CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43307/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2024 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di tentata estorsione, oltre che per non avere i giudici di appello ritenuto integrata la fattispecie di cui all'art. 56, terzo comma, cod. pen., e riqualificato il fatto nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, non è consentito in questa sede, perché è fondato su profili di censura che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 4- 8 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, deve ribadirsi come nella giurisprudenza della Corte di cassazione sia consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come ‹ indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art.591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità; che, inoltre, pur avendo formalmente lamentato censure riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, il ricorrente non ha contestato, in realtà, una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, ma una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, finendo per prospettare, così, una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un diverso giudizio di rilevanza delle fonti di prova, dovendosi invece ribadire in proposito la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nello specifico, la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi contestati, ha esplicitato compiutamente le ragioni del suo convincimento (si vedano le già richiamate pagg. 4-8 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici e principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità ai fini della affermazione di responsabilità penale dell'odierno ricorrente per il fatto lui ascritto e correttamente qualificato, per come descritto nel capo di imputazione ed accertato dai giudici di merito, ai sensi degli artt. 56 e 629 cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni: in primis, perché, secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); e, in secundis, perché, con riferimento alle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., delle considerarsi il principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che, nella specie, anche con riferimento a tale censura, l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 8-9 della sentenza impugnata), dovendosi anche ribadire a tal proposito che l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, potendo essere valorizzati in questo senso anche i soli precedenti penali (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas