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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 13522/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al procedimento n. 7767/2023 R.G. nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], definito all'udienza del 22 giugno 2023 c:on la sentenza n. 39490/2023, si è verificato un errore materiale consistente nella errata indicazione, nel dispositivo di tale provvedimento e nel secondo periodo del punto

3. della sua parte motiva, dell'autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio, essendo stato indicato il giudice di pace di Avellino sull'erroneo presupposto,ravvenuta soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Lauro; ritenuto che l'accertata permanente esistenza di tale Ufficio imponga la sua indicazione quale giudice competente per il giudizio di rinvio; ritenuto che tale diversa indicazione costituisca un mero errore materiale, che non determina alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto né incide su interessi delle parti; ritenuto che tale errore sia rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi degli artt. 625-bis cod.proc.pen. e 130 cod.proc.pen.; P.Q.11.

Dispone correggersi la sentenza-documento n. 39490/2023, emessa dalla Prima Sezione penale in data 22 giugno 2023 su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 7767/2023), eliminando, al paragrafo

3. di pag. 5, le parole: "Deve precisarsi che l'Ufficio del Giudice di pace di Lauro risulta attualmente non più esistente; il rinvio deve perciò essere disposto verso il Giudice di pace di Avellino".

Tali parole vanno sostituite con le parole: "Il rinvio va disposto al Giudice di pace di Lauro".

Dispone correggersi, in riferimento alla medesima sentenza-documento, il dispositivo, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro".

Dispone, infine, correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 giugno 2023, relativo allo stesso ricorso n.7767/2023, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro".

Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] In relazione al procedimento n. 7767/2023 R.G. nei confronti del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], definito all'udienza del 22 giugno 2023 c:on la sentenza n. 39490/2023, si è verificato un errore materiale consistente nella errata indicazione, nel dispositivo di tale provvedimento e nel secondo periodo del punto 3. della sua parte motiva, dell'autorità giudiziaria competente per il giudizio di rinvio, essendo stato indicato il giudice di pace di Avellino sull'erroneo presupposto,ravvenuta soppressione dell'Ufficio del giudice di pace di Lauro; ritenuto che l'accertata permanente esistenza di tale Ufficio imponga la sua indicazione quale giudice competente per il giudizio di rinvio; ritenuto che tale diversa indicazione costituisca un mero errore materiale, che non determina alcuna nullità e la cui correzione non comporta una modificazione essenziale dell'atto né incide su interessi delle parti; ritenuto che tale errore sia rilevabile d'ufficio, in ogni momento e senza formalità, ai sensi degli artt. 625-bis cod.proc.pen. e 130 cod.proc.pen.; P.Q.11. Dispone correggersi la sentenza-documento n. 39490/2023, emessa dalla Prima Sezione penale in data 22 giugno 2023 su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (R.G. n. 7767/2023), eliminando, al paragrafo 3. di pag. 5, le parole: "Deve precisarsi che l'Ufficio del Giudice di pace di Lauro risulta attualmente non più esistente; il rinvio deve perciò essere disposto verso il Giudice di pace di Avellino". Tali parole vanno sostituite con le parole: "Il rinvio va disposto al Giudice di pace di Lauro". Dispone correggersi, in riferimento alla medesima sentenza-documento, il dispositivo, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro". Dispone, infine, correggersi il dispositivo trascritto sul ruolo di udienza del 22 giugno 2023, relativo allo stesso ricorso n.7767/2023, sostituendo la parola "Avellino" con la parola "Lauro". Manda alla cancelleria per le annotazioni di legge. Così deciso il 24 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 13522/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris