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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 05591/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 233/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, con mansioni di operaio, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 21 settembre 2007 intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010;

2. in estrema sintesi, la Corte ha, innanzitutto, escluso l’intervenuta risoluzionedel rapporto di lavoro, considerato che l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consorzio GH (nuova denominazione del [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli) è sopravvenuto alla proposizione della causa; ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva ritenuto la illegittimità del contratto in contesa per mancata prova della effettiva sussistenza delle esigenze sostitutive (assenza per ferie o per addestramento di dipendenti a tempo indeterminato), non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra la Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -3- sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione del Cabras, anche perché la prova testimoniale così come articolata risultava non rilevante; ha considerato che il lavoratore aveva contestato espressamente l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo

3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto tre motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha resistito con controricorso il Cabras; entrambe le parti hanno depositato memoria; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1372, 1418, 1419, 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la produzione documentale versata in atti dimostrava la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, considerato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato tra Cabras e il Consorzio GH.

2. con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (quest’ultimo erroneamente rubricato “II motivo di appello”) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 10, comma 7, del d. lgs n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c., e degli artt.115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), rilevandosi diffusamente che la società avesse fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione a Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -4- termine del dipendente; si lamenta chela Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto;

3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; come statuito da questa Corte in altre decisioni (cfr. Cass. n.1841 del 2016, Cass.n.2732 del 2016, Cass. n. 13958 del 2018) l'accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa ( cfr Cass.

SU n. 21691 del 2016) e quindi è demandata all'accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non in base alle regole dettate dall'art.360, primo comma, n.5 c.p.c. , secondo la formulazione vigente ratione temporis, che (a seguito della novella di cui all'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) consente di denunciare in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass.

S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede.

4. il secondo ed il terzo motivo non possono trovare accoglimento; la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -5- Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n 18483 del 2022; Cass. n. 4688 del 2019; conf.

Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -6- probatori, situazioni non riscontrate nel motivo in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art.421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa;

5. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto, e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.;

6. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 19402 sez.

ML -ud. 20-12-2022 -7- presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19402-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -2- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 233/2020 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 11/11/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Cagliari, con la sentenza impugnata, ha confermato –per quanto qui ancora interessa – la pronuncia di primo grado con la quale il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] in servizio presso l’aeroporto di Cagliari, con mansioni di operaio, aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro del 21 settembre 2007 intercorso con [OSCURATO:PERSONA] e condannato [OSCURATO:PERSONA], quale incorporante [OSCURATO:SOCIETA], e [OSCURATO:PERSONA], quale assegnataria per scissione del ramo d’azienda, al pagamento di una somma a titolo risarcitorio ai sensi dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010; 2. in estrema sintesi, la Corte ha, innanzitutto, escluso l’intervenuta risoluzionedel rapporto di lavoro, considerato che l’assunzione a tempo indeterminato presso il Consorzio GH (nuova denominazione del [OSCURATO:PERSONA] GH Napoli) è sopravvenuto alla proposizione della causa; ha condiviso l’assunto del primo giudice che aveva ritenuto la illegittimità del contratto in contesa per mancata prova della effettiva sussistenza delle esigenze sostitutive (assenza per ferie o per addestramento di dipendenti a tempo indeterminato), non essendo stata fornita la prova del nesso causale tra la Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -3- sostituzione del personale assente per ferie e l’assunzione del Cabras, anche perché la prova testimoniale così come articolata risultava non rilevante; ha considerato che il lavoratore aveva contestato espressamente l’esistenza delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine nel ricorso introduttivo 3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto tre motivi di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha resistito con controricorso il Cabras; entrambe le parti hanno depositato memoria; non ha svolto attività difensiva l’intimato Consorzio GH; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; le parti ricorrenti hanno comunicato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1372, 1418, 1419, 2697 cod.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la produzione documentale versata in atti dimostrava la risoluzione per mutuo consenso del rapporto di lavoro, considerato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato tra Cabras e il Consorzio GH. 2. con il secondo ed il terzo motivo di ricorso (quest’ultimo erroneamente rubricato “II motivo di appello”) si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1, commi 1 e 2, 10, comma 7, del d. lgs n. 368/2001, dell’art. 2697 c.c., e degli artt.115 e 116 c.p.c. (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), rilevandosi diffusamente che la società avesse fornito documentazione idonea a provare la sussistenza della esigenza sostitutiva menzionata nel contratto individuale di lavoro, nonché il nesso causale tra l’esigenza indicata in contratto e l’assunzione a Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -4- termine del dipendente; si lamenta chela Corte territoriale non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto; 3. il primo motivo di ricorso è inammissibile; come statuito da questa Corte in altre decisioni (cfr. Cass. n.1841 del 2016, Cass.n.2732 del 2016, Cass. n. 13958 del 2018) l'accertamento di una concorde volontà delle parti diretta a sciogliere un contratto costituisce un giudizio che attiene al merito della causa ( cfr Cass. SU n. 21691 del 2016) e quindi è demandata all'accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità se non in base alle regole dettate dall'art.360, primo comma, n.5 c.p.c. , secondo la formulazione vigente ratione temporis, che (a seguito della novella di cui all'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134) consente di denunciare in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il viziorisulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. S.U. n. 8053 del 2014), profili non denunciati né ricorrenti in questa sede. 4. il secondo ed il terzo motivo non possono trovare accoglimento; la sussistenza o meno, in fatto, dei presupposti che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro subordinato oltre che del nesso causale tra la clausola contenuta nel contratto e la prestazione lavorativa costituiscono accertamenti di fatto di competenza del giudice di merito, che non possono essere sindacati a questa Corte con censure che, sebbene prospettate come violazione di legge, nella sostanza invocano una diversa valutazione della vicenda storica, anche con ampio riferimento ai materiali probatori non suscettibili di riesame in questa sede di legittimità; ancora di recente le Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -5- Sezioni unite hanno ribadito l’inammissibilità di censure che “sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione”, così travalicando “dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti” (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); in controversie analoghe (Cass. n 18483 del 2022; Cass. n. 4688 del 2019; conf. Cass. n. 4689, 10714 e 10714 del 2019, cui si rinvia per ogni ulteriore aspetto) è stato poi ribadito che il giudizio espresso sulla rilevanza delle prove non è suscettibile di riesame in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 27197 del 2011; Cass. n. 6288 del 2011); che il richiamo alla violazione delle regole sul riparto dell'onere probatorio non è pertinente, atteso che, a fronte della deduzione della illegittimità del termine apposto al contratto, è onere della società provare la esigenza organizzativa dedotta, non dovendo tale circostanza essere oggetto di contestazione da parte del lavoratore (cfr. Cass. n. 24954 del 2014); che un problema di violazione degli artt. 115 e116 c.p.c. si può porre solo allorché si alleghi che il giudice di merito: a) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposto di ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; b) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione; c) abbia invertito gli oneri Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -6- probatori, situazioni non riscontrate nel motivo in esame, con la conseguenza che le relative doglianze sono mal poste, rifluendo in critiche sul merito non sindacabile; che nel rito del lavoro il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art.421 c.p.c., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull'onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (cfr. Cass. n. 6023 del 2009) e che, in ogni caso, gli indicati poteri di ufficio non possono essere dilatati fino a richiedere che il giudice supplisca in ogni caso alle carenze allegatorie e probatorie delle parti, in assenza di una pista probatoria rilevabile dal materiale processuale acquisito agli atti di causa; 5. alla stregua di tutte le argomentazioni esposte il ricorso deve essere respinto, e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.; 6. occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei Ric. 2021 n. 19402 sez. ML -ud. 20-12-2022 -7- presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricor
Sentenza Cassazione n. 05591/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris