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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34235/2026

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re [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6899/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un vizio di motivazione manifestamente insussistente, teso - in ultima analisi - a sollecitare una diversa valutazione di fatto, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che risulta congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto: la durata del constatato allontanamento (perdurato per diversi giorni, come si desume dalla data dell'evasione, consistita in un mancato rientro in istituto IPM, 2 luglio 2022, e quella in cui il ricorrente ha commesso - in costanza di evasione - un grave delitto contro il patrimonio); la negativa valutazione della personalità del ricorrente (gravato da diversi precedenti penali); l'esistenza di una precedente condanna per evasione, commessa pochi giorni prima di quella qui giudicata; la Corte territoriale ha escluso che in tale contesto possa trovare applicazione la causa di non punibilità, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, dunque, è sottratta al sindacato di legittimità, risultando il motivo di ricorso inammissibile perché manifestamente infondato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P. P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA letto il ricorso (RG 6899/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il delitto di evasione); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un vizio di motivazione manifestamente insussistente, teso - in ultima analisi - a sollecitare una diversa valutazione di fatto, a fronte di una motivazione della Corte territoriale che risulta congrua, non contraddittoria né manifestamente illogica: la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente motivata richiamando elementi ritenuti in concreto ostativi alla formulazione di un giudizio di minore offensività del fatto: la durata del constatato allontanamento (perdurato per diversi giorni, come si desume dalla data dell'evasione, consistita in un mancato rientro in istituto IPM, 2 luglio 2022, e quella in cui il ricorrente ha commesso - in costanza di evasione - un grave delitto contro il patrimonio); la negativa valutazione della personalità del ricorrente (gravato da diversi precedenti penali); l'esistenza di una precedente condanna per evasione, commessa pochi giorni prima di quella qui giudicata; la Corte territoriale ha escluso che in tale contesto possa trovare applicazione la causa di non punibilità, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica che, dunque, è sottratta al sindacato di legittimità, risultando il motivo di ricorso inammissibile perché manifestamente infondato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34235/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris