CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 29/09/2021, ha confermato la sentenza deliberata dal Tribunale di Monza in data 21/01/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 628, commi primo e terzo, n. 1) cod. pen. e di cui all'art. 4 L. 110/1975. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge penale per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposta violazione di norme processuali penali palesemente smentite dagli atti acquisiti; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive sono peraltro, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici [si vedano, in particolare, pagg. 5 e SS. della sentenza impugnata sui motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di dichiarazione di nullità dell'impugnata sentenza per violazione degli artt. 178 e 420 ter cod. proc. pen., ove si consideri che l'inesistenza di un legittimo impedimento a comparire dell'imputato sia all'udienza del 5 novembre 2018 che a quella del 21 gennaio 2019 è stata ampiamente argomentata dalla Corte territoriale]; osservato che il secondo motivo, con cui si contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata assoluzione dell'ELIA per i reati contestatigli, è manifestamente infondato, poiché afferente a supposto difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logica conforme alla disamina dei dati probatori [si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale - con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice - valorizzando le dichiarazioni puntuali e attendibili della persona offesa (nonché la genuinità delle sue dichiarazioni), ha già dato conto delle ragioni per cui è stata ritenuta indiscutibilmente provata la penale responsabilità del prevenuto, suffragata da un quadro assistito da indubbia valenza probatoria che non ammette altra verosimile spiegazione, così fornendo articolata e corretta risposta alle critiche della difesa]; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 11/10