CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 novembre 2023
Cassazione n. 47948/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02060ND) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 del TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Firenze, con sentenza in data 8 giugno 2023, applicava ad [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata tra le parti ex art. 444 cod.proc.pen. in ordine al delitto di ricettazione allo stesso ascritto. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato Avv.to Naccari, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: nullità dell'impugnata sentenza per difetto di motivazione in ordine alla insussistenza di condizioni per pronunciare il proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi non consentiti e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, secondo l'interpretazione di questa Corte di cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordinanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 Rv. 272014 - 01). n In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 9 novembre 2023 L CONSIGLIERE E IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] no peri ali [OSCURATO:PERSONA]