CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 luglio 2022
Cassazione n. 37989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso che il ricorso, nel contestare la mancata riqualificazione del fatto in tentativo di evasione, non si confronta con il dato evidenziato nella sentenza impugnata in base al quale l'imputato, essendosi portato (peraltro dopo avere manomesso il dispositivo di controllo elettronico) a centinaia di chilometri del luogo di detenzione alle ore 11,45 mai avrebbe potuto farvi ritorno alle 12, per rispettare il provvedimento che lo autorizzava a allontanarsene dalle 10 alle 12 e soltanto per le sue esigenze di vita; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 luglio 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente