CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 ottobre 2019
Cassazione n. 23088/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 38664– 201 9 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli uffici dell’AVVOCATURA dell’INPS, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 26, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent e - avverso la sentenza n.3327 /2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, pubblicatail 10/10/2019 R.G. n . 930 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 / 05 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] esecuzione Indennità prima sistemazione dirigente INPS riconosciuta giudizialmente Applicazione art. 23 ter l. n.Modalità R.G.N.38664/2019 Cron. Rep. Ud.17/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva accolto solo parzialmente l’opposizione al precetto, con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato il pagamento di € 68.090,94, ed aveva quantificato il credito residuo del dipendente nella minor somma di € 40.000,00; 2. la Corte distrettuale ha premesso in punto di fatto che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4525/2015, aveva condannato l’Inps a corrispondere al Vitale l’indennità di prima sistemazione ex art. 66 del CCNL 2002/2005 per la dirigenza dell’area VI; 3. l’Istituto, nel liquidare la retribuzione relativa al mese di giugno 2015, aveva indicato come corrisposta la somma di euro 40.000,00, quale indennità di prima sistemazione relativa al periodo giugno 2012/settembre 2013, e contestualmente aveva operato una trattenuta di eguale importo, a titolo di ripetizione della retribuzione di risultato corrisposta in eccesso; analogamente nel mese di marzo 2016 l’Inps aveva accreditato la somma di € 27.500,00, sempre a titolo di indennità di prima sistemazione, ed operato una trattenuta di € 15.000,00, anche in questo caso sul rilievo che era stata corrisposta in eccesso la retribuzione di risultato; 4. il giudice d’appello, condividendo le conclusioni alle quali era già pervenuto il Tribunale, ha richiamato l’art. 23 ter del d.l. n. 201/2011 e l’art. 13 del d.l. n. 66/2014 ed ha osservato che gli emolumenti dei quali occorre tener conto ai fini del raggiungimento del tetto stipendiale sono quelli dovuti dal datore di lavoro per l’attività lavorativa prestata nell’anno e vanno di conseguenza calcolati secondo il criterio di competenza, non di cassa; 5. il trattamento retributivo complessivo percepito dal Vitale, considerata anche l’indennità di prima sistemazione, non aveva superato il tetto previsto dal citato art. 23 ter negli anni 2012 e 2013 ed il superamento si era verificato, in conseguenza della riduzione del limite massimo portato ad € 240.000,00 dal d.l. n. 66/2014, solo nell’anno 2014 per l’importo di € 15.000,00; 6. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso,illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso l’Inps denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 23 ter, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, e dell’art. 13 del d.l. n. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 e addebita alla Corte territoriale di non avere correttamente applicato il limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo, fissato per i dipendenti delle [OSCURATO:PERSONA] dalle disposizioni citate in rubrica; sostiene, richiamando la circolare n. 8/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che il criterio di competenza, ritenuto l’unico corretto dai giudici di merito, non vale in assoluto nel senso che allo stesso si deve sostituire quello di cassaqualora venga in rilievo la retribuzione di risultato, ossia una componente del trattamento retributivo che viene normalmente erogata nell’anno successivo rispetto a quello in cui sono effettuate le prestazioni; 2. con la seconda critica, formulata ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., è denunciata la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull’istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio, ritualmente formulata dall’Inps nel ricorso in appello; 3. il primo motivo è infondato; l’art. 23 ter del d.l. n. 201 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, al comma 1, che specificamente rileva nella fattispecie, stabilisce che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piùorganismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.» 2. la disposizione, la cui costituzionalità è stata positivamente vagliata dalla Corte Costituzionale ( Corte Cost. n. 124/2017), è chiara nel valorizzare, ai fini del raggiungimento del tetto massimo retributivo, il «trattamento economico annuo onnicomprensivo», determinato sommando le somme riferibili all’anno, anche se corrisposte da soggetti diversi e per una pluralità di incarichi; 3. correttamente, pertanto, i giudici del merito hanno ritenuto che ai fini dell’applicazione della norma citata rilevi non il criterio di cassa, bensì quello di competenza, atteso che se la ratio della norma è quella di limitare i compensi previsti annualmente in favore del dipendente pubblico, fissando un limite invalicabile, non può assumere alcun rilievo che l’importo, spettante nell’anno in questione, venga erogato in quello successivo o perché subordinato al previo esperimento delle procedure d valutazione o, perché, come è accaduto nella fattispecie, ritenuto non dovuto dall’amministrazione interessata; 3.1. la retribuzione di risultato è erogata annualmente, sulla base delle risorse disponibili nel relativo fondo per l’anno in questione, sicché concorre a formare il trattamento retributivo dell’anno al quale afferisce e non rileva la circostanza che la stessa, in quanto condizionata dalla previa verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati, venga materialmente corrisposta nell’annualità successiva; 3.2.sulla base della documentazione in atti, depositata dallo stesso Istituto previdenziale, il Tribunale e la Corte d’Appello hanno accertato che, applicato il criterio di competenza e non di cassa, solo nell’anno 2014 risultava superato il tetto massimo fissato dal legislatore ed hanno conseguentemente ridotto, nel rispetto del limite, il credito del Vitale; 3.3. il richiamato accertamento, quanto agli aspetti fattuali, non può essere sindacato in questa sede, perché riservato al giudice del merito, che nella motivazione della pronuncia gravata, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, ha dato ampio conto delle ragioni per le quali aveva errato l’INPS nell’effettuare la contestata compensazione; 4. il secondo motivo è manifestamente infondato perché il vizio diomessa pronuncia , che determina la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., rilevante ex art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione adistanze istruttorie (cfr. fra le tante Cass. n. 13716/2016); si deve, poi, aggiungere che la sentenza impugnata, nel dare ampio conto delle ragioni per le quali doveva essere escluso il superamento del tetto massimo, ha implicitamente ritenuto non necessario l’approfondimento istruttorio sollecitato dall’appellante, sicché non è configurabile neppure un vizio motivazionale; 5. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, da distrarre in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione; si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge, da distrarre in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulterio