CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso (RG 6278/26) proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe (di condanna per il reato previsto dall'art. 336 cod. pen.); esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuta l'inammissibilità del ricorso: (i) il primo motivo di ricorso deduce censure in punto di fatto -espresse in modo generico - che risultano manifestamente infondate: la Corte territoriale ha ritenuto - con motivazione esaustiva - dimostrato che [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la Casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, abbia proferito minacce e usato violenza (afferrandolo per le braccia e spintonandolo all'interno di un box) nei confronti di un operatore di polizia penitenziaria, al fine di ottenere che quest'ultimo consentisse al ricorrente di trascorrere il momento del passeggio con altra persona che, però, in base alle regole della Casa circondariale non aveva accesso a quegli spazi; è dunque manifestamente infondata la censura che ha ad oggetto la pretesa insussistenza di nesso teleologico e funzionale e attività d'ufficio; manifestamente infondata è altresì la deduzione relativa all'inconsapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] circa l'esistenza della regola che il pubblico ufficiale intendeva fare rispettare; la Corte territoriale valorizzando le pertinenti deposizioni evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] era consapevole delle restrizioni cui era sottoposto l'altro detenuto (sentenza impugnata, pag. 3-4); (ii) il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] è stata contestata e concretamente ritenuta sussistente la recidiva reiterata, con decisioni non censurate in questa sede; sicché il giudizio di bilanciamento tra detta aggravante e le circostanze attenuanti generiche - stabilito in termini di equivalenza - non avrebbe comunque potuto essere definito con la prevalenza delle attenuanti, a mente del chiaro dettato dell'art. 69 cod. pen.(non scalfito dalla sentenza Corte cost. n. 141/2023, avente ad oggetto altra circostanza, evocata a sproposito dal ricorrente); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. P.Q.M, fh'i17:\ 4