CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29240/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello di Bari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciute le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla contestata aggravante, lo ha condannato alla pena di mesi 10 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, per il reato di agli artt. 81 cod. pen., 80, comma 1, lett. a) e 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione, per avere detenuto e ceduto a soggetto minorenne, sostanza stupefacente di hashish e marijuana. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza e in relazione alla mancata riduzione della pena base. Il ricorso, proposto il 03/09/2025, e quindi dopo il 3/08/2017, data in cui è entrato in vigore l'art. 1, comma 63, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 103, che ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., eliminando la possibilità, per l'imputato, di presentare ricorso personale, è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente ma, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dev'essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso. (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 - 01). Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile P.Q.M'''';',- •„:" (2 eb o ";,* 2 t' 215