CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 1980
Cassazione n. 33275/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento c/o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/05/1980 avverso l'ordinanza del 05/01/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamo dell'Amministrazione penitenziaria avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Cuneo che aveva accolto il reclamo di [OSCURATO:PERSONA], detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., volto a censurare il diniego della Direzione della Casa circondariale di Cuneo all'acquisto da parte sua dei generi alimentari di cui al modello 72, acquistabili da parte dei detenuti comuni; - Considerato che il complessivo, articolato motivo sviluppato dal Ministero della giustizia ricorrente, che lamenta la violazione degli artt. 69-bis, 35-bis e 41-bis Ord. pen. e il vizio di motivazione, non riesce, in tutte le sue deduzioni, a contrastare in modo che non sia manifestamente privo di fondamento il principio di diritto secondo cui, in tema di regime penitenziario differenziato, ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., è illegittima la disposizione dell'Amministrazione penitenziaria che, nell'individuazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, vieti l'acquisto di quelli compresi nel modello 72 dei detenuti ordinari, poiché la previsione di un regime differenziato, relativamente a quei beni alimentari acquistabili, è ingiustificata e si risolve in un'irragionevole afflittività aggiuntiva del regime carcerario differenziato (Sez. 1, n. 33917 del 15/07/2021, Ministero della Giustizia in proc. Gallico, Rv. 281794 - 01); - Ritenuto, pertanto, inammissibile il ricorso, alla cui declaratoria, tuttavia, tenuto conto della natura della parte ricorrente, in relazione alla specifica sfera degli interessi dalla medesima curati in questo contenzioso, non segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 - 01); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 14 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]