CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 24690/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento integrale dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza, emessa in data 30 settembre 2025, con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 337 cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati formulati tre motivi di ricorso.2.1. Con il primo motivo si chiede l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., in ragione dell'intervento, successivamente alla decisione impugnata, della sentenza Corte cost. n. 172 del 2025. Secondo il ricorrente, dagli atti emergerebbero gli estremi per il riconoscimento della causa di non punibilità, non più esclusa in relazione al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., avuto riguardo all'incensuratezza dell'imputato e alla modesta gravità del fatto, desumibile dalla minima entità della pena irrogata. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione, per travisamento della prova, in ordine all'individuazione dell'atto d'ufficio di cui alla contestata resistenza. La Corte di appello ha ritenuto che tale atto consistesse nell'ordine di discesa dal treno impartito dagli agenti della polizia ferroviaria all'imputato, mentre il ricorrente assume che, dalla testimonianza dell'agente Severi (la cui trascrizione è allegata al ricorso), emergerebbe che gli operanti dovevano procedere alla mera identificazione dell'imputato, al quale era stata ordinata la discesa dal convoglio solo successivamente, su insistenza del capotreno. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in punto di mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., che, come interpretata dalla più recente giurisprudenza, presuppone la sola illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale e non anche la consapevolezza dell'agente dell'illiceità della propria condotta. Nella specie, l'illegittimità dell'atto deriverebbe da quanto illustrato al secondo motivo. 3. Il procedimento si è svolto con trattazione orale in pubblica udienza e le parti, dopo la discussione, hanno concluso come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Per ragioni di ordine logico, occorre prendere le mosse dal secondo motivo, con il quale il ricorrente ha censurato la motivazione della sentenza impugnata, per travisamento della prova, con riferimento all'atto d'ufficio al cui compimento l'imputato ha opposto resistenza. Il motivo è manifestamente infondato e non consentito in quanto il ricorrente, pur deducendo un travisamento della prova, sollecita, invero, una rilettura del materiale acquisito, senza confrontarsi con gli elementi fondanti la ricostruzione del fatto, dei quali la Corte di appello ha dato conto con motivazione logica, completa e conforme alle emergenze. 2Si rammenta che il vizio di travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento probatorio: nel controllo della motivazione del provvedimento impugnato, assume rilievo, infatti, oltre alla tenuta "logico argonnentativa" della decisione, anche la tenuta "informativa" della medesima (Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207 - 01). Ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto; va escluso, pertanto, che integri il suddetto difetto un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto, Rv. 271702 - 01). Detto vizio, inoltre, può avere rilievo solo quando l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale (Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, P., Rv. 278457 - 01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774 - 01). Ancora, nel caso di "doppia conforme" il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo quando il ricorrente rappresenti, con specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado ovvero qualora entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite, in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, M., Rv. 283777 - 01; Sez. 6, n. 21015 del 17/05/021, Africano, Rv. 281665 - 01; Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155 - 01; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, L., Rv. 272018 - 01; Sez. 2, n. 7896 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217 - 01). Tanto premesso in ordine all'inquadramento del vizio dedotto, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la Corte di appello, non discostandosi dalla ricostruzione del fatto eseguita dal Giudice di primo grado, ha dato conto di una dinamica articolata sui seguenti passaggi: i) allerta del capotreno, da parte dei passeggeri, 3circa la presenza di un soggetto che, all'interno del convoglio in movimento, in spregio alle disposizioni vigenti in quel periodo di emergenza pandemica, rifiutava di indossare la mascherina (che pure aveva con sé), mostrandosi aggressivo alle richieste dei viaggiatori; ii) identificazione del soggetto, sia da parte del capotreno sia, in seguito, degli agenti della polizia ferroviaria, nell'imputato [OSCURATO:PERSONA]; iii) decisione del capotreno di far scendere l'individuo alla successiva fermata, visto l'atteggiamento aggressivo tenuto e lo scompiglio da questi generato all'interno del convoglio, con conseguente richiesta di intervento della polizia ferroviaria; iv) ordine impartito dagli agenti di polizia all'imputato a [OSCURATO:PERSONA] di scendere dal treno, dettato anche dalla necessità di compiere ulteriori accertamenti sulla sua persona, non eseguibili sul convoglio in ragione della concitazione del momento; v) condotta dell'imputato, consistita nel tentare di colpire con pugni e calci un agente e, quindi, una volta ammanettato, nel tentare di colpire con una testata un passeggero. Tale ricostruzione non deriva da alcun travisamento della testimonianza resa dall'agente Severi. Né la censura difensiva individua, invero, alcuna macroscopica difformità tra il predetto contenuto dichiarativo e la sua recezione motivazionale. Il ricorrente, valorizzando solo alcuni passi della deposizione dell'agente Severi, vorrebbe impropriamente circoscrivere la legittimità dell'operato degli agenti di polizia alla sola identificazione dell'imputato, intendendo l'ordine contestualmente impartitogli di scendere dal treno come un atto illegittimo: un atto estemporaneo che neppure sarebbe realmente riconducibile alla volontà degli operanti ma, in qualche. modo, imposto loro dall'insistenza dei presenti. Diversamente, come riferito dal testimone, la necessità che [OSCURATO:PERSONA] (già compiutamente identificato, anche dal capotreno) fosse allontanato dal convoglio era da ricondurre alla causa stessa dell'intervento degli agenti, da questi ultimi fatta propria stante la condotta molesta e aggressiva del predetto e la necessità di approfondire gli accertamenti sulla sua persona. L'ordine di scendere dal convoglio non costituiva, pertanto, un'iniziativa meramente adesiva alla richiesta del capotreno, inserendosi nell'attività istituzionale degli operanti, diretta a contenere una situazione di turbamento dell'ordine e della sicurezza dei passeggeri e a consentire lo svolgimento dei doverosi accertamenti in condizioni compatibili con la sicurezza del contesto. 3. Consegue la manifesta infondatezza anche del terzo motivo, con il quale il ricorrente, invocando l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen., presuppone l'illegittimità dell'atto del pubblico ufficiale al quale l'imputato ha 4opposto. resistenza, mentre, come sopra esposto, l'operato degli agenti di polizia non è affatto censurabile. 4. Il primo motivo di ricorso è infondato. Con lo stesso, il ricorrente chiede l'applicazione della causa di non punibilità del fatto per particolare tenuità per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis cod. pen., nella parte in cui non consente l'applicazione di tale causa di non punibilità ai delitti di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen. 4.1. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.lgs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare d'ufficio, ex art. 609, comma secondò, cod. proc. pen., la sussistenza delle condizioni di applicabilità, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109 - 01; cfr. anche Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266593 - 01 e 266594 - 01). La pubblicazione della sentenza n. 172 della Corte costituzionale è intervenuta dopo la deliberazione della sentenza impugnata sicché il ricorrente non aveva potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito. La questione è dunque proponibile in questa sede. Tuttavia, come affermato da Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 - 01, in relazione alla sentenza n. 156 del 2020 della Corte costituzionale, la causa di non punibilità può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. Analogamente, Sez. 6, n. 1803 del 03/12/2025, dep. 2026, S., Rv. 289200 - 01 ha affermato che il riconoscimento, in sede di legittimità, dell'esimente della particolare tenuità del fatto in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale postula, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 172 del 2025, che i suoi presupposti di applicabilità siano immediatamente ricavabili dagli atti e che non siano necessari accertamenti fattuali. 4.2. Nel caso in esame, i presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità non emergono in atti, avuto riguardo alla progressione delle condotte 5illecite poste in essere dall'imputato, protrattesi dal rifiuto di osservare le prescrizioni vigenti a tutela della salute pubblica e dall'atteggiamento molesto nei confronti dei passeggeri sino alla violenta opposizione all'intervento degli agenti, i quali riuscivano a contenerne la condotta violenta solo ammanettandolo. Tali modalità esecutive, per intensità, durata e contesto, ostano alla qualificazione dell'offesa in termini di particolare tenuità, denotando, al contrario, un grado di offensività non minimo, anche in ragione del concreto turbamento arrecato alla sicurezza pubblica in un periodo di emergenza pandemica. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett P.Q.[OSCURATO:PERSONA] M ss o Ricciarelli [OSCURATO:PERSONA] 02 LUG 2026 FUNZTO/[OSCURATO:PERSONA],A o Dor,' 53p ALppuu c'i, rincie 6