Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4Decisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 39160/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: MINISTERO ECONOMIA E FINANZA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia per il prosieguo nelle forme del giudizio immediato.

Ritenuto in fatto

1. Il GOT del Tribunale di Foggia ha disposto, alla udienza del 16 dicembre 2021, in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa, la restituzione degli atti all'ufficio requirente nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pena edittale massima prevista dalla legge precludesse di procedere a citazione diretta.

2. Il provvedimento è stato impugnato dal pubblico ministero per abnormità.

Il deducente rileva che, nel caso in esame, il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e che il decreto di citazione era stato emesso ai sensi dell'art. 464, cod. proc. pen., non avendo l'imputato chiesto, con l'opposizione, riti alternativi.

Il giudice, accogliendo l'eccezione difensiva, avrebbe determinato, tuttavia, una indebita recessione del procedimento, dovendo semmai trasmettere gli atti al giudice monocratico togato dello stesso Tribunale.

3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia per il proseguo nelle forme del giudizio immediato.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

2. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battiste//a, Rv. 238240).

3. Nella specie, l'atto impugnato, per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale.

L'art. 461, cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444.

Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esito dell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5 (vedi art. 464, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale.

Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (sez. 3, n. 20261 del 18/3/2014, Luzzana, Rv. 259648; sez. 1, n. 26016 del 13/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; sez. 2, n. 22158 del 16/1/2019, Conterosito, Rv. 276534).

Del tutto inconferente, dunque, è la ragione per la quale il giudice procedente ha determinato una regressione del processo che deve ritenersi indebita, trattandosi di giudizio immediato (per il quale la legge non prevede, per l'appunto, il filtro dell'udienza preliminare), introdotto secondo la cadenza processuale specifica di cui al richiamato art. 464, cod. proc. pen. 4.

L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso.

Deciso il 12 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI FOGGIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: MINISTERO ECONOMIA E FINANZA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FOGGIAsvolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia per il prosieguo nelle forme del giudizio immediato. Ritenuto in fatto 1. Il GOT del Tribunale di Foggia ha disposto, alla udienza del 16 dicembre 2021, in accoglimento della eccezione sollevata dalla difesa, la restituzione degli atti all'ufficio requirente nel giudizio a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni, instaurato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che la pena edittale massima prevista dalla legge precludesse di procedere a citazione diretta. 2. Il provvedimento è stato impugnato dal pubblico ministero per abnormità. Il deducente rileva che, nel caso in esame, il giudizio era stato introdotto a seguito di opposizione a decreto penale di condanna e che il decreto di citazione era stato emesso ai sensi dell'art. 464, cod. proc. pen., non avendo l'imputato chiesto, con l'opposizione, riti alternativi. Il giudice, accogliendo l'eccezione difensiva, avrebbe determinato, tuttavia, una indebita recessione del procedimento, dovendo semmai trasmettere gli atti al giudice monocratico togato dello stesso Tribunale. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Perla [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto che la Corte di Cassazione voglia disporre l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Foggia per il proseguo nelle forme del giudizio immediato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, viene in rilievo tanto il suo carattere strutturale, allorché esso, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale (sez. 2 n. 29382 del 16/5/2014, Rv. 259830; n. 2484 del 21/10/2014, dep. 2015, Rv. 262275), quanto il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (in motivazione sez. 6 n. 2325 del 8/1/2014, Rv. 258252; Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battiste//a, Rv. 238240). 3. Nella specie, l'atto impugnato, per il quale non è previsto autonomo mezzo di impugnazione, deve ritenersi funzionalmente abnorme, avendo determinato una indebita regressione del procedimento, alla stregua di una ravvisata, insussistente violazione di legge processuale. L'art. 461, cod. proc. pen., infatti, prevede che, con l'atto di opposizione, l'imputato può chiedere al giudice il giudizio immediato, ovvero il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena a norma dell'art. 444. Di conseguenza, in base al chiaro disposto normativo, all'esito dell'opposizione, ove la parte non abbia optato per un rito alternativo, il giudizio segue a norma dell'art. 456, commi 1, 3 e 5 (vedi art. 464, comma 1, cod. proc. pen.), ovvero mediante la fissazione della udienza dibattimentale. Il decreto penale di condanna, infatti, una volta fatto oggetto di opposizione, perde la sua natura di condanna anticipata e produce unicamente l'effetto di costituire il presupposto per l'introduzione di un giudizio (immediato, abbreviato o di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente da esso che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 464, comma terzo, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice che procede dopo la verifica di rituale instaurazione del giudizio (sez. 3, n. 20261 del 18/3/2014, Luzzana, Rv. 259648; sez. 1, n. 26016 del 13/7/2020, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione; sez. 2, n. 22158 del 16/1/2019, Conterosito, Rv. 276534). Del tutto inconferente, dunque, è la ragione per la quale il giudice procedente ha determinato una regressione del processo che deve ritenersi indebita, trattandosi di giudizio immediato (per il quale la legge non prevede, per l'appunto, il filtro dell'udienza preliminare), introdotto secondo la cadenza processuale specifica di cui al richiamato art. 464, cod. proc. pen. 4. L'ordinanza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso. Deciso il 12 ottobre 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 39160/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris