CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 47848/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza depositata il giorno 26 ottobre 2021 la Corte di appello di Firenze, confermava la precedente sentenza con cui il Tribunale di Arezzo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre pene accessorie e confisca delle somme di denaro, dei macchinari aziendali e dell'automobile in sequestro preventivo nonché della somma corrispondente alla differenza tra il valore di tali beni e l'importo di C 514.462,00 pari all'imposta evasa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto affidandolo ad i motivi di impugnazione di seguito sintetizzati; che con il primo motivo eccepiva il vizio di motivazione censurando il provvedimento impugnato nella parte in cui i Giudici del merito avevano ritenuto perfezionata la penale responsabilità dell'imputato a fronte del fatto che questi aveva incaricato il Dott. [OSCURATO:PERSONA] tanto della gestione dei propri adempimenti fiscali quanto della tenuta e del mantenimento delle scritture contabili di cui era contestata la distruzione o l'occultamento; che con il secondo motivo eccepiva il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge lamentando la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo risulta inammissibile in quanto meramente riproduttivo di argomenti di merito volti a fornire una diversa rappresentazione dei fatti di causa sottratti al sindacato di questa Corte di legittimità; che il secondo motivo risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, riportandosi alla decisione emessa dal Giudice di primo grado, ha adeguatamente motivato circa la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena dando rilievo alla sussistenza di ulteriori condotte inerenti alla commissione di reati fiscali in capo al prevenuto; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. D E POS \ TA Così deciso in Roma, il 15.07.20