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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 36997/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 6 ottobre 2021, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, esclusa la responsabilità per il reato contestato con la seconda imputazione, condotta di cui all'art. 217 n. 4 legge fall., ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta semplice documentale di cui al primo capo di imputazione, nella misura di mesi otto di reclusione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (segnatamente, alla consapevolezza dell'imputato di essere stato nominato amministratore della società), tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; in particolare al foglio quinto della sentenza impugnata la Corte di appello chiarisce quali siano le ragioni per ritenere sussistente la colpa del ricorrente in ordine alla condotta di bancarotta semplice documentale, del tutto in linea con il principio per cui integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara, Rv. 244497 - 01); Rilevato che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Brescia del 6 ottobre 2021, che in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia, esclusa la responsabilità per il reato contestato con la seconda imputazione, condotta di cui all'art. 217 n. 4 legge fall., ha rideterminato la pena per la residua imputazione di bancarotta semplice documentale di cui al primo capo di imputazione, nella misura di mesi otto di reclusione; Considerato che il motivo di ricorso proposto, che lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato (segnatamente, alla consapevolezza dell'imputato di essere stato nominato amministratore della società), tende ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; in particolare al foglio quinto della sentenza impugnata la Corte di appello chiarisce quali siano le ragioni per ritenere sussistente la colpa del ricorrente in ordine alla condotta di bancarotta semplice documentale, del tutto in linea con il principio per cui integra il reato di bancarotta semplice (art. 217 L. fall.) l'amministratore che, ancorché estraneo alla gestione dell'azienda - esclusivamente riconducibile all'amministratore di fatto - abbia omesso, anche per colpa, di esercitare il controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, poiché l'accettazione della carica di amministratore, anche quando si tratti di mero prestanome, comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (Sez. 5, n. 31885 del 23/06/2009, Mazzara, Rv. 244497 - 01); Rilevato che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 11 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36997/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris