CassazionesentenzaSezione UDecisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 17339/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 11045-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 PREFETTURA - [OSCURATO:PERSONA] in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrenti - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA (AGREA); - intimate - avverso la sentenza n. 6723/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 02/11/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] semplice agricola F.lli Spreafico, con ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per l’[OSCURATO:PERSONA], chiese l’annullamento dell’interdittiva antimafia emessa nei suoi confronti il 17 aprile 2019, del decreto 8.05.2019 n.864 con cui il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] aveva revocato, a causa della predetta interdittiva, il contributo per la ricostruzione post sisma, della determinazione regionale del 23 maggio 2019 di non ammissibilità della domanda di pagamento del saldo del contributo con cui si disponeva, altresì, la contestuale revoca della concessione, dell’adottando atto definitivo di recupero somme disposto da AGREA e, infine, della determina della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il T.A.R. dichiarò il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in quanto, su istanza della stessa [OSCURATO:PERSONA], la Prefettura di Bologna, in data 12.9.2019 aveva disposto la revoca Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 dell’interdittiva antimafia impugnata motivando il provvedimento sulla base della sopravvenuta esistenza, accertata sulla base di una rinnovata istruttoria …, di elementi, quali l’intervenuto allontanamento del sig. [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti del quale era emersa la causa ostativa ex lege) dalla società ricorrente, in base ai quali…possono considerarsi superati i presupposti che avevano motivato il provvedimento impugnato. La decisione è stata appellata dalla [OSCURATO:PERSONA] la quale deduceva il perdurante interesse ad una pronuncia di merito e all’annullamento dell’interdittiva antimafia in quanto il GSE aveva confermato la risoluzione dei contratti in essere con la [OSCURATO:PERSONA], dimostrando di ritenere la revoca dell’interdittiva antimafia valida solo per l’avvenire e lo stesso aveva fatto la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna. [OSCURATO:PERSONA] rassegnava, altresì, la sussistenza di un interesse, anche, morale al fine di ristabilire l’immagine lesa dall’interdittiva. Il Consiglio di Stato, con sentenza n.6723/2020, depositata il 2.11.2020, rigettava l’appello. In particolare, il Giudice amministrativo di appello -premessa la distinzione tra atto meramente confermativo (con cui l’Amministrazione dà una risposta negativa non riscontrando valide ragioni di riapertura del procedimento concluso con la precedente determinazione) e provvedimento di conferma (con cui l’Amministrazione dà una risposta positiva, riapre il procedimento e adotta una nuova determinazione)- riteneva che, nel caso in esame, avuto riguardo allo stesso chiaro valore semantico delle proposizioni letterali utilizzate dall’Autorità prefettizia, nonché dei contenuti innovativi che reggono le relative determinazioni – non fosse revocabile in dubbio la configurabilità di una statuizione di conferma in senso proprio, contenuta all’interno del provvedimento di liberatoria. Ne discendeva, ad avviso del Consiglio di Stato, che tale atto, saldandosi con la precedente statuizione ed integrandola di nuovi contenuti, Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -3- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 valeva a regolare in via esclusiva i rapporti tra le parti anche per i profili controversi in rilievo, di guisa che l’originaria informativa prefettizia doveva ritenersi assorbita nel nuovo atto, che ad essa si era sostituito, anche per i profili che attenevano alla originaria determinazione ablatoria. Riteneva, pertanto, venuto meno l’interesse ad ulteriormente coltivare il ricorso originario dal momento che l’eventuale annullamento dell’originaria interdittiva non avrebbe recato alcuna utilità all’appellante, in assenza della coeva rimozione anche della successiva statuizione con valenza di conferma. Avverso la sentenza la [OSCURATO:PERSONA] semplice agricola F.lli Spreafico ha proposto ricorso ex art.111, ottavo comma, Cost., chiedendone l’annullamento per manifesta denegata giustizia e stravolgimento della normativa antimafia. Il Ministero degli Interni e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna resistono con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]Romagna e l’[OSCURATO:PERSONA] per le erogazioni in agricoltura per l’[OSCURATO:PERSONA] (AGREA) non hanno svolto attività difensiva. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell’art.380 bis-1 cod.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio, in prossimità della quale la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]. 1.Con unico motivo –rubricato: manifesta denegata giustizia per radicale stravolgimento della normativa antimafia-violazione e falsa applicazione degli artt.67 e 84 del codice antimafia- la ricorrente deduce come la pronuncia del Consiglio di Stato, che ha omesso ogni esame delle censure di merito dell’appellante, assorbite nella pronuncia di improcedibilità, esattamente come avvenuto in primo grado, si traduca in un manifesto diniego di giustizia. Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -4- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 In particolare, la ricorrente –premesso che l’interdittiva antimafia che l’aveva colpita era platealmente illegittima, perché adottata in esclusiva applicazione di una norma (art. 67, co. 8, del [OSCURATO:PERSONA]) palesemente incostituzionale (come in effetti poi dichiarato con la sentenza 30 luglio 2021 n.178 della Corte Costituzionale, richiamata in memoria)- si duole del fatto che nè il Tribunale amministrativo regionale né il Consiglio di Stato abbiano mai vagliato le doglianze avanzate nel merito, a causa di un palese travisamento, essendosi ritenuto che l’intervenuta revoca dell’interdittiva a carico della Spreafico annullasse ogni interesse di quest’ultima alla decisione del ricorso. La ricorrente contesta, altresì, la qualificazione, ad opera del Consiglio di Stato, dell’atto di revoca come “convalida” della misura interdittiva, in quanto contrastante a suo dire con la logica, con il tenore letterale del provvedimento e con il contenuto delle difese della Prefettura nei due gradi di giudizio. Secondo la prospettazione difensiva la sentenza d’appello, gravemente lesiva degli interessi dell’odierna ricorrente, integrerebbe un evidente “rifiuto di giurisdizione”, avendo il Giudice di secondo grado affermato, erroneamente, l’esistenza di una preclusione processuale tale da impedire la valutazione del merito della domanda e, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva contestato palesi violazioni di livello costituzionale (per contrasto con gli art. 25, 27 e 41 della Costituzione) ed euro-unitario (per contrasto con l’art. 7 della CEDU), tale mancata pronuncia del Consiglio di Stato rientrerebbe pacificamente nei casi di “denegata giustizia” . 2.E’ d’uopo rammentare che, secondo il consolidato orientamento di queste Sezioni Unite «l'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -5- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per "errores in procedendo", i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (v., tra le altre,Sez. U n. 7926 del 20/03/2019). Si è, altresi, specificato (v. Sez. Un. n.19085 del 14/09/2020), che il sindacato della Suprema Corte sulle decisioni della Corte dei conti e del Consiglio di Stato è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende - neppure a seguito dell'inserimento della garanzia del giusto processo ex art. 111 Cost. - ad asserite violazioni di legge sostanziale o processuale, concernenti il modo di esercizio della giurisdizione speciale. Ne consegue che la negazione in concreto di tutela alla situazione soggettiva azionata, determinata dall'erronea interpretazione delle norme sostanziali o processuali, non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -6- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. Tale principio è stato, di recente, ripreso anche da Cass.Sez.Un.n.30112 del 26/10/2021 la quale ha avuto modo di ribadire che <<in materia di controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione delle sentenze dei giudici speciali, che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione, il diniego di giustizia è sindacabile solo in astratto, cioè in relazione all'estraneità del deciso rispetto alle attribuzioni giurisdizionali dello stesso giudice, e mai in concreto>>. Questa Corte ha, altresì, affermato che il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., atteso che anche la violazione dei principi e delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad una ragione eventuale di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione, non potendosi attribuire in tal senso rilevanza al dato "qualitativo" della gravità del vizio (cfr. Sez. Un. n.29085/2019; nello stesso senso, Sez. Un. n.6460/2020). E, ancora, si è precisato che la non sindacabilità da parte della Corte di cassazione ex art. 111, ottavo comma, Cost., delle violazioni del diritto dell'Unione europea e del mancato rinvio pregiudiziale ascrivibili alle sentenze pronunciate dagli organi di vertice delle magistrature speciali (nella specie, il Consiglio di Stato), è compatibile con il diritto dell'Unione, come interpretato della giurisprudenza costituzionale ed europea, in quanto correttamente ispirato ad esigenze di limitazione delle impugnazioni, oltre che conforme ai principi del giusto processo ed idoneo a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale, tenuto conto che è rimessa ai singoli Stati l'individuazione degli strumenti processuali per assicurare tutela ai diritti riconosciuti dall'Unione (così Sez. Un. n.32622/2018). Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -7- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Peraltro, la conformità dell’esposto orientamento giurisprudenziale al diritto dell’Unione è stata affermata nella recente sentenza CGUE Randstad -in risposta alla questione pregiudiziale proposta da questa Corte con ordinanza n. 19598/2020- nella quale si è sancito che non contrasta con tale diritto una disposizione del diritto interno di uno Stato membro che, secondo la giurisprudenza nazionale, precluda la possibilità di contestare, nell’ambito di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale supremo di detto Stato membro, la conformità al diritto dell’Unione di una sentenza del supremo organo della giustizia amministrativa (cfr. punto 81). Di recente, infine, in sede di prima applicazione di tale giurisprudenza unionale, queste stesse Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto che «Il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile nei casi di difetto assoluto e relativo di giurisdizione e, quindi, non può estendersi al sindacato di sentenze abnormi od anomale o che abbiano stravolto le norme di riferimento, neppure se direttamente applicative del diritto UE, né può essere accolta la richiesta di rimettere alla Corte di giustizia UE questioni volte a fare emergere errori in cui sia incorso il Consiglio di Stato nell'interpretazione ed applicazione di disposizioni di diritto interno applicative del diritto UE, non attenendo queste a motivi di giurisdizione» (Sez. Un. n.1454 del 18/01/2022). 3.Alla luce di tali condivisi principi il ricorso va dichiarato inammissibile, non riscontrandosi il dedotto diniego di giustizia. Il Consiglio di Stato, infatti, come sopra illustrato, ha diffusamente motivato l’integrale difetto di interesse della ricorrente ad ottenere una pronuncia di annullamento di merito della misura interdittiva disposta ai danni della società Spreafico, rilevando che il provvedimento di revoca della stessa, essendo intervenuto dopo una nuova e approfondita istruttoria e tenendo conto di tutte le osservazioni Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -8- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 svolte dalla società (identiche ai rilievi proposti innanzi al Giudice amministrativo), costituisse, in realtà, un “nuovo” provvedimento, sostitutivo del precedente, che non era stato impugnato dalla [OSCURATO:PERSONA] sicchè nessun interesse poteva permanere all’annullamento dell’originaria misura siccome sostituita dal secondo provvedimento. Appare, pertanto, evidente che il Consiglio di Stato, così pronunciando, attraverso l’interpretazione e qualificazione degli atti amministrativi susseguitisi e dei loro effetti sulla posizione giuridica azionata, sia rimasto all’interno dei confini della propria giurisdizione e che, alla luce dei superiori condivisi principi, non sia configurabile la dedotta denegata giustizia. Per il resto, il ricorso, laddove individua il diniego di giustizia nel radicale stravolgimento della normativa antimafia con violazione delle norme eurounitarie e dei principi costituzionali è inammissibile anche sotto ulteriori profili, non attingendo l’unica ratio decidendi posta a base della sentenza (ossia la sopravvenuta carenza di interesse in capo alla [OSCURATO:PERSONA]) e risolvendosi, in definitiva, in un’inammissibile, per le ragioni sopra svolte, richiesta, in questa sede, di rivisitazione del percorso motivazionale seguito dal Giudice amministrativo rispetto al quale si deducono, nella sostanza, errores in procedendo o in iudicando. 4.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile. 5. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, come in dispositivo, in favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna, mentre non vi è luogo a provvedere sulle spese nei confronti delle altre intimate che non hanno svolto attività difensiva. 6.Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -9- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione, in favore del Ministero degli Interni e della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Bologna, delle spese processuali che liquida in complessivi euro 6.000,00 (seimila), oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 5 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -10- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a Numero registro generale 11045/2021 Numero sezionale 175/2022 Numero di raccolta generale 17339/2022 Data pubblicazione 27/05/2022 Ric. 2021 n. 11045 sez. SU - ud. 05-04-2022 -11- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : C U R Z I O P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 9 5 6 9 e 0 e 2 5 6 9 2 b 3 a b 0 7 e 6 c e d 4 1 b 5 6 d b a