CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2022
Cassazione n. 42812/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 140) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile, perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Lo stato di necessità è stato motivatamente escluso per assenza di allegazione di circostanze fattuali indicative degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo. La configurabilità delle aggravanti contestate è stata logicamente argomentata sulla base della rottura del sigillo apposto al contatore ed in ragione dell'alterazione della registrazione dei consumi derivante dall'apposizione del misuratore al contrario. Quanto all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., i giudici di merito hanno motivatamente ritenuto la complessiva gravità del fatto-reato, secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore [OSCURATO:PERSONA]