Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 04550/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di -chiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cagliari aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione in custodia cautelare dal 15 febbraio 2010 al 16 febbraio 2014.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore.

Lamenta violazione dell'art. 54 Ord. pen e vizi della motivazione, rilevando che il beneficio è stato negato sulla base della mera menzione di una recente ordinanza di applicazione della misura cautelare riguardante fatti di molto successivi al periodo di detenzione, in relazione al quale andava invece apprezzata la piena accettazione delle regole trattamentalí. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, quando esso sia considerato, con giudizio globale, dimostrativo della non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto della risocializzazione (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, Monteleone, Rv. 247423; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509).

Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti integranti specifici reati, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione del detenuto a tale trattamento (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824).

3. La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto esposto nel ricorso, ha dato conto della corretta applicazione di detti principi.

In primo luogo, il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a citare le nuove accuse mosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in epoca anteriore al novembre 2018 e sino al mese di agosto 2019, ma ha descritto i tratti che conferivano ad esso significatività, dando conto di avere vagliato la ricostruzione fattuale e delle risultanze a carico esposte nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, l'intero apparato argomentativo a sostegno della decisione evidenzia le caratteristiche del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in provincia di Cagliari, in [OSCURATO:PERSONA] e all'estero, dal dicembre 2009 al 15 febbraio 2010.

I Giudici di merito sottolineano che la detenzione in relazione alla quale è stato chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata aveva riguardato proprio il periodo di custodia cautelare subito nel corso del procedimento appena sopra menzionato.

Le appropriate conclusioni del Tribunale considerano, nel senso della mancanza di un'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, la natura delle condotte sopraggiunte sempre nel settore del narcotraffico, in ragione di una progressione tanto più significativa poiché intervenuta dopo la detenzione cautelare e prima della condanna definitiva.

4. Le doglianze mosse nel ricorso non si confrontano con il significato delle spiegazioni nella loro interezza e con le conseguenti ragioni della decisione, quando si soffermano semplicemente a considerare il lasso temporale trascorso dall'inizio della pregressa detenzione, ovvero richiamano principi affermati in materia ma con riguardo alle valutazioni per semestri durante la carcerazione, o ancora intendono solo reinterpretare la valenza dei fatti delittuosi sopraggiunti.

5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente di conseguenza deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CAGLIARIudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di -chiarare il ricorso inammissibile [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cagliari aveva respinto la richiesta di riconoscimento della liberazione anticipata in favore di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al periodo di detenzione in custodia cautelare dal 15 febbraio 2010 al 16 febbraio 2014. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore. Lamenta violazione dell'art. 54 Ord. pen e vizi della motivazione, rilevando che il beneficio è stato negato sulla base della mera menzione di una recente ordinanza di applicazione della misura cautelare riguardante fatti di molto successivi al periodo di detenzione, in relazione al quale andava invece apprezzata la piena accettazione delle regole trattamentalí. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. Ai fini della concessione della liberazione anticipata anche un comportamento del condannato posto in essere dopo il ritorno in libertà può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio, quando esso sia considerato, con giudizio globale, dimostrativo della non effettiva partecipazione del condannato alla precedente opera di rieducazione ed espressione del suo sostanziale rifiuto della risocializzazione (Sez. 1, n. 4020 del 13/07/2020, dep. 2021, Gulisano, Rv. 280435; Sez. 1, n. 20889 del 13/05/2010, Monteleone, Rv. 247423; Sez. 1, n. 37345 del 27/09/2007, Negri, Rv. 237509). Nel procedimento di sorveglianza possono essere valutati anche fatti integranti specifici reati, senza la necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, a condizione che il giudice ne valuti la pertinenza rispetto al trattamento rieducativo, in quanto espressione di un atteggiamento incompatibile con l'adesione del detenuto a tale trattamento (Sez. 1, n. 33848 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276498; Sez. 1, n. 42571 del 19/04/2013, Cagnoni, Rv. 256695; Sez. 1, n. 33089 del 10/05/2011, Assisi, Rv. 250824). 3. La motivazione del provvedimento impugnato, diversamente da quanto esposto nel ricorso, ha dato conto della corretta applicazione di detti principi. In primo luogo, il Tribunale di sorveglianza non si è limitato a citare le nuove accuse mosse nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in epoca anteriore al novembre 2018 e sino al mese di agosto 2019, ma ha descritto i tratti che conferivano ad esso significatività, dando conto di avere vagliato la ricostruzione fattuale e delle risultanze a carico esposte nell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, l'intero apparato argomentativo a sostegno della decisione evidenzia le caratteristiche del reato per cui [OSCURATO:PERSONA] aveva riportato la condanna alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, commesso in provincia di Cagliari, in [OSCURATO:PERSONA] e all'estero, dal dicembre 2009 al 15 febbraio 2010. I Giudici di merito sottolineano che la detenzione in relazione alla quale è stato chiesto il riconoscimento della liberazione anticipata aveva riguardato proprio il periodo di custodia cautelare subito nel corso del procedimento appena sopra menzionato. Le appropriate conclusioni del Tribunale considerano, nel senso della mancanza di un'effettiva partecipazione all'opera di rieducazione, la natura delle condotte sopraggiunte sempre nel settore del narcotraffico, in ragione di una progressione tanto più significativa poiché intervenuta dopo la detenzione cautelare e prima della condanna definitiva. 4. Le doglianze mosse nel ricorso non si confrontano con il significato delle spiegazioni nella loro interezza e con le conseguenti ragioni della decisione, quando si soffermano semplicemente a considerare il lasso temporale trascorso dall'inizio della pregressa detenzione, ovvero richiamano principi affermati in materia ma con riguardo alle valutazioni per semestri durante la carcerazione, o ancora intendono solo reinterpretare la valenza dei fatti delittuosi sopraggiunti. 5. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso va rigettato e il ricorrente di conseguenza deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04550/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris