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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 settembre 1964

Cassazione n. 49218/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1964 avverso la sentenza del 11/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CIVITAVECCHIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Civitavecchia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 594 e 582 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data di presentazione del ricorso, non era ancora iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione); - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte>> (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „ay

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/1964 avverso la sentenza del 11/12/2019 del [OSCURATO:PERSONA] di CIVITAVECCHIAdato avo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di pace di Civitavecchia ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 594 e 582 cod. pen.; - che avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto impugnazione, a mezzo di difensore non abilitato al patrocinio in Cassazione (l'avv. [OSCURATO:PERSONA], alla data di presentazione del ricorso, non era ancora iscritto nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione); - che «la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte>> (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] „ay
Sentenza Cassazione n. 49218/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris