugna la decisione sull’accoglimento del primomotivo di appello richiamando le censure del terzo motivo.Il motivo è infondato per le medesime ragioni esposte in relazione alterzo motivo, cui si rinvia.5. – Il quinto motivo denuncia la violazione dell’art. 111 co. 6 Cost.,dell’art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., dell’art. 111 co. 1 Cost., degli artt. 112,329, 342 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, deducendo che: laCorte distrettuale non avrebbe esaminato la domanda originaria relativaalla deviazione della pluviale dalla cisterna alla pubblica via; il c.t.u. avevaaffermato soltanto che le acque «probabilmente» terminavano nellaNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026cisterna, salvo trasformare successivamente tale «probabilmente» in«certezza» senza nuove indagini; la Corte di appello avrebbe omessol’esame del fatto decisivo relativo all’individuazione dell’autore materialedella deviazione.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha motivato osservando che le fotografie d’epocadimostrano come la pendenza dell’intero lastrico solare sia la stessa delpassato, che la tubazione appare incassata nella muratura sottostantel’arco e che «non è stato provato in giudizio che le acque meteoricheraccolte dall’intera superficie scoperta finissero effettivamente nellacisterna dell’appellata» (pagg. 14-15), aggiungendo che «non pare che néle pendenze, né l’originario sistema di raccolta delle acque dell’interolastrico solare sia stato modificato rispetto al passato».La motivazione è logicamente coerente: poiché la ricorrente non hafornito la prova della destinazione originaria delle acque nella propriacisterna, la domanda di ripristino non può essere accolta, sicchél’evoluzione delle conclusioni del c.t.u. non incide sulla ratio decidendi,fondata sull’assenza di prova in capo alla parte onerata. Il ragionamentonon presenta le anomalie motivazionali rilevanti ai sensi dell’art. 360 co. 1n. 5 c.p.c. nella formulazione vigente.6. – Il sesto motivo denuncia la violazione degli artt. 111 co. 1 e co. 6Cost., 112, 113, 115, 195, 329 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., sostenendoche la Corte distrettuale abbia deciso sulla tettoia senza esaminarel’oggetto della domanda proposta al punto 1.3 dell’atto di citazione(immissione delle travi nella muratura del fabbricato attoreo), senzaconfrontarsi con le argomentazioni del Tribunale e senza individuare lanorma di diritto applicata, e deducendo altresì l’asserita acquiescenza exart. 329 c.p.c. sulle risultanze della c.t.u., non impugnate con specificomotivo di appello.Il motivo è infondato.Numero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte di appello ha rilevato che le travi della tettoia sono in parteinnestate nella muratura portante del convenuto e in parte nella muraturache sovrasta l’arco posto a copertura della scala; poiché la scala è diproprietà esclusiva del [OSCURATO:PERSONA] e il muro di sostegno dell’arco sostieneanche il solaio del contiguo fabbricato della [OSCURATO:PERSONA], «in assenza di provacerta in ordine alla proprietà esclusiva del detto muro di innesto in capoalla [OSCURATO:PERSONA] ed alla effettiva lesività delle travi per il fabbricato adiacente,deve ritenersi la natura comune del detto muro ed, in assenza di provasulla violazione dell’art. 1102 c.c., la tettoia del [OSCURATO:PERSONA] deve esserelegittimamente realizzata» (pagg. 15-16). Quanto alla pretesaacquiescenza sulle risultanze della c.t.u., vale quanto già osservato inrelazione al terzo motivo: le risultanze della consulenza tecnica d’ufficionon formano giudicato autonomo e costituiscono uno degli elementi diprova liberamente valutabili nel contesto complessivo del materialeistruttorio.7. – Il settimo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 co. 1 e co. 6Cost., 132 co. 2 n. 4, 112, 329, 342, 113, 115 c.p.c. e 118 disp. att.c.p.c., sostenendo che la decisione sulla rimozione del cancello sia priva dilogica e fondata su un’erronea ricostruzione del fatto dominicale, senzaesame della domanda proposta al punto 1.4 dell’atto di citazione né delcontenuto del motivo di appello.Il motivo è infondato.La Corte distrettuale ha fondato la decisione su «l’acclarata proprietàesclusiva della scala in favore del [OSCURATO:PERSONA] e l’accertata presenza, dasempre, sul varco di accesso alla rampa che conduce unicamente allaproprietà di quest’ultimo di un ostacolo, costituito dapprima da un cancelloin legno e successivamente da un cancello in ferro» (pagg. 16-17),valorizzando foto risalenti nel tempo che attestano la presenza di unportone in legno nello stesso posto ove oggi è presente il cancello in ferro,circostanza confermata anche dalle deposizioni testimoniali. La decisioneNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026costituisce conseguenza logica dell’accertamento della proprietà esclusivadella scala: il proprietario esclusivo può legittimamente apporre uncancello a chiusura del proprio accesso.8. – L’ottavo motivo denuncia la violazione degli artt. 111 co. 1 e co. 6Cost., 132 co. 2 n. 4, 112, 329, 342 c.p.c., sostenendo che la Cortedistrettuale abbia riformato la condanna relativa a tegole e pensilina inassenza di uno specifico motivo di appello avente ad oggetto le risultanzedella c.t.u. – con conseguente acquiescenza ex art. 329 c.p.c. – efondando il dissenso dalla consulenza sulla sola proprietà esclusiva dellascala, senza indicare la norma di diritto applicata.Il motivo è infondato.La Corte di appello ha espressamente esaminato il quinto motivo diappello avente ad oggetto la rimozione delle tegole poste lungo ilcornicione del fabbricato [OSCURATO:PERSONA] e l’eliminazione del conseguentestillicidio (pag. 17), rilevando che «le acque provenienti dalla sommità delfabbricato di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] (ivi compresa la parte di lastrico acopertura della scala di accertata proprietà di quest’ultimo) vengono fatteconfluire sulla tettoia e, unitamente a quelle, fatte defluire sulla strada».La decisione costituisce coerente applicazione dell’accertamentodominicale sulla scala coperta, senza arrecare pregiudizio alla proprietà DeLuca. Valgono altresì le considerazioni già svolte in ordine all’insussistenzadell’acquiescenza sulle risultanze della c.t.u.9. – Il ricorso è rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e sono liquidate come in dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R.n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 12524/2022Numero sezionale 892/2026Numero di raccolta generale 10161/2026Data pubblicazione 19/04/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, infavore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in € 3.500,00 per compensi, oltre a € 200,00 per esborsi, allespese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 09/04/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI